Trib. Cuneo, sentenza 23/07/2024, n. 579
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Testo completo
N. R.G. 753/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 753/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ARIOTTI DANILO, elettivamente domiciliata in VIA I. Parte_1
FRUGONI N. 11/6, GENOVA, presso il difensore avv. ARIOTTI DANILO
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. DALMASSO ILENIA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Via XX Settembre 6, Cuneo, presso il difensore avv. DALMASSO ILENIA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 9.5.2023:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi IGg. e ;
Parte_1 Controparte_1
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2) dato atto dell'intervenuta maggiore età anche dell'ultimo figlio , disporre la collocazione Per_1
prevalente dei tre figli presso la madre presso la ex casa coniugale sita in Cuneo, Via degli Angeli 87, confermandone l'assegnazione in favore della ricorrente;
3) statuire che il padre possa vedere i tre figli maggiorenni accordandosi con gli stessi liberamente ma nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extra scolastici e/o eventualmente lavorativi;
4) statuire che il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli nella misura di almeno Euro 500,00
(cinquecento/00) mensili rivalutabili sulla base degli indici ISTAT annualmente rilevati, che andranno versati alla IG.ra entro il giorno 5 (cinque) del mese alle coordinate bancarie note, oltre Pt_1 all'importo degli assegni familiari sino ad oggi percepiti dal IG. (sia nella forma classica che CP_1
del nuovo assegno unico) sino a quando la titolarità degli stessi non sarà trasferita in capo alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte da SSN, scolastiche e ludico sportive concordate o necessitate, con l'obbligo di rimborso, al genitore che le anticipa, entro il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dall'esborso medesimo, previa esibizione di copia del documento di spesa;
oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie condominiali della ex casa coniugale nonché del 50% di quelle ordinarie che competono ai proprietari e non al conduttore/coniuge assegnatario (es. assicurazione condominio, compenso amministratore etc..);
5) al fine di consentire alla IG.ra di percepire gli importi degli assegni familiari di cui sopra, Pt_1 ordinare al IG. che renda disponibile tutta la documentazione all'uopo necessaria quando CP_1
occorrerà;
6) statuire che il Sig. versi un contributo al mantenimento della moglie pari ad Euro 200,00 CP_1
(duecento/00) mensili entro il giorno 5 (cinque) del mese alle coordinate bancarie note, non essendo la stessa economicamente autosufficiente;
7) statuire che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio;
8) vinte le spese ed onorari di giudizio”.
Per parte convenuta
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 15.5.2023:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis,
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1
vivere separatamente;
- Respingersi le domande avversarie difformi da quelle dell'esponente;
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- Preso atto che i figli, oramai tutti maggiorenni, da tempo non dimorano stabilmente nella casa già coniugale con la IG.ra , e che tale immobile non risulta neppure da quest'ultima abitato, Parte_1 revocare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cuneo, Viale degli Angeli n. 87, invece disposta in favore della ricorrente con provvedimento provvisorio del 19.06.2021;
- dare atto che i figli , e hanno raggiunto la maggiore età e che quindi nulla Per_2 Per_3 Per_1
dovrà disporsi in merito al loro affidamento, nonché che quest'ultimi potranno autodeterminarsi per le frequentazioni dei genitori, con visite che avverranno nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolatici e/o lavorativi e dei loro interessi;
- preso atto che tutti i figli, di fatto, non risiedono più con la madre, ma che hanno stabilito, per motivi di studio e/o di lavoro, il proprio domicilio altrove, nonché della raggiunta indipendenza economica della figlia , rideterminare, qualora ritenuto necessario, la misura dell'assegno di Per_2
mantenimento, nella misura ritenuta ex bono et aequa da codesto Ill.mo Giudice, indicando a quale parte debba essere posto a carico;
- disporre che i genitori, per i figli non ancora economicamente autosufficienti, seppur maggiorenni, sostengano nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie di carattere medico e scolastico, sportive e ricreative, secondo le regole contenute nel Protocollo stilato d'intesa dagli Avvocati di
Torino e i Magistrati dello stesso Foro;
- in ogni caso, con integrale vittoria di spese, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Per il Pubblico Ministero
“Si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in PESCHIERA DEL GARDA in data 09/12/1995.
Dal matrimonio nascevano i figli in data 29/04/1996 a Gavardo (BS), Persona_4 Per_5
in data 20/11/2000 a Cuneo (CN) e in data 01/11/2003 a Cuneo (CN).
[...] Parte_2
Con ricorso depositato in data 17.3.2021 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti a Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 19.6.2021 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
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Davanti al giudice istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con decorrenza differita, per tentare medio tempore di raggiungere un accordo, poi non raggiunto.
Esperita l'istruttoria a mezzo escussione testi ed interpello della IG.ra all'udienza del 13.9.2022 Pt_1
e del 7.2.2023, veniva fissata udienza in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni al
16.5.2023.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art.
151 co. 1 c.c.È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Il contributo al mantenimento dei figli
I figli nati dal matrimonio sono tutti maggiorenni, pertanto nulla deve disporsi in ordine al loro affidamento, collocazione, diritto di visita (non si comprendono, infatti, le condizioni nn. 2 e 3 del foglio di precisazione delle conclusioni di parte ricorrente, quanto a collocazione/visite padre-figli).
In merito al mantenimento dei medesimi, la madre ha domandato stabilirsi che il padre contribuisca al loro mantenimento versando la somma di almeno 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (la domanda relativa all'assegno unico e quella relativa alle spese condominiali e comunque relative alla casa coniugale esulano dall'oggetto del presente giudizio e sono, pertanto, inammissibili). Sempre in punto mantenimento il convenuto ha domandato soltanto, in sede di precisazione delle conclusioni, “preso atto […] della raggiunta indipendenza economica della figlia
, rideterminare, qualora ritenuto necessario, la misura dell'assegno di mantenimento, nella Per_2
misura ritenuta ex bono et aequa da codesto Ill.mo Giudice, indicando a quale parte debba essere posto a carico”, nonché disporre che i genitori, per i figli ancora non indipendenti seppur maggiorenni, sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie.
Orbene, con l'ordinanza presidenziale del 19.6.2021, il Presidente aveva così argomentato e stabilito:
“Dal punto di vista degli obblighi contributivi da imporre al non vi è alcun dubbio che egli CP_1
debba provvedere per i figli, come egli stesso riconosce.
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La somma che egli propone appare certamente congrua se si considera, per un verso che i figli stanno con i genitori secondo decisioni di volta involta concordate;
che non consta che il abbia fonti CP_1
di reddito ulteriori rispetto allo stipendio da insegnante essendo gravato dal pagamento di un canone di locazione a differenza della moglie cui viene assegnata la casa di proprietà comune;
da ultimo che la –che riferisce di lavorare come badante –non solo è munita di elevato titolo di studio che le Pt_1
avrebbe consentito un alternativo, e proficuo, inserimento nel mondo del lavoro, ma da dodici anni, da quando cioè i coniugi si sono separati di fatto, nulla ha mai chiesto per il proprio mantenimento essendo dunque presumibile che disponga di risorse.
Né la potrà appellarsi alle eIGenze di accudimento della prole, quali ragioni ostative al Pt_1 reperimento di un'occupazione dignitosa, data l'età di ragazzi perfettamente autonomi.
Si stima dunque equo imporre al un contributo complessivo di € 500,00 mensili al CP_1
mantenimento dei figli, da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT annualmente rilevati, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive concordate o necessitate.
Esula dall'oggetto del giudizio di separazione la domanda di restituzione di assegni familiari inerendo questione strettamente creditoria”.
L'ordinanza pare tuttora condivisibile in punto an,