Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2024, n. 254

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2024, n. 254
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 254
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione
di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.
127-ter cpc
, in sostituzione dell'udienza del 27 febbraio 2024, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2582/2021
tra
, cod. fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. TARDONATO CARMELO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANIA;

- Resistente –
E nei confronti di:
I

Controparte_2
,
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
Convenuti Contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 17.12.2021, , premettendo di Parte_1
essere docente di scuola primaria, in servizio presso l' Organizzazione_1
in , con incarico di presidenza a tempo determinato
[...] Org_1
conferito dall' Controparte_2
, a decorrere dal 1.9.2021 fino al 31.8.2022, esponeva di essere stato
[...]
incaricato dall'amministrazione scolastica in attività di direzione delle Istituzioni
Scolastiche afferenti al , mediante la stipula Controparte_3
di ripetuti contratti a tempo determinato di affidamento di incarico dirigenziale
di durata annuale ricompresi tra l'a.s. 2013/2014 e l'a.s. 2021/2022. In
particolare, rappresentava che dall'a.s. 2005/2006 fino all' a.s. 2012/ 2013 il
Tribunale di Siracusa aveva riconosciuto, con sentenza n. 271/2017, confermata
in sede di appello, il proprio diritto a percepire le differenze retributive tra le
somme conseguite in qualità di preside incaricato e lo stipendio spettante per le
mansioni effettivamente svolte di dirigente scolastico (di ruolo), con condanna
dell'amministrazione scolastica al pagamento di euro 48.150,19.
Rilevava che, dall'anno scolastico 2005/2006 all'anno scolastico 2021/2022, il
, attraverso incarichi Controparte_4
annuali di presidenza, aveva soddisfatto un'esigenza lavorativa istituzionale
ordinaria, corrente e immutata nel tempo, tutt'altro che eccezionale o
II
temporanea, destinata a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di
lavoro e che, pur in assenza della qualifica dirigenziale, da diversi anni aveva
esercitato ininterrottamente la relativa funzione, con le stesse competenze e le
connesse responsabilità di un dirigente scolastico di ruolo.
Deduceva che, pur esercitando pienamente la funzione dirigenziale, non aveva
percepito né la retribuzione del dirigente di ruolo né, per intero, quella spettante
al preside incaricato, percependo unicamente lo stipendio tabellare da docente,
con conseguente violazione delle condizioni previste dall'art. 52 del D.lgs. n.
165/2001
, riguardante il conferimento di mansioni superiori. Precisava che i
ripetuti incarichi di presidenza conferiti per oltre 16 anni su posti vacanti in
organico, ben oltre il limite temporale previsto dall'art. 52, comma 2, del Dlgs
165/2001
e in assenza delle procedure per la copertura dei posti vacanti,
dovevano considerarsi come una illegittima attribuzione di mansioni superiori,
in violazione dei rigidi criteri previsti dalle norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Aggiungeva, inoltre, che erano nulli gli incarichi dirigenziali allo stesso
conferiti, essendo stati attribuiti al di fuori dei casi consentiti dalla legge e
chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto a percepire il trattamento
economico corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte di
dirigente scolastico di ruolo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in
funzione di Giudice del Lavoro, il , Controparte_5
l' e l' Controparte_2 [...]
, al fine di accertare la nullità degli incarichi dirigenziali Controparte_2
conferiti a decorrere dall'a.s. 2014/2015 all'a.s. 2020/2021 per violazione
III
dell'art.52 del D.lgs n. 165/2001 e, per l'effetto, sentire condannare il
[...]
, al pagamento di euro 140.846,64 a titolo di differenze retributive Controparte_4
tra le somme percepite nella qualità di preside incaricato e lo stipendio
spettantegli per le mansioni di dirigente scolastico di ruolo, come calcolate nei
conteggi analitici, a partire dal mese di gennaio 2015.
Si costituiva il , che contestava quanto Controparte_5
dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che Parte_1
aveva prestato servizio in qualità di preside incaricato e non di
[...]
dirigente scolastico, in conformità all'art. 29 del D.lgs 165/2001 e
successivamente dell'art. 1 sexies del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, inserito dalla
legge di conversione 31 marzo 2005 n. 43.
Precisava che le citate disposizioni derogavano ai principi dell'art. 52,
trattandosi, nel caso dell'art 29 del D.lgs 165/2001, di disciplina speciale per il
settore scolastico, inserita nel medesimo T.U. 165/2001 e, nel caso dell'art. 1
sexies del D.L. 7/2005
, di norma speciale successiva al T.U.P.I.. Evidenziava
che il ricorrente non era mai stato vincitore di concorso pubblico per l'accesso
nel comparto dirigenziale del e, pertanto, lo stesso non Controparte_4
era equiparabile ad un dirigente (di ruolo) vincitore di concorso;
che,
l'assegnazione dei ripetuti incarichi di presidenza era avvenuta in conformità alla
normativa vigente e, precisamente, in forza dell'art. 28 bis, poi divenuto art. 29
del D.lgs 165/2001 e, successivamente, dell'art. 1 sexies del D.L. 31 gennaio
2005 n. 7.
Deduceva, riguardo all'aspetto economico relativo al conferimento degli
incarichi di presidenza, che la base giuridica era da rintracciarsi nell'art. 69 del
CCNL del 4 agosto 1995 e nell'art. 21 co. 1 del CCNL del 26 maggio 1999
IV
nonché nell'art. 33 del CCNL del 31 agosto 1999;
che la vigenza di tali
disposizioni era stata confermata dall'art. 142 del CCNL del 24 luglio 2003 e
dall'art. 146 del CCNL 7 ottobre 2007. Evidenziava che il rapporto di lavoro del
ricorrente era disciplinato dalle norme del vigente CCNL per il personale
docente del comparto scuola, che, per i docenti incaricati di presidenza, in
aggiunta al trattamento economico previsto per il personale docente, prevedeva
l'indennità di funzioni superiori introdotta dall'art. 69 del CCNL 1994/1997
comparto scuola (ripresa dall'art. 142 CCNL del 2003 e dall'Accordo di
interpretazione autentica del 22.2.2005, dall'art. 146 co. 1 lettera g) punto 7, del
CCNL 2006-2009) e l'indennità di direzione, prevista dall'art 21 del CCNL
1998/2001 comparto scuola. Rilevava, pertanto, che per i docenti incaricati,
confermati ai sensi dell'art.1 sexies del D.L. n. 7 del 2005, continuava ad operare
la disciplina del trattamento retributivo prevista dai CCNL per il personale del
comparto scuola e, quindi, anche con riferimento agli aspetti retributivi, il
sistema così delineato, presentava aspetti di specialità rispetto al principio
generale fissato dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui il lavoratore
assegnato a mansioni superiori aveva il diritto al trattamento previsto per la
corrispondente qualifica. Deduceva, quindi, che il differenziale economico
riconosciuto dalla normativa pattizia in favore dei docenti incaricati delle
funzioni dirigenziali, sebbene non realizzasse la piena parificazione con i
dirigenti di ruolo, non si poneva in contrasto né con l'art. 36 Cost. né con l'art. 3
Cost., atteso che la predetta differenza retributiva discendeva da un diverso
livello di qualificazione professionale, accertata solo per i dirigenti di ruolo a
seguito di apposito concorso;
che l'art. 52 co. 1 del CCNL area V dell'11.4.2006
si riferiva alla struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici, vincitori di
V
concorso e che questa struttura retributiva non poteva essere posta a fondamento
delle asserite differenze retributive avanzate dal ricorrente, che non aveva mai
superato il concorso per l'inserimento in ruolo con funzioni di dirigente
scolastico.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa
mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
e dell'
[...] Controparte_2
, che, sebbene ritualmente convenuti in giudizio, non si costituivano.
[...]
Sempre in via preliminare, va riconosciuto al (unico destinatario, peraltro, CP_6
delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo) l'esclusiva veste di legittimato
passivo - processuale e sostanziale - rispetto alle azioni proposte dal ricorrente.
Parte Invero, pur costituendo l' autonomo centro di responsabilità amministrativa,
dotato di rappresentanza (concorrente) in giudizio, a norma dell'art. 8 del D.P.R.
20 gennaio 2009, n. 17 (e prima dall'art. 7 D.P.R. n. 260 del 2007 e dall'art. 8 del
D.P.R. n. 319 del 2003), non assume veste di nuovo ed autonomo soggetto
giuridico rispetto all'amministrazione centrale, per cui il conferimento di
autonomia amministrativa e/o di diversi poteri di rappresentanza costituisce fatto
interno al che rimane soggetto unitario di fronte ai terzi, indifferenti CP_5
rispetto alle sue articolazioni periferiche. Analogo difetto di legittimazione
passiva va rilevato con riferimento all' Controparte_2
, rispetto alle domande proposte dal ricorrente.
[...]
Nel merito, va rigettata la pretesa azionata da in via Parte_1
principale,
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