Trib. Pesaro, sentenza 11/11/2024, n. 272
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art.
127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 52/2023 R.G. promossa da:
, difesa e rappresentata dall'avv. LUCCIARINI OSVALDO, Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, difesa e Controparte_1
rappresentata dall'avv. COSTANTINI STEFANO,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.01.2023, la dott.ssa esponeva di essere Parte_1
alle dipendenze dell' con contratto a Controparte_2 Pt_2
tempo indeterminato, quale funzionario collaboratore professionale cat. D e assegnata alla
U.O.C. Gestione e Amministrazione Risorse Umane.
Con Determina n.78 del 05.02.2013, avente a oggetto “Posizioni Organizzative anno 2013
– Approvazione atti relativi all'avviso interno a titoli e colloquio e conferimento degli
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conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di Coordinatore dell'Area Giuridica del
Personale, con decorrenza dal 01.02.2013 al 31.12.2013, poi più volte prorogata e rinnovata dall' , senza soluzione di continuità. Controparte_2
Con Determina n. 445 del 04.09.2020 (doc. 11 ricorrente) l' Controparte_2
provvedeva a istituire gli Incarichi di Funzione ex artt. 14 e s.s. del rinnovato CCNL
21.05.2018 Comparto Sanità, prevedendo, all'interno del Dipartimento Amministrativo,
complessivamente n. 18 Incarichi di Funzione, dei quali n. 4 incarichi afferenti alla U.O.C.
Gestione ed Amministrazione Risorse Umane. Dei quattro incarichi di pertinenza della
U.O.C. Gestione e Amministrazione Risorse Umane nessuno veniva fatto oggetto di selezione e conseguente attribuzione, neppure quello denominato “reclutamento risorse umane ed amministrazione dei profili giuridici”, corrispondente alla P.O. ricoperta fino a
quel momento dalla ricorrente.
Con Determina n. 46 del 29.01.2021 (doc. 12 ricorrente), a seguito del parziale
espletamento delle selezioni previste, venivano conferiti tutti gli Incarichi di Area
Amministrativa con esclusione, unicamente, di quelli di pertinenza della UOC Gestione del Personale. La determina, inoltre, affermava “6. di dare atto che per gli ulteriori
Incarichi di Funzione previsti nell'assetto, le cui procedure di selezione non sono state
ancora espletate, si procederà ai conferimenti secondo le indicazioni fornite dai
Direttori/Responsabili di di afferenza;
7. di disporre, dalla data di Parte_3
attribuzione dei predetti Incarichi di Funzione, di cui alla presente determina, 01.02.2021,
la cessazione di tutti gli Incarichi di Posizione organizzativa ex art. 10 del CCNL
20.09.2001 in essere, in relazione alla messa a regime degli incarichi in conformità alle disposizioni del CCNL 21/05/2018”. Veniva, quindi, statuita esclusivamente la cessazione
dei precedenti incarichi di Posizione Organizzativa dalla data di attribuzione dei nuovi
Incarichi di Funzione.
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Pertanto, in assenza di qualsivoglia indizione, selezione e/o conferimento degli Incarichi
di Funzione previsti per la UOC Gestione ed Amministrazione Risorse Umane nel nuovo
assetto e senza alcuna comunicazione formale, la dott.ssa si vedeva decurtare per le Pt_1
vie brevi dalla propria retribuzione l'emolumento relativo alla P.O. di complessivi €
4.400,00 annui.
Sebbene la ricorrente si vedeva applicare tale decurtazione retributiva, ella continuava a
svolgere, con le medesime responsabilità connesse alle sostanziali funzioni di P.O. le
consuete attività connesse alla posizione organizzativa (Responsabile del Procedimento;
-
Gestione legge 104/92;
- Congedi per cure e conferimenti incarichi ex art. 53 D. Lgs
165/2001;
- Coordinamento e espletamento delle attività di reclutamento (collaborazioni
coordinate e continuative, contratti flessibili, consulenze e gestione procedure finanziate
con fondi esterni).
La ricorrente lamentava, quindi, come, con riferimento agli Incarichi di Funzione previsti
dal nuovo assetto delineato dalla Determina n. 445/2020, le cui procedure di selezione non
erano state ancora espletate, non si fosse determinata alcuna cessazione delle funzioni relative alle precedenti P.O. Pertanto, si sarebbe dovuta dare continuità all'azione
amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del rinnovato CCNL del
Comparto Sanità 2016/2018, secondo il quale “1. Gli incarichi di posizione e
coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che
saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in
vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”.
La Dott. in data 11.10.2021, procedeva a richiedere il nulla osta preventivo per Pt_1
partecipare a selezione pubblica di mobilità presso altro Ente, della quale sarebbe poi risultata vincitrice. Il nulla osta definitivo, richiesto direttamente dall'Ente di destinazione
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in data 02.12.2021, le veniva concesso in data 03.02.2022 e successivamente, in data
01.03.2022, faceva seguito il trasferimento della Dott. in altra amministrazione. Pt_1
La ricorrente conveniva in giudizio l' per Controparte_1
vedersi riconosciuto il proprio diritto, ai sensi dell'art. 22 del CCNL Comparto Sanità
2016/2018 e delle specifiche Determine richiamate, alla continuità della P.O. attribuita per il periodo 01.02.2021-28.02.2022 e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
convenuta al pagamento del corrispondente emolumento retributivo di € 4.766,66.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento della responsabilità dell' per non aver Controparte_1
espletato la selezione e conferito l'Incarico di Funzione previsto dal nuovo assetto organizzativo per il “coordinamento attività area giuridica del personale: profili giuridici e reclutamento” e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento del danno da perdita di
chance in favore della ricorrente, da quantificarsi in via equitativa da parte del giudice in €
50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.06.2023, si costituiva in giudizio
l' , chiedendo il rigetto del ricorso e, in via Controparte_3
riconvenzionale, in caso di accoglimento del ricorso avversario, la condanna della ricorrente alla restituzione della somma di € 1.329,21, mediante compensazione con
l'eventuale accertato debito, percepita dalla Dott.ssa nella busta paga di febbraio Pt_1
2022, a titolo di compensi per lavoro straordinario. La resistente, infatti, invocava
l'applicazione dell'art. 36, comma 2, del CCNL del 7.4.1999, rubricato “Misura dell'indennità di funzione”, il quale prevede espressamente che l'indennità di funzione, per
i dipendenti cui sia conferito l'incarico di posizione organizzativa, assorbe i compensi per
lavoro straordinario.
In merito alla domanda riconvenzionale, nella memoria depositata in data 05.12.2023, parte
ricorrente evidenziava come la propria domanda di corresponsione del lavoro straordinario
non costituiva riconoscimento della mancata continuità di corresponsione dell'indennità di
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P.O. ex art. 20 CCNL. Pertanto, come ribadito anche nelle conclusioni rassegnate nelle
note conclusive depositate in data 09.09.2024, parte ricorrente riconosceva come dall'eventuale somma riconosciuta a titolo di differenze retributive andava detratto
l'importo per lavoro straordinario già corrisposto di € 1.329,21.
La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova testimoniale chiesta dalle parti,
nel corso della quale venivano escussi i testimoni , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
e , colleghe della ricorrente.
[...] Testimone_4
***
1. L'espletata istruttoria orale e la documentazione prodotta in atti escludono che la ricorrente, in seguito alla “perdita” della Posizione Organizzativa e fino alla cessazione del rapporto
di lavoro (01.02.2021-28.02.2022), abbia continuato a svolgere le medesime mansioni attribuitele nel periodo antecedente in cui ricopriva la P.O. di Coordinatrice dell'Area
Giuridica del Personale.
In tal senso depongono le dichiarazioni delle testi (“Nel 2021 la ricorrente Tes_1
perde la PO. Il coordinamento del personale lo svolgo io mentre la ricorrente continua
ad occuparsi dei singoli procedimenti relativi alle assunzioni di personale di diritto
privato;
delle procedure di assunzione di alcuni dirigenti e di altre pratiche. A tal punto ero io e non più la ricorrente ad assegnare le singole pratiche ai colleghi”), (“Ho Tes_2
preso servizio presso la resistente il 21.01.2021 con mansioni di collaboratore amministrativo professionale e assegnata all'ufficio reclutamento dove lavora la ricorrente, due assistenti