Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/05/2024, n. 486

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/05/2024, n. 486
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 486
Data del deposito : 29 maggio 2024

Testo completo


n. 243/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE

composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 243/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 21 maggio 2024
2024 e promossa da:
- CF - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIGLIOTTI FERNANDA – CF - che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF ;
CP C.F._3
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in previsione dell'udienza del 21 maggio 2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 5 marzo 2024, il sig. riferiva che: con sentenza Parte_1
n. 26/2022 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 21 dicembre 2021 e pubblicata in data 13 gennaio
2022, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1 CP
, celebrato in data 22 aprile 1979;
la sentenza poneva a carico del Sig. l'obbligo di
[...] Parte_1 corrispondere in favore della signora la somma di € 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile, CP nonché € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia ponendo a carico di entrambi - nella Persona_1 misura del 50% - le spese straordinarie sostenute in favore di precisando che medio tempore erano _1 tuttavia intervenuti giustificati motivi, i quali rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza;
in particolare, il Sig. percepiva unicamente una pensione Parte_1 sociale dell'importo di € 700,00 mensili circa e non possedeva altri redditi, mentre di contro sia la signora
che la figlia erano titolari di pensione ben più alte di quelle del ricorrente;
Org_1 Persona_1
1
ed invero, percepiva la pensione di anzianità, mentre percepiva a sua volta CP Persona_1 un assegno di invalidità civile e beneficiava della L. 104, con i conseguenti sostegni economici pubblici, che ne garantivano la sua permanenza in un istituto di sito nel Comune di Girifalco (CZ). Organizzazione_2
Ciononostante, il ricorrente sig. si occupava anche in prima persona della figlia e si rendeva Parte_1 disponibile ogni qual volta questa manifestasse l'intenzione di tornare a casa per qualche giorno, o avesse bisogno di ricariche telefoniche o di ricariche sulla carta PostePay (vedi, testualmente, il ricorso in atti).
L'assoluta incapacità economica del e la circostanza che la resistente e la figlia fossero a loro volta Pt_1 titolari di redditi da pensione di importo maggiore di quello del ricorrente, giustificava allora – a suo modo di vedere - la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, anche per porre fine ai continui procedimenti penali ed alle improduttive azioni esecutive cui veniva nelle more sottoposto e nei quali era costretto a difendersi chiedendo il beneficio del gratuito patrocinio;
con la conseguenza che la sua evidente incapienza economica diventava - altresì - un doppio costo anche per lo Stato e per l'amministrazione della Giustizia.
Tutto ciò premesso, chiedeva pertanto che il Tribunale adito, valutato quanto anzidetto, volesse disporre – a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 26/2022 del 13 gennaio 2022 – che nulla era dovuto dal Sig. a titolo di assegno divorzile in favore della signora e che nulla era Parte_1 CP parimenti dallo stesso dovuto a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Persona_1
Tutto ciò premesso, lo stesso ricorrente – come sopra generalizzato, rappresentato e difeso – chiedeva che il
Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate, volesse per l'effetto accogliere la presente istanza di revisione nei confronti di e così disporre che nulla era dallo CP stesso dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della signora e che nulla era inoltre dovuto CP
a titolo di mantenimento della figlia – maggiorenne –
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