Trib. Minorenni Sassari, sentenza 21/06/2024, n. 101
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Testo completo
372 2023
Udienza di discussione orale 22 maggio 2024
Camera di Consiglio 4 giugno 2024
Repubblica Italiana
Tribunale per i Minorenni di AS
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale per i Minorenni di AS riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGi:
Dott. Guido Vecchione Presidente Relatore
Dott. Mauro Zollo Giudice
Dott.ssa A.Genziana Lay Giudice Onorario
Dott. Giulio Littera Giudice Onorario
Letti gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe relativo ai minori , nato a [...] il Persona_1
30/09/2020, e , nata a [...] il [...] 022 e promosso con ricorso depositato in Persona_2 data 6.11.2023, dalla nonna materna, RA nata a [...] il [...], ivi residente, Persona_3
Via A. Ruiu n.11, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Franco Mario Fois che la rappresenta e difende giusta procura in atti, con il quale ha chiesto:
- di applicare ad entrambi i genitori le idonee prescrizioni si riterranno maggiormente opportune, tra le quali:
- quella di cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole per i minori;
- d' intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità per acquisire e/o rafforzare le proprie competenze genitoriali;
- previo invito ad avvalersi della mediazione familiare di cui all' 473- bis.10, nonché previo tentativo di conciliazione giudiziaria ex art. 473- bis.21 co. 3 c.p.c., nel caso di esito infausto, quella
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di presentare la massima collaborazione fra loro e con gli Operatori che verranno incaricati e di aderire ad un percorso di mediazione e sostegno per un esercizio non conflittuale del proprio ruolo genitoriale;
- Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti affinché, avvalendosi, se necessario, anche della collaborazione dei Servizi Specialistici, adottino gli interventi opportuni/ necessari e monitorino costantemente la situazione socio familiare
- Con ogni altra statuizione utile al fine di assicurare il diritto dei minori alla frequenta-zione della nonna materna a conservare un rapporto significativo con quest'ultima, in ogni caso, stabilendo che la ricorrente possano vedere e tenere con sé i nipoti secondo le modalità, relativamente ai giorni e agli orari, che codesto Tribunale riterrà più opportune.
Ricorrente
Nei confronti di entrambi i genitori
RA , nata a [...] il [...], ivi residente a[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Udassi che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e IG , nato a [...] il [...], ivi CP_2 residente alla via Marsiglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Manca che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione
Resistenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Curatore speciale della minore Avv. Mara Carla Sunch
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero ha concluso Chiedendo: il rigetto delle istanze della parte ricorrente, ribandendo che la coppia genitoriale ha mostrato piena collaborazione e disponibilità verso i Servizi
Sociali del Comune di AS (ad esempio, dicendosi disponibile a prendere parte alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I.).
Curatore speciale: non formulate
Difensori della ricorrente ha concluso chiedendo che il tribunale voglia disporre che i genitori proseguano sino al loro compimento tutti i percorsi già attivati dal servizio sociale, prescrivendo ai genitori di continuare a consentire la frequentazione dei figli con la nonna materna.
Difensori dei genitori: rigetto della domanda attrice, con condanna del ricorrente alle spese e nessuna opposizione al proseguimento del programma attivato dal servizio sociale.
Motivazione
Il ricorso introduttivo
La ricorrente RA ha esposto di essere la nonna materna di , Persona_3 Per_1 riconosciuto soltanto dalla madre e e ha segnalato una loro condizione di possibile Per_2 Per_ pregiudizio poiché sarebbe accaduto che dal mese di giugno 2022, il IG , padre di , Per_2 sarebbe stato “costretto” dalle forze dell'ordine a lasciare l'abitazione di Via Marsiglia a seguito di denuncia da parte della RA a seguito dell'ennesima lite temendo per la propria Per_1
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incolumità richiedeva l'intervento della Polizia che, recatasi immediatamente in loco, faceva allontanare l'uomo dalla casa familiare. Per_ A seguito di questi accadimenti, era aperto nei confronti del IG il procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 81 cpv, 572, 2 co. c.p. e il Tribunale di AS,
a seguito di richiesta di patteggiamento, lo condannava alla pena di un anno otto mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.
La ricorrente ha tuttavia segnalato che nonostante la pendenza del procedimento penale, la Per_ figlia e il IG hanno continuato la loro frequentazione lasciandosi e riconciliandosi di volta in volta e per altro contraevano matrimonio in data 14/02/2023, ma poco dopo, nel marzo dello Per_ stesso anno, cessavano di convivere e il IG si ritrasferiva presso abitazione della madre,
RA , sita in via Piras, a AS mentre la RA continuava ad abitare Persona_4 Per_1 presso l'appartamento di Via Marsiglia, nella stessa città.
Successivamente nel maggio 2023, anche la SI.ra , lasciava l'appartamento di Via Per_1
Marsiglia e trovava ospitalità assieme ai figli presso l'abitazione della madre, odierna ricorrente.
La RA anche per assicurare