Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9579

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9579
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 9579
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 15459/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.4.2020, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Maria Giuseppina Chef e dall'avv. Paola Volpe Prignano, congiuntamente e disgiuntamente RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Lorenzo Mazzeo RESISTENTE – ricorrente in riconvenzionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 23.4.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto decidersi il giudizio riportandosi agli atti di causa. Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24.6.2022, la sign.ra – premesso che dal matrimonio con il Parte_1 sign. celebrato il 1°.12.2001 dal quale erano nati (12.11.2002) e Controparte_1 Per_1 Per_2
(24.5.2006) – deduceva:
La casa coniugale è sita in Napoli, alla Via delle Repubbliche Marinare n. 340, in un immobile di proprietà del dr. . CP_1
Il regime patrimoniale della famiglia è costituito dalla separazione dei beni e in seguito è stato costituito un conto cointestato in cui confluivano gli stipendi di entrambi i coniugi (quello della moglie insegnante e quello percepito come medico ospedaliero dal marito), al fine di far fronte ai bisogni della famiglia, quali il pagamento delle utenze, della spesa e, in generale, dei beni di necessità dell'intero nucleo familiare. (…) La dott.ssa è sempre stata estremamente dedita alla Pt_1 famiglia e ha tentato, con grandi sacrifici, di tenerla unita, subendo innumerevoli prepotenze e vessazioni da parte del marito, soprattutto per ciò che concerne gli aspetti economici. Il coniuge, inoltre, si è dimostrato nel corso del tempo sempre più anaffettivo ed insensibile. La ricorrente riferisce che il marito ha spesso agito in modo egoistico, pensando prima di tutto ai propri interessi e poi a quelli della famiglia. In via esemplificativa si ricorda che egli ha acquistato, senza mai interpellare la moglie, un'autovettura Honda, per un ammontare, di circa € 30.000,00 e in passato una macchina sportiva e una moto Suzuki 1000, oltre che un gommone, i cui costi di gestione sono indubbiamente elevati e gravano sul menage familiare. In nome di ciò che sono i propri interessi e hobbies, il dr. ha calpestato i diritti della ricorrente e quindi, indirettamente, dei propri CP_1 figli.
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Nel recente periodo, la coabitazione forzata per lungo tempo, causata dai ripetuti lockdown, ha in qualche modo influito sull'insofferenza verso quella vita di coppia, ormai svuotata, e ha fatto sì che il suddetto rapporto, ormai puramente formale, degenerasse ulteriormente, tanto da rendere insostenibile la convivenza. (…) La vita matrimoniale non è quindi più vissuta all'insegna dell'unione
e della serenità e la ricorrente convive con il , ma solo da un punto di vista fattuale, in CP_1 quanto è venuta meno l'affezione ed è impossibile riscontrare un qualsivoglia elemento di armonia, comprensione e collaborazione, essenziali nel rapporto di coppia. Il dr. , di professione medico ospedaliero otorino laringoiatra, percepisce uno stipendio CP_1 fisso, in quanto dipendente pubblico, che ammonta a circa € 3.500,00 mensili netti, oltre tredicesima ed eventuali straordinari, e inoltre, disponendo di uno studio professionale, peraltro di sua proprietà, integra il proprio reddito con i frutti della sua attività privata, per almeno altri 1.000,00 euro mensili.
Va precisato che la ricorrente stessa ha ricevuto delle richieste da svariati pazienti di appuntamenti professionali per il marito. La dott.ssa al contrario, svolge il proprio impiego di insegnante Pt_1 con una retribuzione di € 1600,00 mensili : dato questo dal quale si desume un forte divario economico rispetto al marito;
e percepisce da un appartamento di sua proprietà, sita in via Colonnello Lahalle n. 26, is. B, scala C, un modesto canone di locazione di € 650,00 mensili, regolarmente dichiarato. (…) ella ha sempre collaborato alle spese familiari addossandosele spesso interamente, rispetto a quelle di gestione ordinaria, quali la spesa e le bollette. E' opportuno precisare, inoltre, che il dr. dispone di un conto personale, ove la dott.ssa era CP_1 Pt_1 cofirmataria. La ricorrente ha riferito che il marito, nel mese di Gennaio 2022, senza farne parola alcuna, ha arbitrariamente deciso di revocarle la procura, ponendola in grave difficoltà economica, e privandola di somme di denaro, per un ammontare complessivo di circa € 18.000,00, su cui ella, con l'idea di averne la disponibilità, essendo anche frutto di suoi risparmi e accantonamenti, faceva affidamento, almeno in misura del 50%. Venendo meno la fiducia con la quale la dott.ssa aveva Pt_1 affidato la gestione del danaro al marito, ella si è premurata di svolgere ulteriori accertamenti circa i movimenti bancari intrapresi dallo stesso relativamente al suddetto conto: ha così rilevato che nell'ultimo anno egli ha effettuato svariati giroconti, dal 29 gennaio 2021 al 23 Febbraio 2022, per interessi personali, dal conto cointestato a quello personale in oggetto, privandola, in tal modo e senza alcun preavviso, di somme, per un ammontare complessivo di € 6.291,36, che di diritto le spetterebbero, almeno in misura del 50%, e che le hanno causato difficoltà sia nella gestione economica dei figli che domestica. (…) E' opportuno ricordare che il patrimonio immobiliare del dr. consta della casa CP_1 coniugale, di via delle Repubbliche Marinare n. 340, composta di 11 vani per 238 mq, e dello studio professionale, sito nel medesimo stabile, entrambi con garage di pertinenza.
Ha chiesto:

1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;

2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne , di anni 16, con residenza prevalente presso la madre;
(…) 3. Stabilire Per_2 l'assegnazione della casa familiare, sita in via Delle Repubbliche Marinare n. 340, e di proprietà del dr. , alla dott.ssa la quale ivi abiterà con i figli.

4. Disporre a carico del dr. CP_1 Pt_1 CP_1 l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 1.800,00 mensili, € 900,00 per ciascun figlio, da versare alla dott.ssa entro il giorno 5 di ogni mese, e con successivo adeguamento Pt_1 automatico annuale secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. 5.
Porre a carico del dr. il 70% delle spese straordinarie relative ai figli e , CP_1 Per_1 Per_2 come da Protocollo vigente sottoscritto dal Presidente Tribunale di Napoli e dal Presidente COA
Napoli.
Si costituiva il resistente e, non opponendosi alla separazione, deduceva: (…) Già dopo pochi anni dalla celebrazione del matrimonio, a titolo esemplificativo, la prof.ssa si Pt_1
è licenziata – subito dopo il matrimonio – dall'attività di impiegata che svolgeva con contratto a tempo indeterminato presso CTS, alla Via Mezzocannone, nonostante la preoccupazione, espressamente manifestata dal marito per tale scelta, e tanto, per poi accettare, dopo vari anni, incarichi di supplenza di insegnante di sostegno a Torino;
lasciando al convenuto i compiti di cura e di assistenza dei due figli, all'epoca di 3 e 6 anni. Alla fine dell'esperienza a Torino, dopo circa due anni, il dott. ha CP_1
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dovuto apprendere che ivi risiedeva, però, una vecchia amicizia – anzi un vecchio fidanzato – della prof.ssa con il quale erano stati ripresi rapporti e frequentazioni, a sua insaputa;
addirittura Pt_1 sollecitati sin dall'inizio dalla stessa. Successivamente, la prof.ssa ha cominciato a manifestare con Pt_1 continuità inclinazione alla lite e a procedere allo svilimento della figura del marito, anche in presenza dei figli, amici e conoscenti, proferendo peraltro ingiurie e assumendo comportamenti sprezzanti, lagnandosi, del resto coerentemente con il contenuto del ricorso, perlopiù ed esclusivamente per le condizioni economiche del marito, a suo dire inadeguate alle proprie aspirazioni e a quelle della famiglia di origine. Negli ultimi tempi, la ricorrente ha espresso in maniera determinata la propria avversione allo svolgimento di una normale vita coniugale, rifiutandosi peraltro di dormire nello stesso letto con il marito
e, cominciando, al contempo a condurre vita autonoma e indipendente, uscendo per esempio sempre più da sola e rifiutandosi di comunicare con chi si accompagnasse, ove si recasse, e a che ora tornasse a casa. Comportamenti insorti ed accentuatisi, per la verità, successivamente all'acquisto dell'immobile a San Nicola Arcella intestato alla convenuta nonostante le provviste provenissero dai risparmi, quasi se non del tutto, interamente da parte del marito. Alla separazione si giunge, quindi, per la violazione da parte della dott.ssa Paese del dovere di responsabilità assunta con il matrimonio e degli obblighi da esso nascenti quali, in primo luogo, del rispetto dell'integrità morale del marito, di cura ed assistenza, ma anche di fedeltà. (…) Ad ogni modo, non avendo voluto e non volendo esercitare alcuna pressione su di
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