Trib. Catania, sentenza 08/10/2024, n. 4510

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 08/10/2024, n. 4510
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4510
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro Designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4078/2019 avente ad oggetto differenze retributive e risarcimento danni
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Parte_1
Di Marco, d'intesa con l'avv. Maurizio Scuderi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Catania viale M. Rapisardi n.443/b, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE –RESISTENTE IN RICONVENZIONALE

CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, CP_1
Zona Industriale, Stradale V Lancia, Blocco Palma I, p.iva ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Catania, Corso Sicilia n.56, presso lo studio dell'avv. Salvatore Maggiulli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici,
RESISTENTE –RICORRENTE IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.

Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in cancelleria il 16.04.2019, in breve, Parte_1
ha esposto:
[...]
- che dal 25.01.2013 al 7.07.2015 ha lavorato alle dipendenze di espletando, CP_1
con continuità, prestazioni di autista inquadrato nel livello 3 S del CCNL per il settore logistica, trasporto merci e spedizione, per sei giorni la settimana, per complessive 46 ore settimanali;

- che, sebbene il rapporto di lavoro in parola sia stato regolarmente formalizzato tra le parti, lo stesso non ha percepito la retribuzione prevista dal CCNL di categoria né la tredicesima e la quattordicesima mensilità e, tanto meno, ha ricevuto l'indennità di lavoro straordinario nonché, alla cessazione del rapporto, il TFR dovuto;

- che, inoltre, la parte datoriale ha violato il disposto dell'art. 36 comma 3 della Cost. che attribuisce al lavoratore il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite in misura di quanto è normalmente corrisposto al lavoratore stesso, non avendo goduto per intero, in ciascun anno di servizio, del riposo per ferie, festività e permessi così come previsti dal CCNL;

- che, “infatti, era prassi da parte del datore di lavoro versare somme a titolo di retribuzione ampiamente inferiori a quelle effettivamente dovute ed individuate correttamente nei cedolini”, per cui lo stesso è creditore della somma complessiva di euro 44.344,50 e, segnatamente, di euro 30.739,89 a titolo di differenze retributive per gli anni 2013, 2014 e 2015 dell'importo;
di euro 2.460,01 per tredicesime non corrisposte per gli anni 2013, 2014 e 2015;
di euro 3.474,60 a titolo di quattordicesime mensilità;
di euro 3.474,60 per ferie non godute nelle predette annualità;
nonché di €.3.835,00 per TFR oltre all'indennità per lavoro straordinario da quantificare;

- che con raccomandata del 15.09.2017 ha costituito in mora la parte resistente, senza alcun esito.
Conseguentemente, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire “condannare, al pagamento in (suo) favore … della somma complessiva di euro 44.344,50 ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata … in corso di causa anche a mezzo di CTU, per le causali di cui sopra, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti
”.
In data 16.09.2019 si è ritualmente costituita nel presente giudizio depositando CP_1
telematicamente memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha eccepito:
- che il giudizio proposto da è inammissibile per il mancato preventivo esperimento Pt_1 del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 11 ter del CCNL del settore trasporti;

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- che la domanda di pagamento delle somme per cui è causa è nulla ex artt. 163 comma 3 e
164 comma 4 c.p.c. in difetto di preventiva richiesta di accertamento del diritto a cui si riferisce la pretesa condannatoria.
Nel merito, la società resistente ha contestato la ricostruzione dei fatti prospettata da , Pt_1
deducendo:
- che in ricorso non sono stati specificati gli importi delle singole mensilità interessate dagli assunti ammanchi, a fronte di buste paga recanti per quietanza le sottoscrizioni del lavoratore non disconosciute e/o contestate da quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113 c.c.
o di altre disposizioni di legge;

- che, a fronte di un importo complessivo –al netto delle ritenute- portato dalle buste paga relative agli anni 2013, 2014 e 2015 pari ad euro 56.354,62, la stessa ha versato a la Pt_1
somma complessiva di euro 37.492,62 mediante bonifici bancari, giusta disposizioni bancarie prodotte in copia, mentre il residuo, pari ad euro 18.312,00, è stato corrisposto in contanti;

- che, infatti, su richiesta dello stesso ricorrente, all'inizio del mese, la stessa era solita pagare l'importo di euro 750,00, e nel corso del mese erano effettuati dei bonifici, versando il saldo residuo il mese successivo a consuntivo della busta paga del mese precedente;

- che “Quanto alle pretese tredicesime, quattordicesime, ferie non godute e TFR asseritamente non percepiti si osserva che tali importi risultano già ricompresi nelle buste paga e negli importi sopra specificati, sicché gli stessi sono stati già corrisposti”;

- che il ricorrente non ha prodotto le registrazioni del tachigrafo per comprovare l'assunto lavoro straordinario prestato e, peraltro, ha conteggiato erroneamente l'orario di lavoro, in quanto, a mente dell'art. 11 bis del CCNL del 3.07.2014 (valido per il periodo dal 1.01.2013 al
31.12.2015), il personale viaggiante inquadrato al terzo livello super alterna periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo e di inattività con il limite orario di lavoro pari a 47 ore settimanali;

- che apodittica è la quantificazione delle ferie prospettata da , non essendo stati Pt_1
precisati in ricorso le ore di riposo non fruite;

- che, inoltre, in data 30.08.2014, la stessa ha erogato al lavoratore un prestito personale dell'importo di euro 2.500,00 a mezzo bonifico, del quale quest'ultimo ha omesso la restituzione;

- che, ancora, ha omesso di riferire che con comunicazione dell'1.07.2015 è stato Pt_1
licenziato per giusta causa con effetti dal 7.07.2015, per aver provocato il 2.05.2015 un incidente stradale autonomo, nel quale è rimasto coinvolto il trattore stradale condotto dal
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medesimo che, stante la gravità dei danni riportati, è divenuto inutilizzabile, sicché successivamente detto mezzo è stato rottamato;

- che l'incidente è avvenuto per grave negligenza del ricorrente, avendo percorso il tratto di strada presso la zona industriale di Catania nel quale il limite di velocità era di 50 km, ad una velocità di 80 kmh perdendone improvvisamente il controllo e così andando fuori strada, capovolgendosi;

- che il trattore incidentato era stato concesso alla stessa in comodato d'uso giusta contratto concluso il 3.12.2012 con la ditta proprietaria ED CA di CA ZO & C. s.a.s. e, al tempo dell'incidente, valutato dal concessionario di zona tra un minimo di euro 13.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00, per cui, essendo andato perduto, ha risarcito al comodante la somma di euro 15.000,00 pari al valore della perdita occorsa nella sfera patrimoniale del proprietario.
Su tali premesse, la società resistente ha testualmente chiesto “… in via preliminare ed in rito, … dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso;
- sempre in via preliminare ed in rito

… dichiarare la nullità del ricorso emettendo la statuizioni conseguenziali;
- in via subordinata

e nel merito, accertare e dichiarare … l'infondatezza dell'azione proposta e, per l'effetto, rigettare integralmente detto ricorso con ogni statuizione conseguenziale;
- in via riconvenzionale ed autonoma … dichiarare la responsabilità dell'odierno ricorrente nella causazione dei danni al descritto automezzo in occasione dell'incidente stradale da lui provocato in data 2\5\2015 e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno pari ad

€.15.000,00 subito dalla oltre interessi e rivalutazione, nonché alla restituzione CP_1 dell'importo di €2.500,00 per il prestito personale dallo stesso ricevuto e non restituito. - In via di mero subordine e per puro scrupolo, compensare il superiore importo di €17.500,00, ovvero il diverso ritenuto di giustizia, con l'ipotetico credito che dovesse risultare in favore del lavoratore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con provvedimento del 20.09.2019, a norma dell'art. 418 c.p.c., è stato disposto il differimento dell'udienza fissata e contestualmente sono stati adottati i conseguenziali provvedimenti;
quindi, all'udienza del 13.12.2019, il ricorrente ha contestato l'ammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente assumendo che essa non è correlata al titolo dedotto in giudizio e, comunque, l'insussistenza di una propria responsabilità nella causazione del sinistro accertata, contestando peraltro l'inapplicabilità della compensazione richiesta ex adverso non essendo l'assunto controcredito certo, liquido ed esigibile.
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Infine, tentata più volte –infruttuosamente- la conciliazione tra le parti, la presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle stesse,
l'espletamento di prove orali e di una CTU contabile e, all'udienza del 13.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art.
127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata
________________________
Il thema decidendum oggetto della presente controversia è duplice, attendendo, per un verso, all'asserito inesatto adempimento dell'obbligazione retributiva da parte della società resistente
e, in via riconvenzionale, alla imputabilità al lavoratore dei danni occorsi al trattore condotto da quest'ultimo nell'ordinario espletamento delle prestazioni lavorative.
Con riferimento alle rivendicazioni economiche avanzate dal ricorrente, la società resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha eccepito la nullità della domanda condannatoria per asserita omessa determinazione dell'oggetto, dei fatti e degli elementi di diritto su cui si
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