Trib. Siena, sentenza 19/07/2024, n. 523
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (SE Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 569/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Alessio Ariotto) a mezzo ricorso depositato il 23/5/2023
contro
NT
(che sarà difeso dai funzionari delegati Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 18, letterali)
“dichiarare tenuto e condannare il , NT in persona del Ministro pro- tempore, al titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica della somma di
€. 621,69 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
dichiarare altresì tenuto e condannare il NT
, in persona del pro- tempore,
[...] CP_2 ricorrente a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. dal 2013/2014 al 2018/2019 della somma di €. 4.640, 06 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
– accertare il diritto del ricorrente a fruire della carta del docente anche per gli aa.ss. di pre-ruolo e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il
, in persona del Ministro pro- tempore, al NT pagamento tramite la carta del docente in suo favore della somma di €. 2.000, 00 quale contributo alla formazione per gli aa.ss. dal 2015/2016 al 2018/2019;
in subordine, dichiarare tenuto e condannare il NT
, in persona del pro- tempore, al
[...] CP_2 favore del ricorrente a seguito della mancata erogazione della carta del Con docente per gli aa. dal 2015/2016 al 2018/2019, danni che si quantificano ai sensi dell'art. 1226 c.c. in €. 2.000, 00 oltre interessi legali dal fatto al saldo;
1
dichiarare infine tenuto e condannare il NT
, in persona del Ministro pro- tempore
[...] ricorrente a titolo di differenze retributive a seguito del riconoscimento dello scaglione 3-8 della somma di €. 1.603, 37 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
– Condannarsi il , in persona del NT
Ministro pro- tempore, a enso dovuto al difensore”.
Il convenuto, resistente, si costituiva in giudizio, contestando CP_1 la fond la domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 22, letterali):
“Preliminarmente accertare e dichiarare la maturazione della prescrizione quinquennale sulle pretese ricadenti in epoca anteriore al termine quinquennale;
nel merito, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite;
in ogni caso accolga l' eccezione di prescrizione quinquennale con le necessarie conseguenze in materia di spese di lite;
in via istruttoria, stante la complessità delle questioni di ordine economico sottese al presente giudizio, disporre una consulenza tecnica d'ufficio che offra al Giudicante un apporto attendibile e razionale su cui basare la propria decisione, soprattutto in ordine al punto decisivo del difetto di discriminazione economica in concreto in danno del ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte”.
*
All'udienza 29/11/2023, nella causa n. 569/2023 RGL sono comparsi: per , l'avv. Alessio Ariotto;
Parte_1 per , il funzionario delegato NT
Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice autorizza il ricorrente a replica entro il 31/12/2023 e il
a eventuale replica entro il 31/1/2024. CP_1
Rinvia la causa, per trattazione, al 9/2/2024, ore 9:45, con facoltà di aula virtuale.
2
All'udienza 8/4/2024, nella causa n. 569/2023 RGL sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per , l'avv. LU RO in sostituzione dell'avv. Parte_1
Alessio Ariotto;
per il , il funzionario delegato NT
Ernesto Nieri
Si dà atto del deposito di sola nota autorizzata ad opera del ricorrente.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 19/7/2024, ore 12:00, con termine per note al 9/7.
All'udienza 19/7/2024, nella causa n. 569/2023 rgl sono comparsi: da remoto, ex art. 127-bis cpc, l'avv. Alessio Ariotto, per Pt_1
;
[...] in presenza fisica, il funzionario delegato, Francesco Ginanneschi, per l'Amministrazione convenuta.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Ariotto, in relazione alla Carta Docente, prende atto della eccezione di prescrizione avversaria e rinuncia alla domanda per le annualità 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
A) “dichiarare tenuto e condannare il NT
, in persona del pro- al pagamento in favore del
[...] CP_2 CP_4 nte a titolo di inde r ferie e negli aa.ss. dal 2013/2014 al 2018/2019 della somma di €. 4.640, 06 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
§ A1. Il diritto controverso, lineamenti generali.
Il docente ricorrente ha affermato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni.
3
Il ricorrente è stato dipendente del NT in forza di successivi contratti di lavoro s mansioni di docente di scuola secondaria di 1° grado dall'a.s. 2006/2007, in ruolo dall'a.s. 2019/2020 ed in servizio nel corrente a.s. presso l'I.C. “G. Parini” di Torrita di Siena (Si). Cfr. produzione contrattuale sub 3 ric. e stato matricolare prodotto dal
resistente. CP_1
Negli aa.ss. dal 2013/2014 al 2018/2019 al ricorrente non sarebbe stata corrisposta la dovuta indennità per ferie non fruite secondo quanto disposto dal CCNL e dall'art.1, commi 54-56, della legge 24.12.2012 n. 228.
Conseguentemente ha chiesto la condanna del NT
al pagamento degli importi dovuti per il titolo predetto.
[...]
*
§ A2. Eccezione preliminare di merito (prescrizione quinquennale): infondatezza.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale del CP_1 diritto, c samento estintivo della pretesa creditoria.
Co Cass. S1 2020/n. 3021, confermando orientamento tracciato da Cass. 2016/n. 1757, ha ricordato: “per quanto in passato oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, la questione giuridica sottostante è stata risolta dalla più recente giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. A tale diritto invero deve essere assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre - si è precisato - la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836- 13, Cass. n. 1757-16, Cass. n. 14559-17)”. Sviluppate ulteriori argomentazioni, la giudice di legittimità, ribadisce infine che “la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza, così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale, e non quello quinquennale ritenuto dalla corte d'appello di Palermo”.
Non constano, allo stato, ulteriori sviluppi nella giurisprudenza di legittimità.
4
L'eccezione di prescrizione è per i motivi esposti infondata.
*
§ A3. Il diritto controverso, lineamenti specifici.
Il/la ricorrente è stato/a sistematicamente utilizzato/a dal CP_1 convenuto in attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato.
Fino all'anno scolastico 2012/2013, egli/lla afferma, i docenti, come parte ricorrente, che non potevano fruire delle ferie perché titolari di contratti fino al 30/06, avevano il diritto di ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, equivalente ai giorni di ferie non godute in base al combinato disposto degli artt. 15 e 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). Dall'anno scolastico 2013/2014 la regolamentazione della materia è stata modificata da: d.l. n. 95 del 6/7/2012, convertito nella l. n. 135 del 7/8/2012;
l. n. 228 del 24/12/2012.
L'art. 5, co. 8, del d.l. 2012/n. 95 cit., convertito nella l. 2012 n. 135 cit., ha previsto che le ferie maturate dal 01.09.2013 non potranno più essere retribuite, ma fruite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il regolamento della materia, infine, è stato completato dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228 del 24/12/2012. In particolare, all'art. 1:
- i commi 54 e 55, confermano che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il comma 56, prevede che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01/09/2013.
Più dettagliatamente e testualmente: la l. 24 dicembre 2012, n. 228, contenente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) entrata in vigore l'1/1/2013, ha così disposto all'art. 1, co. 54-56:
54. “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione