Trib. Messina, sentenza 09/02/2024, n. 301
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Caterina Mangano Giudice dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3473 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
di Gesù nr. 15, elettivamente domiciliata in Messina, Via Luciano Manara nr. 119, presso lo studio dell'avv. FILLORAMO ROSARIA (C.F.:
), pec: tel./fax: 090 C.F._2 Email_1
3353875, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
Lindenweg n. 3 A, elettivamente domiciliato in Messina, Via Arcieri n. 2, presso lo studio dell'avv. DODDIS GIUSEPPINA, pec:
tel./fax: 0902321739 che lo rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
06/09/2023, premesso che da una relazione Parte_1
sentimentale con era nato a Messina in [...] Controparte_1
01.03.2023, il figlio che la coppia aveva vissuto in Persona_1
Germania, dove il si era trasferito in cerca di lavoro, dal mese CP_1
di novembre 2021 sino al mese di ottobre 2022;
che a seguito dei contrasti insorti tra le parti, ella aveva fatto ritorno nella città natale quando era ancora in stato di gravidanza;
che il non aveva mostrato CP_1
interesse a recuperare il rapporto tra le parti neppure dopo la nascita del piccolo , che aveva continuato a vivere insieme alla madre;
che a Per_1
causa del disinteresse mostrato dal , il quale non aveva CP_1
provveduto ad inviare neppure le autorizzazioni necessarie perché il minore potesse accedere al programma di vaccinazione del SSN, non appariva opportuno l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
tutto ciò premesso, chiedeva che il figlio minore fosse affidato in via esclusiva alla deducente, che fossero disciplinati i rapporti tra padre e figlio sulla base del piano genitoriale indicato nel medesimo ricorso, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € CP_1
400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre alle spese straordinarie per intero, tenuto conto del fatto che ella era priva di occupazione.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.10.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18.12.2023 si costituiva il quale si opponeva all'affidamento Controparte_1
esclusivo del figlio minore alla madre, la quale aveva fatto ritorno a
2
Messina a seguito delle pressioni della sua famiglia di origine. Lamentava, poi, che la aveva reso impossibile qualsiasi rapporto padre - Parte_1
figlio, inviando al deducente messaggi ingiuriosi o bloccando l'utenza del deducente, così ostacolando anche i contatti telefonici. Osservava, poi, che in data 12.12.2023 la madre del deducente, aveva chiesto Parte_2
alla di potere far visita al nipote ma quest'ultima aveva Parte_1
negato tale possibilità, invitando la a non farsi vedere mai più. Pt_2
Negava, poi, che egli si fosse disinteressato del bambino, non dando le necessarie autorizzazioni per consentire al figlio di accedere al SSN.
Chiedeva, pertanto, che il minore fosse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Quanto ai rapporti di natura economica, evidenziava che egli lavorava come "Direttore di macchina" con uno stipendio mensile di circa € 2.600,00, ma doveva pagare un canone mensile di € 1.050,00 per la locazione della casa in cui viveva e provvedere al mantenimento di altri due figli, e , sicché non avrebbe potuto corrispondere Per_2 Parte_3
una somma superiore ad € 200,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, tenuto conto anche del fatto che egli aveva dato il consenso alla riscossione dell'assegno unico per intero da parte della . Parte_1
All'udienza del 06.02.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede la ribadiva che il si era Parte_1 CP_1
disinteressato del figlio, che lo stesso, dal mese di agosto 2023 non si era fatto sentire per circa quattro mesi al fine di informarsi del figlio;
quando alle richieste di natura economica, dichiarava che lei non lavorava ma non appena ne avesse avuta la possibilità avrebbe cercato un lavoro, sicché attualmente ella provvedeva ai bisogni del figlio con l'aiuto dei propri familiari. Il negava di essersi disinteressato del figlio CP_1
;
dichiarava che aveva altri due figli, che si trovavano in Per_1
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Germania e per il cui mantenimento pagava un assegno complessivo di €
550,00, di cui € 300,00 per il primo figlio e ad € 250,00 per il secondo, somma determinata dalla legge vigente in Germania in base ai redditi e ad altri criteri come il numero di figli e la fascia di età;
affermava che non poteva versare mensilmente alla più di quanto proposto in Parte_1
comparsa, vale a dire € 200,00 mensili, somma, peraltro, superiore a quella originariamente proposta alla controparte, pari a € 150,00 mensili, anche perché aveva contratto dei debiti;
che, in particolare, doveva pagare rate mensili di € 500,00 per un prestito contratto per acquistare l'auto, ed altre rate mensili di € 300,00 per un prestito contratto per l'acquisto dei mobili.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Per la decisione delle questioni concernenti l'affidamento del figlio, si deve premettere che la legge 54/2006, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della
Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad