Trib. Milano, sentenza 19/03/2024, n. 3037
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Testo completo
N. R.G. 14546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di MI riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 5 aprile 2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. );
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIORGIO FRANCESCO MOLINARI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il domicilio del predetto difensore, con l'Amministratore di Sostegno avv. MARCO ACCOLLA nominato in rappresentanza del beneficiario per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con decreto del Giudice Tutelare del
Tribunale di MI dott.ssa Elisabetta TU del 5 maggio 2023;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. );
rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE, giusta procura in atti, costituitasi come nuovo difensore con memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore;
con l'Amministratore di
Sostegno avv. MARIA CARLA BARBARITO nominata in affiancamento alla beneficiaria per gli atti di straordinaria amministrazione con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di MI dott.ssa Elisabetta TU del 26 maggio 2023;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO ai fini dell'intervento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (in data 20 aprile 2024).
pagina 1 di 26
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI: COME RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 7 MARZO 2024
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, le udienze svolte e i provvedimenti assunti dal Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5 aprile 2023, , premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario in data 16/08/1966 nel Comune di Vietri (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Vietri Anno 1966;
atto n. 116;
parte II;
serie A e successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di ER Anno 1966;
atto n. 206;
Parte II Serie B nonchè presso i registri dello Stato Civile del
Comune di MI Anno 1966;
atto n. 1084;
Parte II Serie B) con , dalla cui unione non sono nati CP_1 figli, riferiva di essersi in seguito separato dalla medesima con verbale di separazione consensuale del
26.09.2022 omologato con decreto del Tribunale di MI del 4.10.2022, con cui le parti avevano concordato, tra le varie condizioni: il versamento da parte del signor alla moglie dell'importo di € 3.500.000,00 Parte_1 suddiviso in due tranches, la prima corrisposta alla fine del mese di giugno 2022 e la seconda tranche da corrispondere entro il 26 settembre 2022;
il trasferimento a terzi degli immobili in proprietà comune al 50%, siti rispettivamente in Sanremo e all'isola d'Elba, con suddivisione tra i coniugi, in pari quota, dei corrispettivi incassati al netto degli oneri connessi al trasferimento;
le parti concordavano, altresì, che sarebbero addivenute in tempi brevi al divorzio, prevedendo che la casa coniugale sita in MI via Borgogna 2, di proprietà dei coniugi al 50%, rimanesse in nuda proprietà alla signora e l'intero usufrutto in favore del signor e che lo CP_1 Pt_1 stesso avrebbe corrisposto alla medesima a titolo di prestazione una tantum divorzile, ex art. 5, comma 8 L.
898/70 e segg. mod ulteriore somma di € 3.500.000,00 (divisa in due rate) nonché ulteriori di pattuizioni meglio ivi precisate. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di MI di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, con immediata rimessione della causa in decisione all'udienza di prima comparizione;
di dichiarare, altresì, che nulla è dovuto alla signora a titolo di CP_1 contributo divorzile, tenuto conto dell'ampia patrimonialità conseguita dalla medesima a seguito dell'accordo di separazione consensuale.
Con decreto del 17 aprile 2023 il Giudice Delegato fissava udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21
c.p.c. per il 12 settembre 2023, assegnando i termini per l'integrazione del contraddittorio nel rispetto dell'art.
473 bis. 14 c.p.c.;
udienza in seguito differita al 26 settembre 2023 su istanza dell'avv. Raffaella NI, giusta procura alle liti conferita dalla signora e costituitasi in rito con atto del 6 giugno 2023, fatti salvi tutti i CP_1 diritti di difesa della parte convenuta e riservata ogni contestazione e istanza in rito e nel merito, stante un precedente impegno professionale del difensore per la data originariamente fissata.
Con successiva istanza del 29 giugno 2023 il difensore della signora avv. NI richiedeva un nuovo CP_1 differimento dell'udienza di prima comparizione nonché dei termini per il deposito della memoria di costituzione
pagina 2 di 26
nel merito e per le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. onde consentire all'Amministratore di sostegno della signora Avv. Barbarito, confermata nella sua nomina con decreto del G.T. del 26 giugno 2023, di conoscere la beneficiaria, di verificare le sue determinazioni rispetto al procedimento di divorzio e quindi di richiedere la necessaria autorizzazione a partecipare in rappresentanza dell'amministrata, nulla opponendo l'avv. Marco
Accolla, amministratore di sostegno del Signor che riferiva di aver notiziato con e-mail del 28 giugno Pt_1
2023.
Con decreto del 30 giugno 2023 il Giudice Delegato provvedeva, pertanto, a differire l'udienza di prima comparizione dal 26 settembre 2023 al 10 ottobre 2023, assegnando nuovi termini per il deposito della memoria di costituzione e per le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
Successivamente, con memoria difensiva autorizzata depositata il 4 settembre 2023, si costituiva in giudizio parte convenuta signora con l'avv. Raffaella NI la quale, svolgendo ampie allegazioni e CP_1 contestazioni, formulava le seguenti domande ed istanze:
“Voglia il Tribunale respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
In via pregiudiziale
Previo esperimento di CTU psicodiagnostica sul Signor volta a verificare le sue capacità di Parte_1 discernimento e la sua effettiva capacità di intendere di volere attuale e ai tempi della sottoscrizione dell'accordo di separazione:
- dichiarare nulla la separazione sottoscritta dalle parti per vizio del consenso di uno dei coniugi.
In via subordinata nel merito
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda pregiudiziale formulata:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in vetri CP_1 Parte_1 sul Mare (SA) il 16 agosto 1966 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) disporre che il Signor provveda al mantenimento della Signora versando alla stessa l'importo Pt_1 CP_1 mensile di € 40.000,00, importo che sarà versato in via anticipata il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
3) autorizzare la Signora all'uso del cognome “ anche dopo la pronuncia di cessazione CP_1 Pt_1 degli effetti civili del matrimonio;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria:
5) ordinare al Signor di integrare la propria produzione documentale secondo il disposto della Parte_1 normativa vigente e, per l'effetto, ordinare la produzione di:
- estratti conti correnti degli ultimi cinque anni, gli estratti conto corrente della carta di credito o delle carte di credito di cui lo stesso abbia la titolarità o la contitolarità anche indiretta, oltre a depositi bancari, depositi
pagina 3 di 26 titoli, cassette di sicurezza, allo stesso direttamente intestati o cointestati, ovvero di cui lo stesso abbia la titolarità anche indiretta, attraverso fiduciari o trust, ovvero ancora la disponibilità, anche all'estero;
Or
- tutti i documenti attestanti l'esistenza dei rapporti finanziari con banche, società di gestione del risparmio,
e fiduciarie (sia statiche che attive), riconducibili a sia italiani che esteri;
Parte_1
- tutti i documenti relativi alla cessione della società di cui era socia anche la moglie. Org_2
6) disporre CTU a carattere contabile / patrimoniale sulle disponibilità economiche e patrimoniali di Pt_1 utilizzando i criteri adottati dall'Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento, prendendo come
[...] riferimento il meccanismo del cosiddetto “redditometro” e dell'accertamento “sintetico” di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. 600/1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”) con analisi di tutta la documentazione di cui al punto precedente.”
Con prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., depositata in data 20 settembre 2023, la difesa chiedeva, in Pt_1 via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda di annullamento per incapacità della separazione svolta dalla convenuta e le domande di contributo divorzile e conservazione del cognome maritale;
nel merito, respingere la domanda di annullamento per incapacità della separazione e quindi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a a titolo di assegno CP_1 mensile, respingendo la domanda di contributo divorzile della stessa.
Con seconda memoria ex art.473 bis. 17 c.p.c., depositata in data 29 settembre 2023, la difesa reiterava le CP_1 domande in via pregiudiziale e in via subordinata nel merito già avanzate con la costituzione e le istanze istruttorie articolate nonché chiedeva ammettersi prove orali per testi e per interpello meglio ivi dedotte.
Con terza memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., depositata in data 5 ottobre 2023, la difesa produceva Pt_1 ulteriori documenti a prova contraria e, opponendosi all'ammissione dei capitoli di prova della convenuta,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di MI riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 5 aprile 2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. );
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIORGIO FRANCESCO MOLINARI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il domicilio del predetto difensore, con l'Amministratore di Sostegno avv. MARCO ACCOLLA nominato in rappresentanza del beneficiario per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con decreto del Giudice Tutelare del
Tribunale di MI dott.ssa Elisabetta TU del 5 maggio 2023;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. );
rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE, giusta procura in atti, costituitasi come nuovo difensore con memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore;
con l'Amministratore di
Sostegno avv. MARIA CARLA BARBARITO nominata in affiancamento alla beneficiaria per gli atti di straordinaria amministrazione con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di MI dott.ssa Elisabetta TU del 26 maggio 2023;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO ai fini dell'intervento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (in data 20 aprile 2024).
pagina 1 di 26
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI: COME RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 7 MARZO 2024
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, le udienze svolte e i provvedimenti assunti dal Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5 aprile 2023, , premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario in data 16/08/1966 nel Comune di Vietri (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Vietri Anno 1966;
atto n. 116;
parte II;
serie A e successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di ER Anno 1966;
atto n. 206;
Parte II Serie B nonchè presso i registri dello Stato Civile del
Comune di MI Anno 1966;
atto n. 1084;
Parte II Serie B) con , dalla cui unione non sono nati CP_1 figli, riferiva di essersi in seguito separato dalla medesima con verbale di separazione consensuale del
26.09.2022 omologato con decreto del Tribunale di MI del 4.10.2022, con cui le parti avevano concordato, tra le varie condizioni: il versamento da parte del signor alla moglie dell'importo di € 3.500.000,00 Parte_1 suddiviso in due tranches, la prima corrisposta alla fine del mese di giugno 2022 e la seconda tranche da corrispondere entro il 26 settembre 2022;
il trasferimento a terzi degli immobili in proprietà comune al 50%, siti rispettivamente in Sanremo e all'isola d'Elba, con suddivisione tra i coniugi, in pari quota, dei corrispettivi incassati al netto degli oneri connessi al trasferimento;
le parti concordavano, altresì, che sarebbero addivenute in tempi brevi al divorzio, prevedendo che la casa coniugale sita in MI via Borgogna 2, di proprietà dei coniugi al 50%, rimanesse in nuda proprietà alla signora e l'intero usufrutto in favore del signor e che lo CP_1 Pt_1 stesso avrebbe corrisposto alla medesima a titolo di prestazione una tantum divorzile, ex art. 5, comma 8 L.
898/70 e segg. mod ulteriore somma di € 3.500.000,00 (divisa in due rate) nonché ulteriori di pattuizioni meglio ivi precisate. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di MI di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, con immediata rimessione della causa in decisione all'udienza di prima comparizione;
di dichiarare, altresì, che nulla è dovuto alla signora a titolo di CP_1 contributo divorzile, tenuto conto dell'ampia patrimonialità conseguita dalla medesima a seguito dell'accordo di separazione consensuale.
Con decreto del 17 aprile 2023 il Giudice Delegato fissava udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21
c.p.c. per il 12 settembre 2023, assegnando i termini per l'integrazione del contraddittorio nel rispetto dell'art.
473 bis. 14 c.p.c.;
udienza in seguito differita al 26 settembre 2023 su istanza dell'avv. Raffaella NI, giusta procura alle liti conferita dalla signora e costituitasi in rito con atto del 6 giugno 2023, fatti salvi tutti i CP_1 diritti di difesa della parte convenuta e riservata ogni contestazione e istanza in rito e nel merito, stante un precedente impegno professionale del difensore per la data originariamente fissata.
Con successiva istanza del 29 giugno 2023 il difensore della signora avv. NI richiedeva un nuovo CP_1 differimento dell'udienza di prima comparizione nonché dei termini per il deposito della memoria di costituzione
pagina 2 di 26
nel merito e per le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. onde consentire all'Amministratore di sostegno della signora Avv. Barbarito, confermata nella sua nomina con decreto del G.T. del 26 giugno 2023, di conoscere la beneficiaria, di verificare le sue determinazioni rispetto al procedimento di divorzio e quindi di richiedere la necessaria autorizzazione a partecipare in rappresentanza dell'amministrata, nulla opponendo l'avv. Marco
Accolla, amministratore di sostegno del Signor che riferiva di aver notiziato con e-mail del 28 giugno Pt_1
2023.
Con decreto del 30 giugno 2023 il Giudice Delegato provvedeva, pertanto, a differire l'udienza di prima comparizione dal 26 settembre 2023 al 10 ottobre 2023, assegnando nuovi termini per il deposito della memoria di costituzione e per le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
Successivamente, con memoria difensiva autorizzata depositata il 4 settembre 2023, si costituiva in giudizio parte convenuta signora con l'avv. Raffaella NI la quale, svolgendo ampie allegazioni e CP_1 contestazioni, formulava le seguenti domande ed istanze:
“Voglia il Tribunale respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
In via pregiudiziale
Previo esperimento di CTU psicodiagnostica sul Signor volta a verificare le sue capacità di Parte_1 discernimento e la sua effettiva capacità di intendere di volere attuale e ai tempi della sottoscrizione dell'accordo di separazione:
- dichiarare nulla la separazione sottoscritta dalle parti per vizio del consenso di uno dei coniugi.
In via subordinata nel merito
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda pregiudiziale formulata:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in vetri CP_1 Parte_1 sul Mare (SA) il 16 agosto 1966 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) disporre che il Signor provveda al mantenimento della Signora versando alla stessa l'importo Pt_1 CP_1 mensile di € 40.000,00, importo che sarà versato in via anticipata il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
3) autorizzare la Signora all'uso del cognome “ anche dopo la pronuncia di cessazione CP_1 Pt_1 degli effetti civili del matrimonio;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria:
5) ordinare al Signor di integrare la propria produzione documentale secondo il disposto della Parte_1 normativa vigente e, per l'effetto, ordinare la produzione di:
- estratti conti correnti degli ultimi cinque anni, gli estratti conto corrente della carta di credito o delle carte di credito di cui lo stesso abbia la titolarità o la contitolarità anche indiretta, oltre a depositi bancari, depositi
pagina 3 di 26 titoli, cassette di sicurezza, allo stesso direttamente intestati o cointestati, ovvero di cui lo stesso abbia la titolarità anche indiretta, attraverso fiduciari o trust, ovvero ancora la disponibilità, anche all'estero;
Or
- tutti i documenti attestanti l'esistenza dei rapporti finanziari con banche, società di gestione del risparmio,
e fiduciarie (sia statiche che attive), riconducibili a sia italiani che esteri;
Parte_1
- tutti i documenti relativi alla cessione della società di cui era socia anche la moglie. Org_2
6) disporre CTU a carattere contabile / patrimoniale sulle disponibilità economiche e patrimoniali di Pt_1 utilizzando i criteri adottati dall'Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento, prendendo come
[...] riferimento il meccanismo del cosiddetto “redditometro” e dell'accertamento “sintetico” di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. 600/1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”) con analisi di tutta la documentazione di cui al punto precedente.”
Con prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., depositata in data 20 settembre 2023, la difesa chiedeva, in Pt_1 via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda di annullamento per incapacità della separazione svolta dalla convenuta e le domande di contributo divorzile e conservazione del cognome maritale;
nel merito, respingere la domanda di annullamento per incapacità della separazione e quindi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a a titolo di assegno CP_1 mensile, respingendo la domanda di contributo divorzile della stessa.
Con seconda memoria ex art.473 bis. 17 c.p.c., depositata in data 29 settembre 2023, la difesa reiterava le CP_1 domande in via pregiudiziale e in via subordinata nel merito già avanzate con la costituzione e le istanze istruttorie articolate nonché chiedeva ammettersi prove orali per testi e per interpello meglio ivi dedotte.
Con terza memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., depositata in data 5 ottobre 2023, la difesa produceva Pt_1 ulteriori documenti a prova contraria e, opponendosi all'ammissione dei capitoli di prova della convenuta,
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