Trib. Macerata, sentenza 20/11/2024, n. 82
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Testo completo
N. 90/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza dell'11-4-2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 90/2024 R.G.C promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. D. Ferraro ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Cosenza in via P. Mascagni,
n. 21, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere, n. 46/A, ed
[...]
in Controparte_2 persona del Direttore pro tempore, rappresentati in giudizio dal suddetto
Direttore Generale pro tempore e dai dipendenti dell' Parte_2
, ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i.,
[...]
D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-
5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_3
sito in via Padre Matteo Ricci n. 31;
[...] Pt_2
CONVENUTI
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente a tempo determinato.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29-1-2024, il ricorrente in epigrafe, dipendente
a tempo determinato del convenuto, già CP_1 [...]
, in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Via ON
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Piave” di Morrovalle (MC), esponeva: egli aveva stipulato numerosi contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo: negli aa. ss. 2021/2022
(dall'11-11-2021 al 30-6-2022), 2022/2023 ( dal 9-9-2022 al 30-6-2023) e
2023/2024 (dal 1-9-2023 al 30-6-2024);
egli non aveva potuto fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, prevista dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per un importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti;
il ricorrente, quindi, aveva lavorato, in ogni anno scolastico, sino al termine delle attività didattiche (per oltre 180 giorni annui) e, conseguentemente, aveva il diritto di ottenere, per i succitati anni scolastici, la carta docente, per l'importo complessivo di euro 1.500,00. Il ricorrente proseguiva sostenendo: - la c.d. “carta docente” era assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione
e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D. Lgs. del 16.04.94 n. 297, e s.m.i., i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari, con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato;
- a ben vedere, quindi, la disciplina dettata in materia escludeva, a parere del ricorrente, in maniera del tutto irrazionale, i docenti precari dalla possibilità di poter usufruire della menzionata carta docente;
detta discriminazione, tuttavia, risultava, sempre a parere del ricorrente, vietata dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, oltre che contrastante con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
- la Corte di Giustizia Europea, VI
Sezione, il 18 maggio 2022, con ordinanza resa nella causa C 450/2, aveva statuito che il comma 121 della L. 107 del 2015, nella parte in cui non attribuiva il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrastava con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che
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può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
- la CGUE aveva valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.
Lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del Comparto
Scuola, e da ultimo gli artt. 63 e 1 L. n. 107/2015) emergeva il principio secondo cui la formazione di tutti i docenti era da considerarsi obbligatoria, permanente e strutturale;
- pertanto veniva in considerazione la natura delle mansioni svolte dai docenti a tempo determinato, del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle attività, a quelle del personale docente di ruolo;
in questo senso aveva deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16-3-2022, aveva annullato il D.P.C.M.
n. 32313 del 23-9-2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 CP_5 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28-11-2016, che aveva sostituito i precedenti atti generali esecutivi in materia di contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel co. 121 L. n. 107/15, nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente;
con tale pronuncia, infatti, era stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A;
- tale scelta, oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che venivano onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, non appariva neppure improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto comportava il concreto rischio di determinare un dislivello nella professionalità e nelle competenze acquisite tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato;
- il Consiglio di Stato aveva statuito che era necessario verificare
“se tale contrasto rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1, commi 121 - 124 della l. n. 107/2015, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede
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a ciò deputata, sollevando la relativa questione, o se sia invece possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria”;
- non si poteva che condividere l'interpretazione seguita dal giudice amministrativo, secondo cui “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge
(statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007”;
- ne discendeva che la questione dei destinatari della Carta del docente andava risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria, in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, L. n. 107/15, la cui interpretazione doveva, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. di Comparto, regole che ponevano a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.);
- tra tali strumenti doveva essere compresa la Carta del docente, sicché si poteva affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, co. 121, L. n. 107/15, che menzionava i soli docenti di ruolo: sussisteva, infatti, un'indiscutibile identità di ratio che consentiva di colmare in via interpretativa la predetta lacuna;
- pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, co. 121 cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di
Giustizia UE doveva essere adottata un'interpretazione conforme al diritto europeo ed alla Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti a tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientrasse nelle “condizioni di impiego” che,