Trib. Palermo, sentenza 21/02/2024, n. 1070

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 21/02/2024, n. 1070
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 1070
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5870/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso l'avv. Daniela Spinnato, rappresentante e difensore;

– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Caterina Graviano, rappresentante e difensore;

– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25/10/2023, scaduto il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta del 21/7/2023 e del
18/10/2023, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2/4/2019, , premesso di aver contratto Parte_1
1
matrimonio concordatario con a Palermo il 6/5/2009, in costanza del quale CP_1
era nata la figlia a Palermo, l'11/9/2009), esponeva: di essersi separato dalla moglie Per_1
nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale n. 9036/2014 R.G., definito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 4388/2017 del 7/7/2017, pubblicata il
16/8/2017;
che, nell'ambito del suddetto procedimento, era stato disposto, tra l'altro,
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e la regolamentazione del proprio diritto di visita, nonché l'obbligo a suo carico di corrispondere a la somma mensile di € 580,00, di cui € 200,00 per il di lei CP_1 mantenimento personale ed € 380,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 70% delle spese straordinarie;
che dalla separazione non si era più ricostituita l'unione materiale e spirituale;
che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento in favore della resistente del diritto alla percezione dell'assegno divorzile;
di essere dipendente della Polizia di Stato e di essere stato posto in stato di “aspettativa speciale” a seguito di un infortunio che lo aveva reso inabile al lavoro.
Concludeva, pertanto, chiedendo: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ;
di disporre l'affidamento condiviso della figlia CP_1 con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del proprio Per_1
diritto di visita, confermando il regime della separazione;
di quantificare il contributo per il mantenimento della minore a suo carico nella misura di € 300,00 e di ripartire nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Con memoria di costituzione depositata il 25/9/2020, si costituiva CP_1
contestando quanto esposto dal ricorrente ed esponendo: che il ricorrente si disinteressava della figlia minore e non aveva corrisposto in modo regolare il mantenimento previsto in sede di separazione;
di essersi adoperata per rinvenire un'occupazione lavorativa, ma senza esito positivo;
di percepire il reddito di cittadinanza pari ad € 298,00;
di sostenere le spese di locazione della propria abitazione pari ad € 380,00;
che il ricorrente svolgeva anche
l'attività di insegnante di arti marziali.
Sulla base di quanto esposto, chiedeva: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ;
di disporre l'affidamento esclusivo a sé della Parte_1
figlia minore, con regolamentazione del diritto di visita paterno come indicato in comparsa;
di porre a carico di l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € Parte_1
650,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle
2
spese straordinarie sostenute per la stessa.
All'udienza del 25/9/2020 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente del
Tribunale che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dettava i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. In particolare, con ordinanza del 27-29/9/2020, il Presidente autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e regolamentava il diritto di visita paterno secondo quanto previsto nella sentenza di separazione;
poneva a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma di € 380,00 a titolo di
[...] CP_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia, nonché di contribuire per il 70% alle relative spese straordinarie.
Con comparsa integrativa depositata l'1/2/2021, chiedeva altresì di porre CP_1
a carico di l'obbligo di corrispondere in proprio favore, a titolo di assegno Parte_1
divorzile, la somma mensile di € 200,00.
Con ricorso depositato il 10/2/2022, iscritto al n. 5870-1/2019, la chiedeva inoltre CP_1
di disporre che il mantenimento previsto per la figlia carico di Per_1 Parte_1 le venisse corrisposto direttamente dal datore di lavoro del ricorrente, ai sensi dell'art. 156
c.c.
Tuttavia, la domanda veniva rigettata con provvedimento del 23-24/5/2022.
Il giudizio veniva quindi istruito con le produzioni documentali, l'ascolto della minore e
l'espletamento delle prove orali.
All'udienza del 25/10/2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, essendo trascorso il lasso di tempo normativamente previsto dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 4388/2017 del 7/7-
16/8/2017, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
3. Quanto all'affidamento della figlia minore va premesso che, com'è noto, la Per_1
disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c., ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e
3 assistenza morale da entrambi”.
Il giudice, pertanto, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino
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