Trib. Trieste, sentenza 19/02/2024, n. 162
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Testo completo
N. R.G. 4285/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott. ssa Gloria Carlesso giudice relatore
dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 18/10/2023
da
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]7
e
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]7,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Castelletti, presso il cui studio, a Trieste, in via della Geppa n. 9, eleggono domicilio. Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero,
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i ricorrenti chiedono la pronuncia della separazione alle condizioni concordate e qui di seguito integralmente riportate:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto.
2. La figlia minore , rimarrà collocata presso la madre mantenendo la Persona_1 residenza anagrafica presso la casa coniugale alla via Economo 12/7, e sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di . Per_1
3. La casa coniugale, sita in TRIESTE, via Economo 12, PT 23853 c.t. TRIESTE di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla NO quale genitore collocatario della Pt_1 prole, con quanto l'arreda;
il padre, che di fatto ha già lasciato la casa coniugale, dovrà trasferire la residenza appena avrà reperito altra stabile soluzione abitativa, in ogni caso entro e non oltre 1 15/ 3/2024
4. la figlia minore resterà, paritariamente, con ciascun genitore secondo la seguente ripartizione
I genitori si danno atto che, nelle giornate di scambio, il genitore con cui ha trascorso la Per_1 notte l'accompagnerà alla mattina a scuola mentre l'altro genitore la prenderà al termine dell'orario scolastico, ove non fosse giornata di lezione l'orario di scambio, salvo diverso accordo, viene concordato ad ora di pranzo, con pasto a carico del genitore entrante;
durante le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott. ssa Gloria Carlesso giudice relatore
dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 18/10/2023
da
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]7
e
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]7,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Castelletti, presso il cui studio, a Trieste, in via della Geppa n. 9, eleggono domicilio. Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero,
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i ricorrenti chiedono la pronuncia della separazione alle condizioni concordate e qui di seguito integralmente riportate:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo al reciproco rispetto.
2. La figlia minore , rimarrà collocata presso la madre mantenendo la Persona_1 residenza anagrafica presso la casa coniugale alla via Economo 12/7, e sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di . Per_1
3. La casa coniugale, sita in TRIESTE, via Economo 12, PT 23853 c.t. TRIESTE di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla NO quale genitore collocatario della Pt_1 prole, con quanto l'arreda;
il padre, che di fatto ha già lasciato la casa coniugale, dovrà trasferire la residenza appena avrà reperito altra stabile soluzione abitativa, in ogni caso entro e non oltre 1 15/ 3/2024
4. la figlia minore resterà, paritariamente, con ciascun genitore secondo la seguente ripartizione
I genitori si danno atto che, nelle giornate di scambio, il genitore con cui ha trascorso la Per_1 notte l'accompagnerà alla mattina a scuola mentre l'altro genitore la prenderà al termine dell'orario scolastico, ove non fosse giornata di lezione l'orario di scambio, salvo diverso accordo, viene concordato ad ora di pranzo, con pasto a carico del genitore entrante;
durante le
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