Trib. Padova, sentenza 23/07/2024, n. 1332

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 23/07/2024, n. 1332
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 1332
Data del deposito : 23 luglio 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 7691/2021 R.G. con ricorso depositato in data 15.12.2021 da nato a [...] il [...] con gli avv.ti Parte_1
Luisella Cadore e Marta Bezze ricorrente contro nata a [...] il [...] con l'avv. Lorella Controparte_1
Marrone
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: per il ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 08.01.2024):
Rigettata ogni avversaria domanda, Voglia il Tribunale adito:
- Dichiarare inammissibile la domanda avversaria di conferma dell'obbligo in capo a di pagare la rata del mutuo contratto per l'acquisto Parte_1 dell'immobile intestato alla signora rispetto al quale egli è Controparte_1
fideiussore;

2
- Dichiarare altresì inammissibile la domanda avversaria di cui al punto 8) della memoria del 10.11.2022;

- Considerato il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio – Per_1
nato il [...]- nelle more del giudizio, disporre l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1
non indipendente economicamente, mediante versamento entro il giorno 15 di ciascun mese di un assegno pari ad € 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal
Protocollo famiglia.
- Assegnare la casa coniugale sita in Vigonza (PD), via Argine Destro n. 1/A, alla moglie con tutto il suo contenuto, arredi, corredi e pertinenze, affinché ci viva con il figlio ;
Per_1

- Accertare e dichiarare che la signora è economicamente Controparte_1
autosufficiente e che nessun assegno le è dovuto;

- Accertare e dichiarare che la figlia è economicamente Persona_2
autosufficiente e che nessun assegno di mantenimento ordinario e/o straordinario le è dovuto.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Per il resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 19.01.2024):
accertati i fatti esposti ed il buon diritto della deducente, contrariis reiectis, previo ogni adempimento di rito, per i motivi esposti o per quelli ritenuti comunque di giustizia, disattesa e respinta ogni diversa richiesta avversaria, voglia il Tribunale di Padova così giudicare:
1) porsi a carico del sig. l'obbligo di pagare alla resistente un Parte_1
assegno non inferiore ad euro 600,00 mensili quale contributo per il mantenimento del figlio , studente, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, da corrispondersi alla sig.ra Persona_3
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione in misura ISTAT ed
[...]
oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso secondo il protocollo del
Tribunale di Padova, con assegno unico universale per il figlio in favore
2
3
esclusivo della madre, con decorrenza dalla relativa domanda (Memoria di costituzione 24/2/2022);

2) porsi a carico del sig. il pagamento di un assegno non Parte_1
inferiore ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il Controparte_1
mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente;

3) porsi a carico del sig. il pagamento di un assegno non Parte_1
inferiore ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese per il proprio personale Controparte_1
mantenimento;

4) confermarsi l'assegnazione della casa già coniugale con tutto il suo contenuto alla sig.ra , che ci vivrà con i figli;
Controparte_1

5) confermarsi l'obbligo stabilito in sede di separazione in capo al sig. di Pt_1
corrispondere regolarmente a le rate mensili del Controparte_2 mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Vigonza (PD), Via Argine
Destro n. 1, sino al pagamento integrale dello stesso;

6) confermarsi l'obbligo stabilito in sede di separazione in capo al sig. di Pt_1
corrispondere alla signora l'importo di euro 1.800,00 per gli Controparte_1
arretrati relativi al contributo per il mantenimento dei figli maturato dal deposito del ricorso per separazione al mese di ottobre 2020. Il pagamento di detta somma di euro 1.800,00 alla sig.ra avverrà in nove rate mensili di Controparte_1
euro 200,00 ciascuna, che inizieranno a decorrere dal mese successivo a quello in cui non sarà più dovuto dal marito l'assegno di mantenimento per la figlia
, quando la stessa sarà diventata economicamente autosufficiente, e Per_2
verranno corrisposte per il predetto periodo di nove mesi unitamente all'assegno che il signor verserà alla sig.ra per il figlio Pt_1 Controparte_1
e con le stesse modalità;
Per_1

7) concedersi alla resistente il libero rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti validi anche per l'espatrio;

8) ordinarsi le trascrizioni e gli adempimenti tutti di legge conseguenti;

3
4
9) condannarsi il sig. all'integrale pagamento di spese e Parte_1
compensi di lite, con rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.2021 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 11.10.1997 Controparte_1
in Dolo, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Dolo al n. 40, parte II, Serie A dell'anno 1997, che dall'unione coniugale erano nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]), chiedeva Per_2 Per_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente esponeva che con decreto di omologa del 25.11.2020 e depositato il
01.12.2020 (doc. 4) il Tribunale di Padova pronunciava la separazione e che, a far data dall'udienza presidenziale, la coabitazione con non era Controparte_1
più ripresa, essendo quindi decorsi ampiamente i termini per proporre domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. deduceva di aver rispettato gli accordi assunti in sede di Parte_1
separazione e in particolare di aver corrisposto le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento ordinario e straordinario, nonché di aver assolto al pagamento delle rate dei prestiti contratti per le spese della famiglia, oltre al pagamento della rata del mutuo pari ad euro 313,67, mutuo relativo all'immobile intestato alla resistente, ove vive il padre del ricorrente, ed ubicato al piano terra della casa coniugale. Sul punto il ricorrente precisava di essersi trasferito, dapprima, presso detta abitazione con il padre e successivamente di aver reperito una nuova abitazione in locazione, a Vigonza, dove viveva con la nuova compagna e la figlia di lei, compartecipando alle spese.
Quanto al lavoro, il ricorrente precisava di lavorare da settembre 2021 come camionista per una ditta di Vigonza, con stipendio mensile pari a euro 2.300,00, comprensivo di straordinari, anche notturni, e trasferte.
Quanto ai figli, rappresentava che era maggiorenne e dall'estate 2021 Per_2 lavorava stabilmente con contratto a tempo indeterminato presso il bar d'Arrigo
Giovanni di Vigonza, mentre il figlio stava frequentando il secondo Per_1 anno dell'istituto alberghiero Dieffe di Noventa Padovana. Quanto a Per_1
4
5
precisava che in sede di separazione con la moglie aveva concordato un contributo di mantenimento pari a euro 400 mensili fino a marzo 2021, aumentati ad euro
500,00 a partire da aprile 2021. Riferiva che da aprile 2021 le esigenze di non erano mutate, né la propria condizione economica aveva subito un Per_1
miglioramento o peggioramento. Quanto alla figlia invece, il ricorrente Per_2 chiedeva dichiararsi l'autosufficienza economica con revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione pari a euro 200 mensili, essendo ella divenuta economicamente autosufficiente.
Sul mantenimento della moglie, il ricorrente chiedeva confermarsi quanto già disposto in sede di separazione poiché la moglie, economicamente autosufficiente, non necessitava di beneficiare di alcun assegno di divorzio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva:

1. pronunciarsi sentenza Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 2. affidarsi il figlio ad Per_1
entrambi i genitori congiuntamente, con residenza e collocazione presso la madre
e facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore e con le modalità indicate in
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