Trib. Catanzaro, sentenza 15/10/2024, n. 1963

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 15/10/2024, n. 1963
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1963
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai IGnori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 208 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente tra
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pisa, alla Via Parte_1 C.F._1
Giusti n. 10, presso lo studio dell'Avv. Stefania Mezzetti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
e (c.f. ), elettivamente C.F._3 CP_3 C.F._4 domiciliate in Catanzaro, alla Via F.lli Plutino n. 29, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Caliò che le rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHÈ
– in sede - Controparte_4
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:(…) revocare gli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario posto a carico del IG. ed a favore delle figlie maggiorenni e Parte_1 Controparte_2
, revocando altresì l'assegnazione di quella che era la casa familiare, sita a CP_3
Catanzaro, Viale Magna Grecia, 272. disposta a favore della IG.ra , con Parte_2 vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Per le resistenti: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere Preliminarmente:
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nei confronti delle IG.re CP
e , per i motivi su esposti;

[...] CP_3
RGAC 208/2024 PAG. 1 2) Accertare e dichiarare la cessata materia del contendere in riferimento alla domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti della IG.ra , per i motivi CP_3 su esposti;

Nel merito, e in via riconvenzionale:
3) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza e per l'effetto rigettare le domande attoree di revoca dell'obbligo di mantenimento nei confronti della IG.ra , e Controparte_2 di revoca dell'assegnazione della casa familiare, inammissibile inf ondata, carente dei presupposti di legge, non provati, e per i motivi su esposti;

4) accertare e dichiarare il diritto di proprietà e l'acquisizione al patrimonio delle IG.re
e della casa familiare, immobile sito in Catanzaro Lido alla via CP CP_3
Magna Grecia n. 272, ordinando per l'effetto la relativa trascrizione pres so i registri immobiliari, per i motivi su esposti;

5) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto al punto
4, previo accertamento del diritto al trasferimento della proprietà dell'immobile de quo in capo alle IG.re e , nonché previo accert amento dell'obbligo Controparte_2 CP_3
a trasferire in capo al ricorrente, emettere sentenza ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica di siffatto obbligo, e pertanto voler provvedere per il trasferimento del bene immobile, sito in Catanzaro alla via Magna Grecia n. 272, in proprietà alle IG.re CP
e , per i motivi su esposti.
[...] CP_3
6) Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra a percepire a titolo di Parte_2 mantenimento ordinario l'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00) o quell'importo, maggiore di € 200,00, ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare il IG. CP_5 corrispondere in favore della IG.ra l'importo di € 500,00, o il diverso importo, Parte_2 maggiore di € 200,00, ritenuto di giustizia, per i motivi su esposti;

7) Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra a percepire a titolo di quota di Parte_2 spettanza delle indennità/trattamento di fine rapporto, comunque denominato, liquidato e/o da liquidarsi al ricorrente, per l'importo di € 22.800,00 (euro vent i duemilaottocento/00), o quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare il IG.
a corrispondere in favore della IG.ra il corrispondente importo Parte_1 Parte_2 di € 22.800,00, o il diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per i motivi su esposti;

8) Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra e/o delle IG.re Parte_2 Controparte_2
e , a percepire a titolo di quota di spettanza del 50% delle spese ulteriori e/o CP_3 straordinarie dovute l'importo di € 3.075,18 o quell'importo mag giore o minore ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare il IG. a corrispondere in favore della Parte_1
RGAC 208/2024 PAG. 2 IG.ra e delle IG.re e il corrispondente importo Parte_2 Controparte_2 CP_3 di € 3.075,18
(euro tremila zero settantacinque/18), o il diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, a titolo di quota parte delle spese ulteriori dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per i motivi su esposti;

9) In caso di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra , Controparte_2 disporre in favore della stessa e a carico del ricorrente assegno ex art. 433 c.c. e/o art. 337 septies c.c., nella misura di € 200,00, o diversa misura ritenuta di g iustizia;

10) In caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare, disporre revisione in aumento dell'assegno di mantenimento previsto in favore della IG.ra a carico del Parte_2
, per un importo pari ad € 700,00, o diversa misura ritenuta di giustizia;
CP_3

11) Disporre, anche ai sensi dell'art. 316 bis c.c., il pagamento diretto mensile a carico dell'Ente erogatore delle somme dovute dal ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario/assegno, in favore della IG.ra e/o della IG.ra per CP_1 Controparte_6
i motivi su esposti;

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 gennaio 2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la revoca delle statuizioni stabilite in sede di divorzio afferenti all'assegnazione della casa coniugale e all'obbligo posto a suo carico di contribu ire al mantenimento delle figlie, stante la raggiunta maggiore età ed indipendenza economica delle stesse.
Il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio con in Catanzaro in data Parte_2
09 aprile 1989, in costanza del quale erano nate due figlie: (nata il [...]) e CP
(nata il [...]) – esponeva che con sentenza non definitiva n. 1838/2013 il CP_3
Tribunale di Catanzaro pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza n. 929/2020 disponeva l'assegnazione della casa familiare alla ex moglie per abitarvi assieme alle due figlie e poneva a carico de ll'odierno ricorrente l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore di quest'ultima, la somma complessiva di € 600,00 (di cui € 200,00 per il mantenimento della ex coniuge ed € 400,00 per quello delle figlie), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTA, oltre il 50% delle spese straordinarie per le figlie.
Esponeva, ancora, che in seguito alla separazione dalla moglie, egli aveva contratto matrimonio civile con (della cui unione era nata Pisa il 23 gennaio 2010 la sua CP_7 terza figlia, , dalla quale si era recentemente separato consens ualmente Persona_1 mediante negoziazione assistita, non autorizzata tuttavia dal Pubblico Ministero per mancata
RGAC 208/2024 PAG. 3
previsione all'interno dell'accordo sottoscritto dalle parti di un importo dovuto dal a CP_3 titolo di mantenimento della figlia minore.
Rappresentava, pertanto, la necessità di dover “proporre una azione di modifica delle statuizioni rese dal Tribunale di Catanzaro”, atteso che – nelle more – entrambe le figlie maggiorenni, nate dal precedente matrimonio, erano divenute economicamente indipendenti ed avevano cessato di coabitare con la propria madre, per come era dato evincere dai certificati di residenza che allegava al ricorso.
Nel dettaglio, deduceva che la “primogenita già nell'anno 2022 risultava essere CP dipendente della Società con sede a Padova “e la secondogenita presso CP_8 CP_3 la Ditta ROTART Fashion di Catanzaro Lido”;
circostanze apprese dal ricorrente nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate elevava a suo carico una sanzione “per aver indicato le due ragazze a carico per il 50 %”.
Evidenziava, altresì, che all'attualità “risulterebbe lavorare sempre nella stessa CP attività commerciale a Catanzaro Lido”, mentre formalmente residente in [...], CP_3 viveva oramai stabilmente in Milano, ove svolgeva attività lavorativa alle dipendenze di
[...]
. CP_9
Fatte tali premesse, ricorreva “all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé e di ogni altro incombente di rito, in accoglimento del presente ricorso Voglia revocare gli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario posto a carico del IG. ed a favore delle figlie maggiorenni Parte_1
e , revocando altresì l'assegnazione di quella che era la casa Controparte_2 CP_3 familiare, sita a Catanzaro, Viale Magna Grecia, 272. disposta a favore della IG.r a Pt_2
, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CAP come per
[...] legge”.
1.1. Con comparsa di costituzione e di risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 6 aprile 2024 si costituivano in giudizio , e , Parte_2 Controparte_2 CP_3 le quali impugnavano e contestavano il contenuto del ricorso introduttivo , asserendo
l'inesistenza – e comunque la mancata dimostrazione da parte del ricorrente - di fatti sopravvenuti atti a giustificare la modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, eccepivano in via preliminare l'inammissibilità della domanda esperita nei confronti delle figlie sul presupposto “che il mandato conferito dal ricorrente appare limitato
e circoscritto al procedimento nei confronti della sola ” e non già esteso anche Parte_2
a e . Controparte_2 CP_3
Nel merito, deducevano – per quel che concerneva la domanda di revoca dell'obbligo di mantenimento di –
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