Trib. Minorenni Brescia, sentenza 26/04/2024, n. 102

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Brescia, sentenza 26/04/2024, n. 102
Giurisdizione : Trib. Minorenni Brescia
Numero : 102
Data del deposito : 26 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 144/2023 RG cont.
Il Tribunale per i minorenni di Brescia, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.:
Dr.ssa Laura D'Urbino Presidente rel.
Dr.ssa Alessandra Marucchi Giudice
Dr.ssa Manuela Marchetti Giudice onorario
Dr. Nicola Falbo Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento sopra riportato
promosso dal PMM con ricorso depositato in data 31/05/23

contro

:
• padre nato in [...] il [...], residente in [...]del Persona_1
Greco, via Libertà italiana, 19;
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Bonardi del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio
• padre nato in [...] il [...], residente in [...] della Torre, 46;
contumace
• madre nata in [...] il [...], residente in [...]
Madonna della Torre, 46;
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Masseroli del Foro di Bergamo, presso il cui studio ha eletto domicilio;
nell'interesse dei minorenni:


1. nata a [...] il [...];
Persona_3 figlia di Persona_1


2. nato a [...] il [...]
CP_2


3. nata a [...] il [...];
Persona_4 questi ultimi figli di Persona_2
tutti figli di Controparte_1
aventi curatore speciale e difensore l'avv. Giulia Bellini del Foro di Bergamo;

Conclusioni
Per il PM, con ricorso depositato in data 31/05/23:
• sospensione della responsabilità genitoriale di ;
Persona_2
• incontri protetti padre e divieto di coabitazione in capo al medesimo;
Persona_5
• affidamento dei minorenni ai Servizi sociali con collocamento presso la madre;

• decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale in caso di persistenza in condotte Per_2 pregiudizievoli;

per il padre , con memoria in data 31/01/24: Per_1
• rigetto della domanda di limitazione della responsabilità genitoriale;

• divieto di coabitazione tra il padre e la figlia e incontri protetti tra i medesimi;
Per_2 Persona_3
• attivazione di un servizio di ADM;
per la madre, con memoria in data 31/01/24:
• allontanamento del padre dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati Per_2 dalla madre e dai minorenni;

per la curatrice dei minorenni, con memoria in data 29/01/24: Per_
• affidamento esclusivo di e alla madre;
CP_2
• affidamento condiviso di ;
Persona_3
• allontanamento del padre dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati Per_2 dalla madre e dai minorenni;

• sospensione della responsabilità genitoriale del Per_2
• incontri protetti padre Persona_6
• attivazione ADM e interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 31/05/23, il PMM proponeva le domande in epigrafe trascritte.
In data 18/08/23 veniva acquisita relazione dei Servizi sociali della Comunità montana dei Laghi bergamaschi, dalla quale emerge che:
• i genitori e riferiscono di una convivenza connotata da conflittualità. Per tale ragione, CP_1 Per_2 la coppia di fatto vive separata all'interno della medesima abitazione, con madre e figli all'appartamento del piano superiore e in quello inferiore;
Per_2
• il risulta essere in carico al CPS di Lovere e assume un piano farmacologico terapeutico. Per_2
All'udienza di prima comparizione delle parti dell'01/09/23, davanti al giudice relatore dott.ssa D'Urbino emergeva che:
• la madre conferma che lei e il padre vivano separati, in particolare entrambi vivono nello stesso edificio, la madre al piano superiore e il padre al piano inferiore. Il padre versa completamente il proprio stipendio alla madre, la quale provvede alle esigenze proprie e dei figli, ma anche a quelle del
amministrando il suo denaro, le utenze domestiche e facendogli la spesa. La madre inoltre Per_2 precisa che di fatto gestisce già in modo completamente autonomo i figli, senza necessità di rivolgersi al padre per nessuna questione, pertanto non si dichiara contraria alla sua decadenza dalla responsabilità genitoriale;

• i genitori hanno deciso di non formalizzare ancora la separazione per ragioni Parte_1 economiche;

• rispetto alla posizione del padre , la madre precisa che nonostante gli accordi egli non ha mai Per_1 versato il mantenimento, limitandosi a trasferire delle piccole somme di denaro direttamente alle figlie quando queste glielo chiedono. I contatti tra questi ultimi sono inoltre molto limitati;

• il padre dichiara: Per_2
o di concordare a che sia la madre a gestire in
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