Trib. Sciacca, sentenza 24/07/2024, n. 391

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sciacca, sentenza 24/07/2024, n. 391
Giurisdizione : Trib. Sciacca
Numero : 391
Data del deposito : 24 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 376/2020, vertente
TRA
C.F: , nato a Parte_1 C.F._1
AS (TP) in data 29/07/1975, residente a Partanna (TP) nella Vi a
Buonarroti n. 96, ed elettivamente domiciliata a Partanna (TP) in Via Trieste
n. 80 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Accardo, che la difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
C.F.: , nata a Controparte_1 C.F._2
AS (TP) in data 12.11.1973, residente a Partanna (TP) in
Benedetto Croce n. 66 bis, ed elettivamente domiciliat a a Partanna, nella Via
Garibaldi n. 83, presso lo studio dell'Avv. Valentina Blunda, che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede. Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20.9.2023, sostituita dal


deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti concludevano insistendo nei propri scritti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorev ole in data 25/9/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/5/2020, il ricorrente Parte_1
, premesso di avere contratto matrimonio con
[...] CP_1
, in Partanna (TP) in data 9/08/2001, con atto trascritto nei
[...]
Registri dello stato civile del Comune di Partanna (TP) dell'anno 2001, n.
46, parte II, Serie A, deduceva:
- che dalla loro unione erano nate due figlie, nata a Persona_1
MI (TP) il 21/10/2005 e , nata a [...] il Persona_2
17/08/2009;

- che in data 24/11/2017 il Tribunale di Sciacca omologava la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 5383/2017 nel procedimento con n. R.G. 702/17, prevedendo che: “Le figlie minori vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con stabile residenza presso la casa della madre e con diritto di frequentazione per il padre, salvo che le parti non lo concordino volontariamente, il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.00, due fine settimane al mese e giorni 15 continuati durante le ferie es tive, con festività alternate;
l'obbligo in capo all'odierno ricorrente di corrispondere un assegno mensile di € 4500,00 a titolo di mantenimento delle due figlie, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese str aordinarie, da concordarsi preventivamente per iscritto tra le parti.

Il ricorrente, sul presupposto della irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale fra i coniugi e atteso che dalla comparizione dei coniugi nell'ambito del procedimento di separazione nessuna convivenza era ripresa, concludeva chiedendo che il Tribunale volesse dichiarare:
-“La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 9/8/2001 in Partanna;
-Modificare le condizioni di separazione illo tempore concordate e per l'effetto, chiede il collocamento delle figlie minori, previa audizione delle stesse, presso il padre;
-In subordine disporre l'obbligo di

2 versare la somma di euro 250,00 mensili, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre le spese extra-ordinarie in misura del 50%;
-

Adottare ogni provvedimento all'uopo necessario e previsto dalla legge.;Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'erario.”
Con comparsa depositata in data 15/11/2020 si co stituiva in giudizio la resistente , la quale aderiva alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili formulata da part e ricorrente, contestando però le ulteriori domande spiegate da controparte.
La resistente concludeva, pertanto, chiedendo che il Tribunale di Sciacca volesse: “Preliminarmente, verificati e valutati positivamente i presupposti di legge, emettere pronunzia parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti;
Sempre in via prelimi nare disporre lo svolgimento, anche a mezzo dei competenti organi della Polizia

Tributaria, delle verifiche ritenute più idonee al fine di accertare i redditi
e/o il tenore di vita condotto dal Sig. ;
Nel merito rigettare Parte_1

la domanda di collocamento prevalente delle figlie presso di sé avanzata dal ricorrente, la domanda di audizione delle minori in quanto manifestatamente superflua e per l'effetto disporre/confermare l'affido congiunto delle figlie
e ad entrambi i genitori con coabitazione Persona_1 Persona_2
stabile con la madre, statuendo che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali delle stesse quando vuole e/o comunque due volte la settimana, nei giorni di martedì e venerdì o in giorni diversi da concordare tra le parti, dalle ore
15.00 alle ore 19.00 sempre purchè compatibilmente con le esigenze scolastiche delle minori, nonché a settimane alterne dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
ed ancora alternativamente con la madre durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché infine possa tenere con sé le figlie in alternanza con la madre dall'1 al 10 agosto o dall'11 al 20 agosto di ogni anno;

Rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di
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