Trib. Viterbo, sentenza 04/07/2024, n. 501
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1074 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA (C.F. = ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Pistilli (codice fi- scale ;
fax 0761/322595, indirizzo di posta certificata C.F._2 [...]
e Stefania Reho (codice fiscale ;
fax Email_1 C.F._3
certificata tica- Email_2 ta in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Vi- terbo, via Belluno n. 69 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor
[...] e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito CP_3 CP_2 del Paradiso n.
4 - cap 01100 -, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere diret- tamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.7.2023 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_2 di Giudice del Lavoro esponendo di aver concluso con l'amministrazione convenuta plurimi contratti a tempo determinato svolgendo servizio nei periodi dettagliatamente elencati in ricor- so;
di essere stata sempre rimunerata sulla base della retribuzione prevista nella fascia iniziale e senza considerare l'anzianità maturata pre ruolo in base agli scaglioni retributivi del CCNL;
che tale trattamento è previsto dal D.lgs. n. 297/1994, che disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato ai soli docenti definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica. Ha per contro dedotto la contrarietà di tali disposizioni alla di- rettiva 1999/70/CE e quindi il diritto alla progressione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva, il diritto alle differenze maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le era stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente);
che il predetto contri- buto alla formazione del docente era stato riservato esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato con evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono
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la medesima funzione. Ha per contro rivendicato il diritto alla progressione stipendiale in ragio- ne del servizio prestato e il diritto alla carta docenti ed ha quindi concluso chiedendo "accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, da ciascun ricorrente alle dipenden- ze del resistente;
dichiarare il diritto della ricorrente alla progressione professionale retributiva per tutto CP_1 il servizio prestato alle dipendenze del anche in virtù di contratti a tempo determinato e a percepire, per- CP_4 tanto, le differenze stipendiali mat ragione dell'anzianità di servizio;
condannare il
[...] Controparte_ alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate dalla ricorrente in ragione dell'anzianità e interessi legali dalla maturazione al saldo;
ed inoltre, accertare e dichiarare il diritto di parte ri- corrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, Condannare il Controparte_1 al pagamento, per gli anni scolastici di cui ai contratti di cui al presente a
[...] somma di € 3.500,00 mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricor- rente, oltre interessi". Il convenuto si è costituito eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittima- CP_1 zi a in ordine alla pretesa avente ad oggetto la carta docenti, assumendo che unica le- gittimata sarebbe la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha comunque chiesto il rigetto del ri- corso in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla parte resistente deve essere disat- tesa, essendo il l'unico legittimato passivo in qualità di datore di lavoro Controparte_1 della parte ricorrente nonché erogatore della Carta del docente. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
DELLA PROGRESSIONE STIPENDIALE La questione è stata affrontata dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 (emessa con riferimento all'ipotesi di personale assunto con reiterati contratti a termine e successivamente inserito in ruolo, ma i cui principi appaiono estensibili ai docenti precari anche prescindere dal successivo incardinamento) con la quale è stata affermato il seguente principio di diritto: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applica- zione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con con- tratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tem- po indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei ri- chiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli as- sunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiama- to, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per af- fermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Quanto alla prima statuizione in motivazione la Corte ha rammentato che "La clausola 4 dell'Ac- cordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei per- messi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondi-
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zionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria di- sposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
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b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego ri- servata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pa- gamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenzia- zione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle man- sioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertaz- zi)". Quanto alla progressione stipendiale da riconoscere al personale della scuola assunto a tempo determinato disciplina ha invece rammentato che "… il CCNL 1994/1997 ha affermato la