Trib. Torino, sentenza 15/10/2024, n. 5160

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 15/10/2024, n. 5160
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 5160
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.

nella causa n. 6418 / 2024 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 Parte_2
difeso dall'avv. PIGINO MAURO
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma
3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale. Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/04/2024 il sig. cittadino nigeriano, ha Parte_1
impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli del 12/08/2023 notificato il 28/03/2024
1
che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 commi 1.1 e 1.2 d.lgs. n. 286/98.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore.
Il , pur tempestivamente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
All'udienza del 02/07/2024 le parti costituite rinunciavano alla discussione orale, e veniva pertanto fissata udienza a trattazione scritta al 30/09/2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, a seguito di richiesta presentata direttamente al Questore ai sensi dell'art. 19 c.

1.2 TUI. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019;
Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal
d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l.
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