Trib. Milano, sentenza 29/10/2024, n. 4362
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 775/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA LAMARMORA, 44 MILANO
contro
Controparte_1
, contumace
[...]
con il patrocinio dell'avv. SPOLVERATO GIANLUCA, Controparte_2 dell'avv. MARCHESAN FRANCESCA e dell'avv. PAVANELLO ELISA, elettivamente domiciliato in VIA RISMONDO, 2/E PADOVA
, con il patrocinio dell'avv. ABATI MANLIO, elettivamente Controparte_3 domiciliato in VIA GERMANICO, 203 ROMA
con il patrocinio dell'avv. TOMMASO CIVITELLI, elettivamente CP_4 CP_5 domiciliato in VIA SABN BARNABA, 30 MILANO
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di MI, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 20-1-
24, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_6
, e per sentir accogliere le seguenti
[...] CP_7 Controparte_3
conclusioni:
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i un rapporto di lavoro “ulteriore” ex Legge 142/2001 Controparte_6
di natura subordinata ed a tempo pieno
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere inquadrato nei seguenti livelli del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni: in via principale, nel 4° livello S per il periodo di assegnazione al livello 5° o a livello inferiori in subordine, nel 4° livello J per il periodo di assegnazione al livello 5° o a livello inferiori in ulteriore subordine, nel 5° livello per il periodo di assegnazione al livello 6° J in estremo subordine, nel 6° livello S nel periodo di assegnazione al livello 6° J ciò sin dal primo giorno di lavoro ovvero in subordine dalla diversa data che risulterà giudizialmente.
c) in ogni caso, e dunque anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di superiore inquadramento, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire:
una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno;
gli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL
un rateo pieno di mensilità per ogni mese di decorrenza contrattuale a titolo di 13ma e
14ma mensilità ed indennità di ferie;
72 ore in ragione di anno di permessi rol e 40 ore in ragione di anno di ex festività, ivi compresa l'inclusione in tutti i predetti istituti degli aumenti periodici di anzianità;
l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL;
l'integrazione all'indennità di malattia ex art. 63 CCNL;
Contr
l
l'incidenza delle somme continuativamente corrisposte al ricorrente a titolo di maggiorazione per lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie,
il TFR in misura piena ivi compresa l'incidenza sullo stesso delle somme continuativamente corrisposte a titolo di indennità di mensa
- mezz'ora di pausa retribuita per ogni giornata di lavoro di almeno 8 ore ex art. 9
CCNL
d) accertare e dichiarare che deve essere compreso nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal ricorrente per effettuare le operazioni di vestizione prima dell'inizio dell'attività lavorativa e di svestizione dopo la fine dell'attività lavorativa, come dettagliatamente descritte
pagina 2 di 25 in ricorso, per un totale complessivo di almeno 6 minuti per ogni giornata di effettivo lavoro, ovvero per il diverso tempo che risulterà in corso di causa,
e) in relazione ai crediti maturati sino al novembre 2018, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della conciliazione sottoscritta dal ricorrente il 3.12.2018;
f) condannare la datrice di lavoro
[...]
, in solido con i committenti condebitori Controparte_1
solidali ed ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, in CP_7 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le somme spettanti in forza degli accertamenti di cui alle precedenti lettere, come quantificate nei conteggi allegati al presente atto e quantificati nel corpo dello stesso, per l'importo complessivo lordo di €
85.948,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente taluni degli accertamenti richiesti, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo”.
Il ricorrente ha esposto di essere stato ammesso quale socio e assunto con rapporto di lavoro subordinato da dal 2-5-14, con inquadramento nel livello 6J del Controparte_1
c.c.n.l. logistica trasporto merci e spedizioni (nel livello 5° da febbraio 2017 e nel livello 4S da luglio 2020), e di aver sempre reso la prestazione lavorativa presso l'appalto SDA di
Pregnana M.se., in relazione alle attivita' di movimentazione merci affidate a la CP_7
quale le ha gestite in una ATI con e/o con la consorziata CP_9 CP_1
il rapporto era cessato in data 30-4-22, a seguito di cambio di appalto.
[...]
Il ricorrente ha aggiunto di aver sempre svolto mansioni riconducibili al 4° livello, di avere sempre osservato il seguente orario di lavoro: lunedi' dalle 5 alle 9 senza pause e da martedi'
a sabato dalle 3,30 alle 12 senza pause, e di aver compiuto le operazioni di vestizione e svestizione degli strumenti di protezione (2/3 minuti e 3/4 minuti d'inverno) prima dell'orario di inizio e dopo la fine del turno.
In punto di diritto il ricorrente ha invocato l' art. 29 del D. Lgs. n. 276/03.
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Costituendosi ritualmente in giudizio, e hanno CP_7 Controparte_3
contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno il rigetto. ha chiesto la chiamata in causa di e, in subordine, ha CP_7 Controparte_10
chiesto di essere manlevata e tenuta indenne da e da Controparte_1 CP_9
e comunque ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di agire in regresso nei
[...] confronti di tali societa'.
Nessuno si e' costituito per ed il Giudice, verificata la regolarita' Controparte_6
della notificazione del ricorso introduttivo, ne ha dichiarato la contumacia.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si e' costituito in giudizio eccependo Controparte_10
il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande formulate in ricorso e delle domande di garanzia e manleva.
All'udienza del 8-5-24 ha chiesto di estendere a le domande CP_7 CP_9
proposte nella propria memoria di costituzione.
Il giudice ha quindi ammesso ed espletato in parte la prova testimoniale dedotta, all'esito della quale il giudizio e' stato interrotto in quanto e' stata posta Parte_2
in liquidazione giudiziale.
A seguito di riassunzione del giudizio, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza e disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1. Innanzi tutto devono essere dichiarate improcedibili le domande proposte nei confronti di
posta in liquidazione giudiziale con provvedimento del 23-5-24 Parte_2
del Tribunale di MI.
Ai sensi dell'art. 32 del Codice della Crisi “Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”
Come è noto la giurisprudenza consolidata della Cassazione ritiene che “in caso di sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come nel caso di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a
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pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in luogo della vis attractiva del foro fallimentare) la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare (così
Cassazione 25 febbraio 2009 n. 4547 che poi richiama Cassazione SS.UU. 10.1.2006 n.
141;
Cassazione n. 18088 del 27.08.2007 e Cassazione n. 3129 del 03.03.2003).
Alla luce di tale orientamento, non si possono considerare certamente proponibili la domande aventi ad oggetto la condanna al pagamento di spettanze retributive e le domande di accertamento alle stesse sottese.
Per tutte le considerazioni che precedono, la competenza a conoscere le domande in esame spetta al Tribunale fallimentare.
2. Devono inoltre essere superate le eccezioni preliminari avanzate da e CP_7 [...]
Controparte_3
Entrambe le societa' deducono l'inammissibilita' della domanda in relazione al periodo dal 2-
5-14 al 3-12-18 per intervenuta conciliazione tra le parti.
In data 3-12-18, infatti, il ricorrente ha sottoscritto con un Parte_2
“verbale di conciliazione” con il quale, oltre a riconoscere di avere ricevuto da CP_1
“tutti gli emolumenti da rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 2-5-14 alla
[...] firma del presente verbale”, a fronte del pagamento dell'importo netto di € 300,00, si e' dichiarato “ pienamente soddisfatto e tacitato di ogni suo avere in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso anche a titolo di