Trib. Siena, sentenza 27/11/2024, n. 817
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio ex art. 4, legge 898/1970 iscritto al n. 444/2023 R.G.
tra
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Leonardo Brogi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Via Montanini n. 99, Siena
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
), rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Alessia Campopiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via dei Pellegrini n. 15, Siena
PARTE CONVENUTA
1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, respinta ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione
A) confermare allo stato i provvedimenti emessi con la sentenza di separazione n. 1326/2018 Trib. Siena, pubblicata il 20.11.2018, preso atto della intervenuta maggiore età dei figli disponendo:
- in favore del figlio un contributo al mantenimento a carico del Per_1 padre per l'importo mensile di 350,00 o quello che riterrà il Tribunale ove, al momento della sentenza, non abbia raggiunto la sua indipendenza economica;
- in favore della figlia un contributo al mantenimento a carico del Per_2 padre per l'importo mensile di € 350,00 o quello che riterrà il Tribunale ove, al momento della sentenza, non abbia raggiunto la sua indipendenza economica;
B) accertato che la SI.ra ha sostenuto, a partire dal Parte_1
2017 al 2023, spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche e sportive) per un importo complessivo di € 16.242,46 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o di ragione, condannare il SI. a CP_1 rifondere in favore della SI.ra la somma di € 8.121,23 o Parte_1 quella che risulterà di giustizia e/o di ragione;
D) accertato che l'immobile posto in Monteroni d'Arbia (SI), Via Monteroni –
Vescovado n. 130, distinto al catasto urbano di detto Comune al foglio 76 particella 68 sub. 9, particella 83 sub 6 e particella 114 sub 2, pur intestato ad entrambi i coniugi, è stato pagato integralmente dalla SI.ra Parte_1
, la quale ha provveduto anche a sostenere tutte le spese di
[...] ristrutturazione, per un importo complessivo di € 140.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia e/o di ragione, dichiarare che la
2 SI.ra vanta un credito nei confronti del SI. Parte_1 [...]
per la somma di € 70.000,00 o quella maggiore o minore che CP_1 risulterà di giustizia e/o di ragione: quindi condannare il SI. CP_1
a rifondere in favore della SI.ra la somma di € Parte_1
70.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o di ragione.
Con vittoria di spese e competenze professionali”;
: “A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio contratto in Monticiano (SI) il 21.08.1999 tra e CP_1
e trascritto nei registri di detto comune al n.14 Serie B Parte_1
Parte II
Previa rimessione della causa sul ruolo
B) Preliminarmente, accertato il ritardo nel deposito della memoria di controparte, dichiarare l'inutilizzabilità della stessa ai fini della decisione, così come della documentazione ad essa allegata, come confermato anche da recente Cassazione (sentenza del 27 luglio 2021, n. 21529 alla quale si rimanda, tenendo conto della analogia con l'art. 183 c.p.c.)
C) Confermare l'ordinanza del 7.11.2023 del Presidente del Tribunale Dott.
Roberto Carrelli Palombi con la quale, in parziale modifica di quanto previsto nella sentenza di separazione, si disponeva la sospensione del versamento di euro 200,00= al mese da parte di . CP_1
D) Rimandare alle sedi competenti la decisione relativa alla divisione dell'immobile sito in Monteroni d'Arbia (SI) Via Monteroni-Vescovado n.130
o, nella denegata ipotesi che si voglia decidere in questa sede, tenere conto di quanto ripetutamente asserito e cioè che il SI. è disposto ad CP_1 acquistare la quota parte della così come a vendere la sua quota Parte_1 parte del 50% alla stessa.
E) Dichiarare che ad oggi il nulla deve per spese arretrate in quanto CP_1 allo stesso mai comunicate entro i termini previsti.
3 Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con ogni più ampia riserva istruttoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2023 ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Monticiano (SI) il 21.08.1999 con , dal quale sono nati i figli CP_1
(29.10.1999) e (20.09.2001), alle condizioni di cui alla Per_2 Per_1 separazione, segnatamente un contributo al mantenimento dei figli in €
200,00 per ciascuno, preso atto del raggiungimento della maggiore età nelle more di entrambi i figli.
Si è costituito il convenuto opponendosi alla corresponsione del contributo per il mantenimento dei figli deducendo che entrambi avrebbero raggiunto
l'indipendenza economica.
In sede presidenziale sono stati sentiti ed . La prima ha Per_2 Per_1 dichiarato: “Io lavoro con contratto a tempo determinato come operatrice data entry presso il Tribunale;
al momento sono autosufficiente, ma se sorgono degli imprevisti è sempre mia mamma a contribuire oppure i nonni materni. Prima avevo fatto il servizio civile sempre presso il Tribunale, ma era previsto un compenso di soli 400 € al mese. Avevo allora una stanza in affitto pagato da mia mamma”. Il secondo ha dichiarato: “io vivo con mia madre e non vedo il babbo da circa cinque anni;
ciò dipende dai suoi comportamenti dai quali è scaturito il mio atteggiamento nei suoi confronti;
inoltre mio padre non è solito cercarmi o trovare un'occasione per vedermi.
Adesso ho iniziato a lavorato con un contratto a tempo determinato che adesso è scaduto e sono rimasto fuori da ogni possibilità di assunzione, sempre che non ci siano scorrimenti nella graduatoria. Comunque ho cercato altre possibilità di lavoro e mi sono sempre dato da fare. Non
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