Trib. Fermo, sentenza 01/08/2024, n. 187
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito del deposito di note conclusive scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel termine perentorio dell'11 luglio 2024, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 31/2023 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Di Leo Costanza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nato il [...] ad Controparte_1 C.F._2
Atri (TE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Marrozzini Sonia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note conclusive scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il I febbraio 2023 , premettendo di aver prestato attività di Parte_1
lavoro subordinato alle dipendenze di dall'11/08/2017 al 31/10/2021 Controparte_1 presso la Tabaccheria sita a Sant'Elpidio a Mare in strada provinciale Faleriense al km 9 all'interno di un'area di servizio carburanti, esponeva che, ad onta del contratto di lavoro afferente ad orario a tempo parziale orizzontale di venti ore settimanali ed a mansioni di commesso di negozio con inquadramento al V livello del c.c.n.l. per i dipendenti dalle Aziende del Terziario: Distribuzione e
Servizi, la prestazione lavorativa era stata resa a tempo pieno nell'ambito dell'attività di vendita dei
tabacchi e dei servizi di Sisal e Lottomatica.
Rilevava di aver lavorato tutti i giorni della settimana senza godere di ferie e permessi, alternandosi nei primi due anni con il fratello ed in seguito con tra il turno del mattino dalle Per_1 Parte_2
7,00 alle 13,15 e quello del pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30 da lunedì a sabato e la domenica dalle
7,00 alle 12,30 o dalle 15,00 alle 19,30.
Specificava di esser stato incaricato dal titolare degli ordini d'acquisto merce, dei pagamenti, dell'attivazione dei servizi per gli utenti e della valutazione delle proposte commercial, di esser stato illegittimamente collocato, da giugno a novembre dell'anno 2021, in Cassa Integrazione Guadagni in
Deroga, sebbene l'esercizio avesse continuato ad operare e di aver ricevuto, il 5/11/2021, comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per chiusura dell'esercizio commerciale di
Sant'Elpidio a Mare ed impossibilità di repechage.
In ragione di quanto sopra esposto, chiedeva la condanna di parte datoriale al versamento delle differenze retributive maturate sulla base del maggior orario di lavoro seguito, quantificate in €
30.729,11 oltre ad € 4.614,69 per t.f.r., unitamente alla regolarizzazione contributiva presso l' CP_2
Con memoria difensiva depositata il 13 marzo 2023 si costituiva Controparte_1
deducendo ed eccependo:
[...]
- che il era stato assunto come commesso di tabaccheria con inquadramento al V Pt_1
livello del c.c.n.l. Commercio in forza di più contratti: dal 11/08/2017 al 31/07/2018 a termine per venti ore settimanali, dal 27/09/2018 al 30/06/2019 a tempo indeterminato parimenti per venti ore settimanali, dall'01/07/2019 al 31/05/2020 per ventiquattro ore settimanali e dal
01/06/2020 al 31/10/2021 a tempo pieno di quaranta ore settimanali;
- che l'orario part time rispondeva alle esigenze del ricorrente di contemperare la frequenza all'università con il lavoro e di non superare la soglia reddituale per i benefici economici e fiscali riconosciuti per l'accesso ai servizi ed al diritto allo studio;
- che il ricorrente, anche in ragione della presenza di altri dipendenti, aveva osservato un orario coerente con le previsioni contrattuali e nel corso del rapporto non aveva presentato alcuna rivendicazione;
- che le ore di lavoro supplementare eventualmente prestate erano state retribuite in contanti come da quietanze rilasciate;
- che il non aveva alcuna autonomia nella gestione dell'esercizio e non si occupava Pt_1 di contratti d'approvvigionamento o di valutazioni di proposte commerciali;
- che durante l'ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la tabaccheria non aveva operato;
- che il ricorrente si era reso responsabile di violazione dell'obbligo di diligenza, cagionando
in occasione dell'episodio occorso il 10 aprile 2021 una perdita patrimoniale di € 8.109,50 per la quale era stata comminata, a maggio del 2021, la sanzione di dieci giorni di sospensione da lavoro e retribuzione, che non era stata impugnata.
Alla stregua di quanto dedotto, insisteva nella reiezione del ricorso e, in via riconvenzionale, domandava al dipendente il ristoro del danno patito, pari ad € 8.109,50.
contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale, sottolineando come Parte_1
l'operazione, strumentale all'attivazione del ritiro pacchi fosse stata autorizzata dal datore CP_3 di lavoro, l'unico in possesso dei codici ad hoc e chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare applicata, domanda di cui il resistente chiedeva il rigetto.
Su ordine giudiziale, in rapporto alla domanda di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva, era esteso il contradditorio nei confronti nell' che, nel costituirsi con memoria CP_2
28 giugno 2023, domandava la regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, in base al rapporto di lavoro effettivamente accertato in giudizio.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte nonché con l'interrogatorio formale
e le prove testimoniali sui capitoli ammessi, previa ammissione di c.t.u. contabile sulle differenze retributive eventualmente spettanti al è stata discussa nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. Pt_1 mediante deposito di note conclusive scritte nel termine dell'11 luglio 2024 e viene decisa con il deposito della presente sentenza corredata da
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi