Trib. Teramo, sentenza 18/01/2024, n. 43

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 18/01/2024, n. 43
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 43
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 1948/2020
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr.ssa Mariangela Mastro Giudice
3) Dr.ssa Silvia Codispoti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 1948/2020 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela De Sactis, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' avv. Maria Assunta Chiodi, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale coniugi
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 21/06/2023, ex art. 127 ter c.p.c.

1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/07/2020, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Roseto degli Abruzzi (TE) in data 24/04/1999 con , da Controparte_1
cui erano nati (il 25/10/1999) e (il 09/07/2001), maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con riserva di proporre domanda di addebito alla moglie per violazione del dovere di coabitazione;
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dei figli;
disporre l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale, di sua proprietà .
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
− l'unione matrimoniale, nata sotto i migliori auspici, era diventata intollerabile a causa della condotta della moglie, la quale aveva cominciato a manifestare profonda insofferenza per il rapporto matrimoniale e , nel mese di maggio
2019, aveva immotivatamente abbandonato la casa coniugale per trasferirsi, insieme alla figlia, a casa dei suoi genitori, presso cui successivamente era andato a vivere anche il figlio;

− nel mese di maggio 2020, la moglie era rientrata nella casa coniugale , senza i figli, costringendolo a trasferirsi altrove;

− prestava attività lavorativa presso la , percependo una Organizzazione_1
retribuzione mensile lorda pari ad €1.726,00;

− la moglie, dopo l'abbandono della casa coniugale, aveva iniziato a lavorare
“in nero” presso una ditta di pulizie e durante la stagione estiva lavorava anche presso l Organizzazione_2
− i figli, attualmente conviventi con la madre, erano entrambi economicamente indipendenti;
in particolare, svolgeva attività lavorativa in qualità di Per_2
operaio presso la “ ed era assunto con contratto full-time a tempo Org_3
indeterminato mentre svolgeva attività lavorativa presso una ditta di Per_1
confezioni di Castelnuovo con contratto di lavoro full-time, entrambi percependo uno stipendio mensile di circa € 1.200,00.
2
Nel costituirsi in giudizio, la resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda familiare prospettata dal ricorrente ed ha chiesto la corresponsione dell'assegno mensile di € 600,00 per il proprio mantenimento
e l'assegnazione della casa coniugale per abitarvi con la figlia . Per_1
A sostegno della domanda, la resistente ha dedotto che:
- dopo un lunghissimo periodo di serena convivenza, i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa del comportamento marito, il quale, all'inizio del 2019, improvvisamente aveva assunto un atteggiamento sempre più freddo ed ostile, fino ad arrivare ad aggredirla fisicamente;

- tali comportamenti le avevano provocato l'insorgenza di un forte stato ansioso depressivo che era peggiorato con la scoperta di una relazione extraconiugale del marito;

- nel 2019 non si era trasferita a casa dei genitori ma vi faceva frequentemente visita poiché il padre era affetto da grave malattia neurologica degenerativa;

- nel mese di luglio 2019, il marito aveva abbandonato la casa coniugale, mostrandosi in giro con la nuova compagna, incurante del suo precario stato di salute psichica;

- la figlia aveva bisogno di “ mantenere una stabilità abitativa” nella casa Per_1
coniugale in considerazione del suo precario stato di salute , soffrendo, dal novembre 2020 , di attacchi di panico per cui era in cura presso l'Ospedale di
Giulianova;

- aveva svolto saltuari lavori soprattutto durante la stagione estiva ed attualmente era disoccupata, in ragione dello stato depressivo in cui era caduta dopo la scoperta del tradimento del marito, della crisi economica-occupazionale e della mancanza di formazione professionale .
3
All'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente, dopo aver proceduto all'esame dei coniugi– i quali ribadivano la volontà di non volersi riconciliare-, con ordinanza in data
28/10/2021, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;

- rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla resistente in assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti, posto che l'indipendenza economica non può dirsi perduta nei confronti del figlio già inserito nel contesto lavorativo e come tale dotato di capacità lavorativa autonoma;

- dispone che la resistente abbandoni la casa coniugale di proprietà del marito nel termine di gg 40 da oggi portando con sè gli effetti personale e i beni di esclusiva proprietà;

- tenuto conto del discreto tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, della disparità reddituale tra i coniugi a svantaggio della moglie, delle spese di cui quest'ultima dovrà farsi carico per
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