Trib. Siena, sentenza 17/04/2024, n. 251

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 17/04/2024, n. 251
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 251
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 670/2021 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
[...]
[...]
[...]
(difesi dagli avv. Fabio e Francesco Rusconi) a mezzo ricorso depositato il 29/9/2021
contro
E_
(che sarà originariamente difesa dall'avv. Marcello Giustiniani, dalle avv. Antonella Negri e Anna Grazia Sommaruga, dagli avv. Alessandro Lepri e Pietro Burroni)(quest'ultimo in seguito cessato)
Esercitavano azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 7, letterali):
“1. Condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti la retribuzione loro dovuta nel periodo intercorrente tra il 7.7.2015 (o dalla diversa data in cui verrà ritenuta esistente una valida messa in mora della convenuta stessa) ed il 31.3.2020, ovvero: a. € 158.057 al sig. ;
Parte_1
b. € 262.339,08 al sig. Pt_1
c. € 232.225,67 al sig. Pt_1
d. € 404.034,27 al sig. Pt_1
Il tutto salve le somme anche maggiori che dovessero risultare di giustizia.

2. Condannare la convenuta a maggiorare tutte le somme di rivalutazione ed interessi monetari;

3. Con vittoria di spese e compensi professionali liquidati ai sensi del DM 55/2014”.
1


Parte convenuta - - si costituiva in E_ giudizio, contestando la o (conclusioni: memoria difensiva, pp. 32-33, letterali):
“nel merito: (i) rigettare le domande tutte proposte dalla ricorrente contro
[...]
assolvendo la AN convenuta da ogni E_
In via subordinata: (ii) accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sopra denunciata questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, D. Lgs. 81/2015 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di detto art. 38, comma 3, D. Lgs. 81/2015. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio. In via istruttoria (…)”.
*
All'udienza 30/3/2022, nella causa n. 670/2021 rgl sono comparsi, da remoto (Teams): per e altri, l'avv. Francesco Rusconi, e l'avv. Luca Parte_1
Goracci a dell'avv. Fabio Rusconi: per la l'avv. Anna Grazia E_
Sommaruga. Ai fini della pratica forense il dott. la dott.ssa Persona_1 Per_2
e il dott. .
[...] Persona_3
Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto allo stato del fallimento del tentativo.
In ordine ai conteggi prodotti i ricorrenti sin d'ora argomentano la genericità e la inconferenza della contestazione avversaria (pp. 31-32 memoria difensiva). Il giudice invita espressamente le parti ad affrontare anche il profilo contabile controverso nelle note difensive finali autorizzande. Al fine di evitare eventuale, necessaria consulenza d'ufficio, il giudice autorizza la AN convenuta alla produzione di proprio conteggio entro il 30/4/2022, con note meramente esplicative della produzione. La in ogni caso ribadisce la propria contestazione anche sull'an, CP_1 dichiarandosi disponibile alla produzione dei conteggi salvo gravame e senza acquiescenza alcuna.
2
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 27/6/2022, ore 11:00 stessa modalità (aula virtuale in possesso delle parti) con termine per note al 17/6.
All'udienza 27/6/2022, nella causa n. 670/2021 rgl sono comparsi, da remoto (Teams): per e altri, l'avv. Francesco Rusconi;
Parte_1 per la l'avv. Anna Grazia E_
Sommaruga.
Ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine: ordinanza: d'ufficio, ritenuta la comunanza di causa – unicità del rapporto/connessione della duplicità dei rapporti di lavoro, e parziale identità soggettiva delle parti - e l'opportunità – esigenza di opponibilità dell'accertamento a tutte le soggettività coinvolte - ordina ex art. 107 cpc ai fini della giustizia della decisione l'intervento di CP_2 ritenuta la comunanza di causa – ambi e soggettivo della obbligazione contributiva conseguente all'accertamento, correlati diritti del lavoratore e dell'ente previdenziale interessato - e l'opportunità – esigenza di opponibilità dell'accertamento anche all'ente - ordina ex art. 107 cpc ai fini della giustizia della decisione l'intervento dell' . CP_3
Dispone che la chiamata sia effettuata ex art. 270 cpc da parte diligente.
Fissa nuova udienza per la comparizione delle parti al 26/10/2022, ore 14:30
Aula virtuale (link).
chiamata in causa, si costituiva in giudizio - a mezzo degli CP_2 avv. Guglielmo Burragato e Luca Montesarchio – formulando le seguenti conclusioni (memoria difensiva, p. 19):
“aderisce alle conclusioni rassegnate da che ritiene Org_1 pienamente condivisibili, ritenendo in particolare nulla CP_1 debba ai Lavoratori e/o all' in relazione ai titoli e alle domande formulate CP_3 dai lavoratori Ricorrenti in o giudizio. In via istruttoria (…)”.
3
L' , chiamato in causa, si costituiva in giudizio – a mezzo dell'avv. CP_3
Massim tieri - formulando le seguenti conclusioni anche in via riconvenzionale (memoria difensiva, pp. 8-9):
“nel merito: in accoglimento della tesi delle parti ricorrenti di ottenere il pagamento della c.d. “doppia retribuzione”, dichiarare e condannare la società a corrispondere a favore di questo Istituto E_ ne assistenziale, dovuta per legge in base alla aliquota applicabile, oltre alle sanzioni accessorie, dovute per legge;

-in ogni caso: in accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata da questa difesa, dichiarare la società tenuta a corrispondere la Org_1 contribuzione assistenziale, dovuta p n base all'inquadramento riconosciuto, oltre alle somme aggiuntive dovute per legge, in riferimento al complessivo periodo decorrente dall'agosto dell'anno 2017;

- conseguenzialmente: condannare chi di giustizia al pagamento delle spese e degli onorari di lite a favore di questo Istituto convenuto”.
All'udienza 9/12/2022, nella causa n. 670/2021 rgl sono comparsi, da remoto (Teams): per e altri, l'avv. Francesco Rusconi;
Parte_1 per l'avv. Anna Grazia E_
Sommaruga e l'avv. Veronica Grigolo, in sostituzione dell'avv. Marcello Giustiniani (ai fini della pratica forense la dott.ssa );
Persona_4 per gli avv. Guglielmo Burragato e Luca Montesarchio;
CP_2 per . Massimo Autieri. CP_3
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 6/12/2023 ore 11:00 con termine per note al 16/11/2023.
Aula virtuale (…)
All'udienza di rinvio del 28/2/2024, nella causa n. 670/2021 rgl sono comparsi, da remoto (Teams):
per e altri, l'avv. Francesco Rusconi;
Parte_1 per l'avv. Anna Grazia E_
Sommaruga (ai fini della pratica forense i dott. e Persona_5 Per_6
);

[...] per l'avv. Luca Montesarchio;
CP_2 per l' , l'avv. Massimo Autieri. CP_3
Verificata la persistente difficoltà, quindi impossibilità conciliativa le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Il giudice aggiorna la discussione al 17/4/2024, ore 9:45, stessa modalità.
4
All'udienza del 17/4/2024, nella causa n. 670/2021 rgl sono comparsi, da remoto (Teams):
per e altri, l'avv. Francesco Cirillo in sostituzione dei Parte_1 procuratori in mandato;

per la , l'avv. Elena Serafini in E_ sostituzione dell'avv. Anna Grazia Sommaruga;

per l'avv. Luca Montesarchio;
CP_2
per l' , l'avv. Massimo Autieri. CP_3
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa la causa il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente, alle ore (attestazione di deposito telematica) concordemente assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Indice:
§ 1. Il diritto affermato dal/la lavoratore/rice a fronte dell'inottemperanza della . E_
§ 1-bis. Variazioni s .
§ 1-ter: l'ombra dell'art. 3 e dell'art. 36 Cost.
§ 2. Corte Cost. sent. 2019/n. 29 e la giurisprudenza di legittimità più recente (materiali).
§ 2-bis: osservazioni sparse su alcuni argomenti della giurisprudenza di legittimità e altri argomenti.
§ 3. La questione assicurativa-contributiva e Cass. SL ord. 2023/n. 9143, tra principi ed anomalie.
§ 4. E la subordinazione?
§ 5. Cenno al rapporto di lavoro di fatto.
§ 6. Brevi rilievi e osservazioni sulla tematica dell'appalto e sua interferenza sull'oggetto del giudizio. Una discriminazione ulteriore.
§ 7. A proposito della mora del creditore.
§ 8. La persistenza dell'obbligazione retributiva del cedente dichiarato illegittimo, tra natura risarcitoria, aliunde perceptum e sottintese istanze coercitive.
§ 9. Giudici legislatori, grandi e piccoli.
§ 10. Orientamenti giurisprudenziali dissenzienti e aggiornamento giurisprudenziale.
§ 11. Il rilievo del criterio di ragionevolezza e conclusioni decisorie.
5
*
§ 1. Il diritto affermato dal/la lavoratore/rice a fronte dell'inottemperanza della . E_
Il/la lavoratore/rice ha prestato attività alle dipendenze della
[...]
. E_
Dall'1/1/2014 è passato/a alle dipendenze di CP_2
La nuova, contestatissima, titolarità datoria rto consegue a cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. La cessione, già invalida e inefficace, per effetto di sentenze di merito, sottoposta al vaglio della Cassazione, a mezzo sent. n. 7364 del 2021, si è confermata tale,
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