Trib. Foggia, sentenza 20/03/2024, n. 842
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Testo completo
N. 1890/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfè Giudice dott.ssa Giulia Busti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo 1890/2018 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Nicola Totaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Maria Carmela D'Aries, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 01.12.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni coma da “note di trattazione scritta” in atti.
Conclusioni del pubblico ministero: parere favorevole espresso in data 05.12.2023.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto, in data 19/10/2000, in Foggia, con all'uopo deducendo che: dall'unione Controparte_1
Per_ coniugale sono nati tre figli: (n. il 19/06/2001), (n. il 29/06/2003) e (n. il Per_2 Per_3
06/01/2012);
con decreto pubblicato il 21/04/2015, il Tribunale di Foggia ha omologato le condizioni della separazione personale delle odierne parti in causa;
sono trascorsi oltre tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Foggia e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
la resistente è nella condizione di mantenersi da sola.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi la sentenza di divorzio e disporsi
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione
a quest'ultima della casa familiare e obbligo, in capo allo stesso, di provvedere al mantenimento della prole nella misura complessiva di Euro 500,00 al mese, otre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e chiedendo confermarsi l'importo del contributo al mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione in complessivi Euro 750,00 mensili, a tal fine evidenziando sia che il ricorrente spesso si rende inadempiente al pagamento del detto assegno sia che il lavora presso il panificio Pt_1 Org_1
con sede in Volturino, di cui, nel 2018, è divenuto titolare;
ha, inoltre, aggiunto che la casa coniugale
[...]
è gravata da un mutuo ed è stata pignorata, in quanto i coniugi hanno omesso di versare alcune rate;
ha, inoltre, aggiunto che svolge lavori saltuari, oltre ad essere aiutata economicamente dall'anziana madre.
Parte resistente ha, quindi, concluso chiedendo disporsi, oltre all'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, l'obbligo in capo al marito di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento di moglie e figli.
All'udienza del 09/07/2018, sono stati sentiti i coniugi e, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori, rimettendo gli atti al giudice istruttore per il prosieguo della lite.
pagina 2 di 8
All'udienza del 17/01/2019, le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status, rinunciando ai termini conclusionali e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia parziale, previa acquisizione del parere del PM.
Con sentenza non definitiva n. 191/2019, pubblicata il 22/01/2019, il Tribunale di Foggia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti in causa e, con separata ordinanza, ha rimesso le parti dinanzi al G.I.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 12/11/2020, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 01/12/2023, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.;
gli atti sono stati contestualmente comunicati al PM per le sue determinazioni.
⁕⁕⁕⁕⁕
1. Sulle istanze istruttorie
I mezzi istruttori articolati dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie sono inammissibili, come si evince implicitamente dal fatto che, all'udienza del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfè Giudice dott.ssa Giulia Busti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo 1890/2018 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Nicola Totaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Maria Carmela D'Aries, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 01.12.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni coma da “note di trattazione scritta” in atti.
Conclusioni del pubblico ministero: parere favorevole espresso in data 05.12.2023.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto, in data 19/10/2000, in Foggia, con all'uopo deducendo che: dall'unione Controparte_1
Per_ coniugale sono nati tre figli: (n. il 19/06/2001), (n. il 29/06/2003) e (n. il Per_2 Per_3
06/01/2012);
con decreto pubblicato il 21/04/2015, il Tribunale di Foggia ha omologato le condizioni della separazione personale delle odierne parti in causa;
sono trascorsi oltre tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Foggia e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
la resistente è nella condizione di mantenersi da sola.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi la sentenza di divorzio e disporsi
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione
a quest'ultima della casa familiare e obbligo, in capo allo stesso, di provvedere al mantenimento della prole nella misura complessiva di Euro 500,00 al mese, otre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e chiedendo confermarsi l'importo del contributo al mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione in complessivi Euro 750,00 mensili, a tal fine evidenziando sia che il ricorrente spesso si rende inadempiente al pagamento del detto assegno sia che il lavora presso il panificio Pt_1 Org_1
con sede in Volturino, di cui, nel 2018, è divenuto titolare;
ha, inoltre, aggiunto che la casa coniugale
[...]
è gravata da un mutuo ed è stata pignorata, in quanto i coniugi hanno omesso di versare alcune rate;
ha, inoltre, aggiunto che svolge lavori saltuari, oltre ad essere aiutata economicamente dall'anziana madre.
Parte resistente ha, quindi, concluso chiedendo disporsi, oltre all'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, l'obbligo in capo al marito di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento di moglie e figli.
All'udienza del 09/07/2018, sono stati sentiti i coniugi e, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori, rimettendo gli atti al giudice istruttore per il prosieguo della lite.
pagina 2 di 8
All'udienza del 17/01/2019, le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status, rinunciando ai termini conclusionali e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia parziale, previa acquisizione del parere del PM.
Con sentenza non definitiva n. 191/2019, pubblicata il 22/01/2019, il Tribunale di Foggia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti in causa e, con separata ordinanza, ha rimesso le parti dinanzi al G.I.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 12/11/2020, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 01/12/2023, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.;
gli atti sono stati contestualmente comunicati al PM per le sue determinazioni.
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1. Sulle istanze istruttorie
I mezzi istruttori articolati dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie sono inammissibili, come si evince implicitamente dal fatto che, all'udienza del
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