Trib. Civitavecchia, sentenza 13/05/2024, n. 770

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 13/05/2024, n. 770
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 770
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c. e art. 473 bis. 51 c.p.c., iscritto al n. 3426 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Lanna e Miriam Corvino, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Mormino, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.

1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 14 dicembre 2023, e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare CP_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a [...] il Persona_1
11.01.2018 e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver intrattenuto una relazione dalla cui unione è nato e che, venuto meno il fondamento alla base del rapporto Per_1 affettivo, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 16.01.24 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note congiunte del 08.04.24 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso depositato, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3
c.p.c.

Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.



P.Q.M

.

Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1
per l'effetto dispone:
[...]
1) il minore sarà affidato ad entrambi i genitori;
Persona_1
2) il collocamento del minore seguirà un regime paritetico: il figlio trascorrerà eguale tempo presso la residenza materna insieme alla Sig.ra ed eguale Parte_1
CP_ tempo presso la residenza paterna insieme al Sig.
2 3) ciascun genitore provvederà autonomamente all'ordinaria amministrazione nell'interesse del minore nei rispettivi periodi di permanenza;

CP_ 4) considerato il fatto che il Sig. nei giorni di martedì e giovedì rientra a lavoro anche nelle ore pomeridiane, in tali giorni il minore sarà collocato presso la madre e, in particolare, i genitori concordano nell'impegno al rispetto del calendario che segue: - nei giorni di lunedì e di mercoledì, il minore sarà collocato presso il Sig.
il quale lo andrà a riprendere a scuola e si occuperà di tutte le CP_1 esigenze del minore che pernotterà presso di lui, accompagnandolo a scuola il mattino successivo;
- nei giorni di martedì e di giovedì, il minore sarà collocato presso la Sig.ra la quale lo andrà a riprendere a scuola e si Parte_1 occuperà di tutte le esigenze del minore che pernotterà presso di lei, accompagnandolo a scuola il mattino successivo;
- A settimane alterne, il minore CP_ trascorrerà il venerdì con pernotto presso il Sig. ed il sabato e la domenica con pernotto presso la Sig.ra invertendo l'ordine la settimana successiva, Parte_1 durante la quale il minore trascorrerà il venerdì con pernotto presso la Sig.ra CP_ ed il sabato e la domenica con pernotto presso il Sig. - tale regime Parte_1 viene scelto dai genitori in quanto è quello seguito spontaneamente dai ricorrenti sino ad oggi. Ciò ha portato il minore ad essere abituato a vedere quotidianamente entrambe le figure genitoriali e, pertanto, si è ritenuto che, nonostante si stia procedendo a regolamentare in modo formale le frequentazioni, sia opportuno al fine di non destabilizzare il bambino,
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