Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/11/2024, n. 1106
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Testo completo
N. R.G. 1970/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1970/2024 R.G. promossa da
, C.F. nato ad [...] il 9 Parte_1 C.F._1 novembre 1953;
rappresentato e difeso dall'avv. Ernestina Morstofolini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 36
- attore - contro
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
ND (RE) il 29 giugno 1957;
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria Marceddu come da procura allegata alla memoria difensiva di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via
Che Guevara n. 2
- convenuta - con l'intervento del
1 di 14 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
= dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in Parte_1 Controparte_1
IN (RE) trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (R.E.) al n.12, P. II, Serie A, dell'anno 2021, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, di detto Comune, di procedere all' annotazione dell'emananda sentenza e di provvedere a tutte le ulteriori incombenze, come da normativa e stabilendo sin dalla prima udienza di comparizione ex art. 473bis.21 e 22 in via principale di :
= Revocare il contributo al mantenimento di €. 200,00= mensili a carico del sig. in favore della moglie Parte_1 CP_1
in quanto non ne sussistono i presupposti;
[...]
= con rigetto di ogni diversa istanza che ex adverso dovesse essere proposta.
Con vittoria di spese, compensi in caso di opposizione del coniuge convenuto.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia
Ogni, contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
I. DICHIARE dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in Parte_1 Controparte_1
IN (RE) trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (R.E.) al n.12, P. II, Serie A, dell'anno 2021, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, di detto Comune, di procedere all' annotazione dell'emananda sentenza;
2 di 14 II. DISPORRE che il sig. versi alla moglie sig.ra Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di Controparte_1 assegno divorzile, la somma mensile di almeno €. 250,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
III. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
➢ Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione in giudizio delle Dichiarazioni dei redditi del sig. Pt_1
relative agli anni di imposta 2021 e 2023 nonché gli Estratti
[...] conto dei rapporti bancari e finanziari del medesimo relativi agli ultimi tre anni.
Con riserva di chiedere, ove ritenuto necessario, disporsi accertamenti e indagini a mezzo della polizia tributaria sulla situazione patrimoniale e reddituale e sulla capacità economica del sig. . Parte_1
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024 Parte_1 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , dalla quale era consensualmente Controparte_1 separato in forza del decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 14 aprile 2023, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi non erano nati figli e domandando la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 200,00 al mese concordato in sede separativa.
2. si costituiva con memoria depositata in Controparte_1 data 8 ottobre 2024, aderendo alla domanda sullo status ma chiedendo un assegno divorzile pari ad € 250,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 28 giugno 2024 al Pubblico
3 di 14
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 7 novembre 2024, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970;
c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
4 di 14 convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a IN
(RE) in data 17 novembre 2021.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 14 aprile
2023.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La convenuta ha chiesto il Controparte_1 riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile in misura pari ad € 250,00 al mese.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1970/2024 R.G. promossa da
, C.F. nato ad [...] il 9 Parte_1 C.F._1 novembre 1953;
rappresentato e difeso dall'avv. Ernestina Morstofolini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 36
- attore - contro
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
ND (RE) il 29 giugno 1957;
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria Marceddu come da procura allegata alla memoria difensiva di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via
Che Guevara n. 2
- convenuta - con l'intervento del
1 di 14 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
= dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in Parte_1 Controparte_1
IN (RE) trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (R.E.) al n.12, P. II, Serie A, dell'anno 2021, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, di detto Comune, di procedere all' annotazione dell'emananda sentenza e di provvedere a tutte le ulteriori incombenze, come da normativa e stabilendo sin dalla prima udienza di comparizione ex art. 473bis.21 e 22 in via principale di :
= Revocare il contributo al mantenimento di €. 200,00= mensili a carico del sig. in favore della moglie Parte_1 CP_1
in quanto non ne sussistono i presupposti;
[...]
= con rigetto di ogni diversa istanza che ex adverso dovesse essere proposta.
Con vittoria di spese, compensi in caso di opposizione del coniuge convenuto.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia
Ogni, contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
I. DICHIARE dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in Parte_1 Controparte_1
IN (RE) trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (R.E.) al n.12, P. II, Serie A, dell'anno 2021, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, di detto Comune, di procedere all' annotazione dell'emananda sentenza;
2 di 14 II. DISPORRE che il sig. versi alla moglie sig.ra Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di Controparte_1 assegno divorzile, la somma mensile di almeno €. 250,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
III. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
➢ Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c.
l'esibizione in giudizio delle Dichiarazioni dei redditi del sig. Pt_1
relative agli anni di imposta 2021 e 2023 nonché gli Estratti
[...] conto dei rapporti bancari e finanziari del medesimo relativi agli ultimi tre anni.
Con riserva di chiedere, ove ritenuto necessario, disporsi accertamenti e indagini a mezzo della polizia tributaria sulla situazione patrimoniale e reddituale e sulla capacità economica del sig. . Parte_1
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024 Parte_1 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , dalla quale era consensualmente Controparte_1 separato in forza del decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 14 aprile 2023, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi non erano nati figli e domandando la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 200,00 al mese concordato in sede separativa.
2. si costituiva con memoria depositata in Controparte_1 data 8 ottobre 2024, aderendo alla domanda sullo status ma chiedendo un assegno divorzile pari ad € 250,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 28 giugno 2024 al Pubblico
3 di 14
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 7 novembre 2024, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970;
c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
4 di 14 convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a IN
(RE) in data 17 novembre 2021.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 14 aprile
2023.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La convenuta ha chiesto il Controparte_1 riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile in misura pari ad € 250,00 al mese.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto
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