Trib. Bergamo, sentenza 28/03/2024, n. 344

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 28/03/2024, n. 344
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 344
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

R.G. N. 201 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da

Parte_1 con l'avv. BLASI GIANLUCA

- RICORRENTE -

contro
EL MINISTRO P.T. Controparte_1 con le funzionarie dott.sse Marilù Albanese e Giuseppina Tabone ed elettivamente domiciliato in Bergamo via Pradello n. 12
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 28/01/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per veder riconosciuto il loro diritto a conseguire il pagamento del compenso individuale accessorio per i servizi di supplenza
a tempo determinato svolti negli anni scolastici
A.S. 2020/21: dal 21.10.2020 al 27.10.2020 per 36 ore settimanali;

A.S. 2020/21: dal 28.10.2020 al 31.01.2021 per 30 ore settimanali;

A.S. 2020/21: dal 01.02.2021 al 30.06.2021 per 30 ore settimanali;

A.S. 2021/22: dal 14.10.2021 al 08.06.2022 per 30 ore settimanali;

1


per la somma complessiva di € 934,92.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto che il compenso individuale accessorio è disciplinato dall'art. 82 del c.c.n.l. del 29.11.2007 e riguarda gli anni scolastici durante i quali hanno prestato servizio per il convenuto con contratti a tempo CP_1 determinato per lo svolgimento di incarichi di supplenza temporanea quale personale a.t.a. addetto allo svolgimento delle mansioni di collaboratore. ed hanno evidenziato come ai sensi dell'art. 82 del c.c.n.l. del 15.3.2001 il compenso oggetto di domanda debba essere riconosciuto
a tutto il personale a.t.a., senza distinzione tra coloro che sono assunti a tempo determinato e coloro che sono assunti a tempo indeterminato, integrandosi diversamente una violazione del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato la domanda Controparte_1 attorea e ne ha chiesto il rigetto, negando il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto e rilevando che il servizio prestato con supplenza temporanea non può essere comparato con quello prestato con supplenza annuale.
Il ha ulteriormente contestato la quantificazione degli importi che sarebbero spettati CP_1 al ricorrente per compenso individuale accessorio.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. ed istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice all'odierna udienza, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha depositato la sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
L'art. 82, comma 1, del c.c.n.l. del 29.11.2007 stabilisce che “al personale a.t.a. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle
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