Trib. Foggia, sentenza 20/03/2024, n. 842

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 20/03/2024, n. 842
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 842
Data del deposito : 20 marzo 2024

Testo completo

N. 1890/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfè Giudice dott.ssa Giulia Busti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo 1890/2018 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Nicola Totaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Maria Carmela D'Aries, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 01.12.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni coma da “note di trattazione scritta” in atti.
Conclusioni del pubblico ministero: parere favorevole espresso in data 05.12.2023.

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Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto, in data 19/10/2000, in Foggia, con all'uopo deducendo che: dall'unione Controparte_1
Per_ coniugale sono nati tre figli: (n. il 19/06/2001), (n. il 29/06/2003) e (n. il Per_2 Per_3
06/01/2012);
con decreto pubblicato il 21/04/2015, il Tribunale di Foggia ha omologato le condizioni della separazione personale delle odierne parti in causa;
sono trascorsi oltre tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Foggia e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
la resistente è nella condizione di mantenersi da sola.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo pronunciarsi la sentenza di divorzio e disporsi
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione
a quest'ultima della casa familiare e obbligo, in capo allo stesso, di provvedere al mantenimento della prole nella misura complessiva di Euro 500,00 al mese, otre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e chiedendo confermarsi l'importo del contributo al mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione in complessivi Euro 750,00 mensili, a tal fine evidenziando sia che il ricorrente spesso si rende inadempiente al pagamento del detto assegno sia che il lavora presso il panificio Pt_1 Org_1
con sede in Volturino, di cui, nel 2018, è divenuto titolare;
ha, inoltre, aggiunto che la casa coniugale
[...]
è gravata da un mutuo ed è stata pignorata, in quanto i coniugi hanno omesso di versare alcune rate;
ha, inoltre, aggiunto che svolge lavori saltuari, oltre ad essere aiutata economicamente dall'anziana madre.
Parte resistente ha, quindi, concluso chiedendo disporsi, oltre all'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, l'obbligo in capo al marito di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento di moglie e figli.
All'udienza del 09/07/2018, sono stati sentiti i coniugi e, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori, rimettendo gli atti al giudice istruttore per il prosieguo della lite.
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All'udienza del 17/01/2019, le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status, rinunciando ai termini conclusionali e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia parziale, previa acquisizione del parere del PM.
Con sentenza non definitiva n. 191/2019, pubblicata il 22/01/2019, il Tribunale di Foggia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti in causa e, con separata ordinanza, ha rimesso le parti dinanzi al G.I.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 12/11/2020, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 01/12/2023, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.;
gli atti sono stati contestualmente comunicati al PM per le sue determinazioni.
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1. Sulle istanze istruttorie
I mezzi istruttori articolati dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie sono inammissibili, come si evince implicitamente dal fatto che, all'udienza del
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