Trib. Pavia, sentenza 15/11/2024, n. 428

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 15/11/2024, n. 428
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 428
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2910/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.07.2024 da
, C.F. ;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , entrambi con l'Avv. BONOMI CP_1 C.F._2
EUGENIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 200;

i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Imperia, in data 02/12/2006, (atto n.
76, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006) in regime di comunione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.07.2024, integrato il 19.09.2024 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza


1. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1

(matrimonio concordatario contratto in Imperia in data 2 dicembre 2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Imperia al n. 76, parte 2, serie A – anno
2006).

2. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Per_1 Per_2

collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso il padre.


3. Regolare i tempi di frequentazione tra la signora (genitore non Parte_1 collocatario) ed i figli minori come a seguire: ogni fine settimana dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 20;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno

15 giorni durante le vacanze estive (le prime due settimane di agosto negli anni dispari
e le ultime due settimane di agosto negli anni pari);
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.

Ulteriori periodi di visita e/o variazioni di orario rispetto a
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