Trib. Catania, sentenza 23/10/2024, n. 4739

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 23/10/2024, n. 4739
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4739
Data del deposito : 23 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8052/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1
dagli avvocati Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci;

-ricorrente- contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso AR CP_2 dal funzionario dell' Controparte_3 Controparte_4
, dott. ai sensi dell'articolo 417-bis c.p.c.;

[...] Controparte_5
-resistente-
Conclusioni: sostituita l'udienza del 22 ottobre 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato, mentre parte resistente non depositava note.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 23 agosto 2024 , docente iscritto nelle GPS con Parte_1
ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo
Vitaliano Brancati di , esponeva di essere stata utilizzata dal CP_4 AR
in attività di docenza mediante la stipula di diversi contratti di insegnamento a tempo
[...]
determinato e, in particolare, per 276 giorni nell'anno scolastico 2019/2020.
Si doleva che nel corso di detto anno scolastico non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 in quanto la stessa veniva corrisposta dal soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti AR
1


precari che avessero stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Precisava che la detta retribuzione era stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo
2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico e che la stessa era corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessorio.
Osservava che, allo stesso modo del compenso individuale accessorio (che il CCNI del 31 agosto
1999, articolo 25 comma 1, prevedeva solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato, per i docenti di religione cattolica e per i docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche),
l'amministrazione scolastica, non considerando che il richiamo dell'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15 marzo 2001 all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare
i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso fisso e continuativo corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, negava ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie la retribuzione professionale docenti, riconoscendola, tra i docenti non di ruolo, a quelli di essi che avessero svolto attività di insegnamento con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
Evidenziava come, in virtù del principio di non discriminazione, non potesse farsi distinzione in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze e invocava, dunque, non solo le disposizioni interne di cui agli articoli 6 del D. lgs. n. 368/2001 e 45 comma 2 del D. lgs. n. 165/2001, ma altresì la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Indicava poi il quantum debeatur all'esito di analitici conteggi.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
;
AR
-per l'effetto, condannare il , in favore di parte ricorrente, al AR
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto,
a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in
2
€ 1.606,32 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018..”

1.1.Si costituiva tempestivamente in giudizio, con memoria difensiva depositata in data 11 ottobre
2024, l'Amministrazione scolastica convenuta, evidenziando che parte ricorrente non aveva tenuto conto del fatto di avere lavorato, nei periodi dedotti in causa, anche in virtù di contratti ad orario ridotto e per mensilità non intere, ragione per cui la somma semmai dovuta era pari ad € 1.576,32.
Deduceva che la Retribuzione Professionale docenti è stata introdotta, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio, dall'articolo 7 del CCNL Scuola del 15 marzo 2001 (che richiama
l'art. 25 del CCNL del 31 agosto 1999) “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”;
che “…La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”;
che l'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche;
che i contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la suddetta disciplina, che doveva pertanto ritenersi ancora vigente anche con riferimento al citato articolo 25 CCNL del 1999;
che con l'art. 7 del CCNL 2001 le parti contrattuali avevano deciso che la RPD fosse corrisposta alla stessa platea dei destinatari di cui all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999 e quindi con esclusione dei docenti con incarichi di supplenza breve e saltuaria;
che la
Retribuzione Professionale Docenti, quindi, in base al combinato disposto di cui agli articoli 7 del
CCNL del 15 marzo 2001 e dell'art. 25, comma 1, del CCNL del 31 agosto 1999, viene corrisposta dal solo ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo ma con contratto annuale cioè con CP_1
3
termine al 31 agosto o al 30 giugno di ogni anno scolastico e non può essere riconosciuta ai docenti nominati per supplenze saltuarie e brevi;
che ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione
27/7/2018, n. 20015, il riconoscimento giudiziale di tale spettanza era comunque limitato ai casi di supplenze brevi e saltuarie, essendo, diversamente, già previsto per contratto;
che, in subordine, il ricorso andava contenuto esclusivamente ai periodi di documentata supplenza breve e saltuaria non coperta dal pagamento dell'emolumento in parola.
Eccepiva, “ove applicabile, la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'articolo 2948 c.c., decorrente dalla maturazione di ogni rateo”.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “-Rigettare il ricorso;
- Contenere ogni statuizione nei limiti di quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale;
- Contenere il
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