Trib. Frosinone, sentenza 23/09/2024, n. 862
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1962 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2024, e pendente tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, in via Aldo Moro n. 87 presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe
Casini che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
PARTE RICORRENTE
e
, CP_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, in via Madonna della Neve n. 10, presso lo studio legale dell'Avv.
Mario Cristofari che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2024 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.06.2022, ha domandato al Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Ceccano (FR) in data CP_1
24.03.2002 (Atto N. 2 Parte 1 Anno 2002), esponendo che dall'unione sono nati due figli: Parte_2
(nato in data [...], 24 anni e ½) e (nata il [...], quasi 18 anni);
che i coniugi si Persona_1 sono separati con sentenza n. 908/19 del Tribunale di Frosinone, depositata il 19.09.2019, con la quale è stata affidata la prole minore a entrambi i genitori e materialmente allocata presso la madre, con regimentazione della frequentazione padre-figlia;
è stato posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente il mantenimento per la sola figlia minore nella misura di € 100,00 mensili;
è stato posto a carico della ricorrente l'obbligo di provvedere integralmente al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della bambina, oltre all'obbligo di versamento al resistente di un contributo di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento del coniuge;
è stata assegnata la casa coniugale alla ricorrente. Ha dedotto la ricorrente che il sig. ha adempiuto solo sporadicamente al provvedimento del Tribunale, in particolare omettendo CP_1 di frequentare la figlia minore e di versare il mantenimento in suo favore, del quale si è pertanto occupata in via esclusiva la madre;
che i figli convivono entrambi con lei, che li mantiene in via esclusiva stante
l'inadempimento del e che quest'ultimo svolge attività lavorative che gli consentono di mantenersi;
che il CP_1 risulta ancora abitare nell'immobile assegnato alla moglie come casa coniugale e che pendono a suo CP_1 carico dei procedimenti penali in ragione delle condotte violente e minacciose tenute nei confronti della ricorrente. Ha chiesto dunque pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: a) disporre l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_1 madre e con frequentazione da parte del padre;
b) assegnare alla sig.ra l'abitazione sita in Parte_1
Ceccano (FR), alla via Vigne Vecchie n. 10;
c) disporre che nessun mantenimento è dovuto dalla sig.ra al sig. e viceversa;
d) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma di € Parte_1 CP_1 CP_1
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, e segnatamente a mani della sig.ra per il mantenimento Parte_1 della figlia e direttamente al figlio per quanto riguarda la sua parte di mantenimento;
e) Per_1 Pt_2 porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole CP_1 nella misura del 50%;
f) disporre che il sig. partecipi, nella misura di 1/3, al pagamento di tutte le spese CP_1
a qualsiasi titolo (anche per utenze e pulizie) riferibili alla abitazione sita in Ceccano (FR), alla via Vigne
Vecchie n. 10, ove abitano anche i due figli;
con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, ha negato di aver mai tenuto una condotta violenta nei CP_1 confronti della moglie, essendosi l'unione coniugale deteriorata a causa soprattutto dei problemi economici della famiglia, che hanno generato incomprensioni tra i coniugi. Ha esposto di essere invalido civile al 74%, cardiopatico e in cura presso il CSM di Ceccano per problemi psichici, e di sostenersi grazie ai sussidi di invalidità e del reddito di cittadinanza. Ha rappresentato inoltre di essere creditore della ricorrente, la quale non ha mai versato il mantenimento in suo favore e che, proprio in ragione del credito maturato nei confronti della coniuge, nulla le deve per il mantenimento della figlia, intendendo egli compensare le due poste. Ha dedotto inoltre di abitare al piano terra dell'immobile sito in Ceccano, in via Vigne Vecchie n. 10, al cui primo piano vivono la ricorrente e i figli, trattandosi per l'appunto dell'appartamento adibito a casa coniugale.
Ha quindi domandato di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, disponendo: a) l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso il domicilio materno, già abitazione Persona_1 familiare, e con regolamentazione della frequentazione padre-figlia;
b) dichiarando che il padre non può provvedere al mantenimento della prole;
c) riconoscendo in favore del un mantenimento di € 250,00 CP_1 mensili da porre a carico della vinte le spese di lite. Parte_1
Con ordinanza del 03.11.2022 è stato confermato il regime economico e personale in atto tra le parti come risultante dalla sentenza di separazione, ed è stato nominato il G.I., dinanzi al quale sono state rimesse le parti per la fase istruttoria del giudizio.
Depositate le memorie ex artt. 709 e 163 c.p.c., concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 16.04.2024 le parti costituite hanno precisato le loro conclusioni e il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di cui entrambe le parti si sono avvalse.
2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, essendosi i coniugi separati con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 908/19, depositata in data 19.09.2019, e non essendosi da allora mai riconciliati. Risulta peraltro evidente dalla prospettazione delle parti e dalla elevata conflittualità tra i coniugi che non si è mai ricostituita la comunione spirituale e materiale tra di essi ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 b) L. n. 898/70.
La domanda di scioglimento del matrimonio va pertanto accolta.
3. Sull'affidamento e il collocamento della prole minore;
sulla regolamentazione della frequentazione del minore con il genitore non convivente.
Quanto al regime di affidamento della figlia minorenne va preliminarmente osservato Persona_1 che:
• in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole (posto, per la separazione, nell'art.
155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898);
• nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati - di cui agli artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificati e integrati dalla L. n. 54 del 2006 - improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, diritto già consacrato nella Convenzione di
New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991), l'affidamento condiviso
(comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più
(come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2008, n.
16593);
• l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., sez. I, 03.01.2017, n. 27).
Nel caso in esame, non sono emersi evidenti profili di inidoneità ad assolvere il ruolo genitoriale in capo ad alcuna delle parti. Nonostante il tenore delle reciproche contestazioni (la ricorrente ha sostenuto che il non ha mai ottemperato, se non sporadicamente, a quanto disposto dalla sentenza di separazione in CP_1 punto di frequentazione e mantenimento della prole;
il resistente ha lamentato che i figli non vogliono avere contatti con lui perché influenzati negativamente dalla madre), non è emersa nel giudizio prova di un eventuale pregiudizio che potrebbe derivare alla prole minore dal rapporto col padre, né tantomeno sono state provate le condotte che le parti si sono reciprocamente rimproverate e l'incapacità del di attendere al proprio ruolo CP_1 genitoriale.
Non v'è peraltro