Trib. Minorenni Torino, sentenza 22/05/2024, n. 238

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Torino, sentenza 22/05/2024, n. 238
Giurisdizione : Trib. Minorenni Torino
Numero : 238
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:
PRESIDENTE dr.ssa Muriel FERRARI
GIUDICE REL. dr.ssa Giulia PREVITERA
GIUDICE ONORARIO dr. Michele RAFFA
GIUDICE ONORARIO dr.ssa Mirella TURELLO
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 474/2023 Reg. Cont. promosso dal PM sede nell'interesse delle minori , nata a [...] il [...], Persona_1
e , nata a [...] il [...], Parte_1
figlie di e di , Persona_2 Persona_3
causa passata in decisione nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 sulle richieste delle parti:
Curatore Speciale delle minori, avv.to Virginia Bilotta del Foro di Cuneo:
…chiede che venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, la prosecuzione di tutti gli interventi in corso compreso il prosieguo amministrativo per suggerito Per_1
dalla psicologa, nonché il monitoraggio da parte del Servizio Sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile per Gaia
Difensori della madre, avv.ti Paola Bertello e Gianni Caneva:
…chiede che l'On.le Tribunale dei Minori di Torino Voglia,
- respingere il ricorso proposto dal Signor del P.M. limitatamente alla posizione della madre, Sig.ra
e per l'effetto confermarsi la piena responsabilità genitoriale in capo alla stessa nei Persona_3
confronti delle minori e ;
Per_1 Pt_1

proseguire la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI, fornendo adeguati strumenti per il supporto alla madre nella gestione delle figlie minori;

- valutare l'opportunità di adottare eventuali provvedimenti a carico del Sig. Persona_2
e/o valutare l'opportunità di favorire eventualmente incontri monitorati con il medesimo in luoghi neutri con il supporto dei Servizi Sociali
1
Difensore del padre, avv.to Controparte_1
…rappresenta come la decadenza del padre rispetto a andrebbe a complicare il rapporto tra Per_1
e il padre;
quanto a , una decadenza del padre renderebbe nullo il percorso fatto fino a Per_1 Pt_1

questo momento;
quindi richiede una limitazione della responsabilità genitoriale paterna e una prosecuzione dei sostegni per garantire un miglioramento della relazione padre-figlie nell'ambito dello stesso nucleo familiare per favorire un riavvicinamento dell'intero nucleo nell'interesse delle minori

Pubblico Ministero: non pervenute conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2023 il PM chiedeva di valutare le capacità genitoriali, di adottare provvedimenti a tutela delle minori e di dichiarare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale in caso di mancata collaborazione dell'uomo a una presa in carico psicologica.
A fondamento della propria domanda il PM rappresentava che la situazione del nucleo era stata sottoposta all'attenzione della Procura sede a seguito dell'avvio di un procedimento penale a carico della minore in relazione al delitto di tentato omicidio ai danni del padre, fatto per il Per_1
quale la ragazza era stata sottoposta dapprima a misura cautelare ed in seguito collocata in comunità terapeutica in regime di messa alla prova.
Dalle relazioni allegate emergeva, quanto a un quadro psicopatologico serio e Per_1
caratterizzato da importanti fragilità, con conseguente bisogno di un lungo e complesso percorso di cura;
analogamente veniva evidenziata l'opportunità di una presa in carico psicologica per l'intero nucleo, proposta di fatto concretizzatasi con riferimento a e alla madre. Di contro, il Pt_1
coinvolgimento del padre era risultato particolarmente difficoltoso a causa dell'atteggiamento di sfiducia dimostrato dall'uomo nei confronti del Servizio Sociale e di svalutazione verso l'operato della comunità ospitante la primogenita;
a ciò si aggiungevano il rifiuto da parte del padre di presentarsi agli incontri con i servizi non riconoscendone l'utilità, nonché la manifestazione in alcune occasioni di comportamenti verbalmente aggressivi, svalutanti e talora minacciosi nei confronti degli operatori.
Sicché, con decreto datato 12.07.2023 veniva nominato un Curatore Speciale alle minori e veniva fissata l'udienza di prima comparizione delle parti, con incarico al Servizio Sociale e al servizio di neuropsichiatria infantile di relazionare in tempo utile per le predette udienze.
2
In data 25.10.2023 si procedeva all'audizione della madre la quale ripercorreva la storia di coppia, terminata con la separazione nel 2017 ma di fatto caratterizzata già da diversi anni da plurime problematiche, in particolare dalla scarsa presenza del sig. anche come figura genitoriale Per_1
nei confronti delle figlie. La madre evidenziava, peraltro, che pure a seguito della separazione e nonostante le statuizioni dell'autorità giudiziaria in ordine al diritto di visita del padre, questi non si era mai attivato per trascorrere dei periodi di vacanza con le figlie e spesso non aveva rispettato le giornate di incontro con le minori, riducendosi di fatto a passare saltuariamente con le stesse una o al massimo due ore. La sig.ra dava atto delle difficoltà di comunicazione con l'ex marito, specie Per_3
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