Trib. Termini Imerese, sentenza 03/10/2024, n. 1069

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 03/10/2024, n. 1069
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 1069
Data del deposito : 3 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2998/2023 R.G.

PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Maiorana e Laura Parte_1
Calì ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castelbuono (Pa), via
Sac. . CP_1

CONTRO
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Domenica Nucera, giusta delega del Dirigente
Generale pro tempore ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Servizio per il
Territorio, in Palermo Viale Regione Siciliana n. 4600.
in persona Controparte_3
dell'Assessore pro-tempore.

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01 settembre 2023, esponeva di Parte_1
aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
1
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli operai a tempo indeterminato dalla contrattazione regionale, ossia facendo riferimento all'anzianità di inserimento nelle cosiddette fasce ed agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, con la conseguenza che l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni e aumentata ad euro 4,00 mensili con l'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018;
condannare le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, riconoscendo il diritto della parte ricorrente;
condannare pertanto la parte resistente, in via solidale tra gli Enti convenuti, o in via alternativa tra i medesimi, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione
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