Trib. Milano, sentenza 19/06/2024, n. 3159
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Testo completo
SENT.N. _____ REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
5302/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___ SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 5302/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GANCI FABIO e Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MICELI WALTER ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GANCI FABIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 25 aprile 2024, ha convenuto in giudizio il Controparte_1 [...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 2.636,33 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, e, conseguentemente, condannare il al Controparte_2
pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”, con vittoria di spese da distrarsi.
Il ricorrente ha riferito: di essere un docente della Scuola Secondaria di Secondo Grado, con ultima sede di servizio presso
l'Istituto Tecnico e Liceo “A. Steiner” di Milano;
di essere stato impiegato dal 10.10.2019 (inizio primo contratto a tempo determinato) al 30.06.2023
(termine ultimo contratto a tempo determinato) dal in attività Controparte_2
di docenza mediante ripetuti contratti a tempo determinato, come da elenco che segue:
a.s. 2019/2020 - contratto dal 10.10.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali presso
l'Istituto Tecnico Industriale “Albe Steiner” di Milano;
a.s. 2020/2021 - contratto dal 19.10.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso la Scuola di Primo Grado “Via Cipro” di Milano;
a.s. 2021/2022 - contratto dal 13.09.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso
l'Istituto Superiore “James Clerk Maxwell” di Milano;
a.s. 2022/2023 - contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso
l'Istituto Tecnico e Liceo “A. Steiner” di Milano MITF19000B;
- di aver lavorato: durante l'anno scolastico 2019/20, 265 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,08 giorni di ferie +
2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,08 di ferie;
durante l'anno scolastico 2020/21, 255 giorni, maturando il diritto a fruire di 21,25 giorni di ferie +
2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,25 di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/22, 291 giorni, maturando il diritto a fruire di 24,25 giorni di ferie +
3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,25 di ferie;
durante l'anno scolastico 2022/23, 292 giorni, maturando il diritto a fruire di 24,33 giorni di ferie +
3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,33 di ferie. di aver fruito, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), dei seguenti giorni di ferie:
17 giorni nell'anno scolastico 2019/20;
15 giorni nell'anno scolastico 2020/21;
16 giorni nell'anno scolastico 2021/22;
16 giorni nell'anno scolastico 2022/23.
Parte ricorrente, dunque, rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i seguenti giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti:
7,08 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (22,08 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 17 giorni di ferie effettivamente fruite);
8,25 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (21,25 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie effettivamente fruite);
11,25 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (24,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 16 giorni di ferie effettivamente fruite);
11,33 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (24,33 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 16 giorni di ferie effettivamente fruite).
2. Il si è costituito in giudizio contestando la domanda e Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa, avente natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Il tema oggetto di causa è dibattuto ed è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16715/2024, la quale si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. e alla quale, anche per rispettare la funzione nomofilattica dell'organo di legittimità, si intende dare continuità.
In particolare, si è affermato: “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha Per_1 disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte