Trib. Monza, sentenza 08/03/2024, n. 843
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Testo completo
N. R.G. 3597/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice rel. dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3597/2021 promossa da:
) nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._1
l'Avvocato Luisa Flore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Viale della Libertà n. 24;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato CP_2 C.F._2
Massimo Morandi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Piazza Garibaldi n. 6;
RESISTENTE
e con l'intervento di
, nominata con decreto del Tribunale di Monza emesso il 20.5.2022 curatore Controparte_3 speciale dei minori , nato a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
Segrate il 5.12.2011, che rappresenta in proprio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliata in Milano, Via
Solari n. 19;
INTERVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2023. Per la ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, previo rigetto delle domande avversarie, ivi compresa quella di addebito della separazione alla moglie, così giudicare: Nel merito
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito ex art. 151/II c.c.;
2. revocare l'affidamento dei minori all'Ente con ripristino integrale della responsabilità genitoriale in capo alla ricorrente, disponendo l'affido super esclusivo della prole in favore della madre, fermo il monitoraggio degli incontri padre-figli da svolgersi in spazio neutro secondo le modalita' stabilite dai Servizi per il periodo necessario ad assicurare il benessere dei minori;
3. Confermare l'assegnazione della casa famigliare sita in Bellusco, via San Nazzaro n. 43M a , CP_1 affinchè vi abiti con i figli, da collocarsi presso la stessa sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
4. Autorizzare , in qualita' di assegnataria esclusiva dell'immobile sito in Bellusco, via San CP_1
Nazzaro n. 43M, all'utilizzo dell'impianto a pannelli solari (contratto n. 200729-110-A132-02-S), onde consentire a il compimento delle azioni necessarie ad assicurare l'operativita' del sistema, ivi CP_4 compresa la creazione dell'anagrafica a nome di ;
CP_1
5. Dato atto che la ricorrente provvede integralmente al rimborso della rata mensile del mutuo n. 2222036, cointestato a contratto per l'acquisto della casa coniugale, abilitare , in qualita' CP_2 CP_1 di assegnataria esclusiva dell'immobile sito in Bellusco, via San Nazzaro n. 43M alla rinegoziazione di miglior favore delle condizioni economiche poste dalla mutuante Parte_1
6. Dato atto che la ricorrente provvede integralmente al rimborso della rata mensile del mutuo n. 2222036, cointestato a contratto per l'acquisto della casa coniugale, ordinare al resistente di CP_2 corrispondere a il 50% delle somme da questa corrisposte a CP_1 Parte_1
7. In ragione dell'elevata conflittualità e della mancata rifusione paterna delle spese straordinarie necessarie alla prole, porre in capo a l'obbligo di versare un assegno di mantenimento CP_2 onnicomprensivo in favore dei figli per l'importo complessivo di € 800,00 mensili (€ 400,00 ciascuno), da corrispondersi mediante bonifico a entro il giorno 5 di ciascun mese, e da aggiornarsi CP_1 annualmente in base all'indice con decorrenza dal mese di ottobre 2022, il quale rincomprenda Org_1 in via forfettaria anche la quota del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, maturate con decorrenza dalla relativa statuizione e con esclusione delle spese inerenti le visite specialistiche e gli esami richiesti per e dal prof. , con Per_1 Per_2 Persona_3 riferimento ai noti problemi della crescita;
in subordine, qualora non venga disposto un assegno onnicomprensivo, porre in capo a il versamento di un assegno di mantenimento in favore CP_2 dei figli per l'importo complessivo di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario a CP_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, e da aggiornarsi annualmente in base all'indice ISTAT con decorrenza dal mese di ottobre 2022, ponendo sin da ora a carico di se del caso in deroga a quanto CP_2 statuito dal Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, anche la quota del 50% delle spese inerenti le visite specialistiche, nonche' gli esami richiesti per e dal prof. ;
Per_1 Per_2 Persona_3
8. Considerato il persistente inadempimento del sig. agli obblighi di mantenimento dei figli CP_2 minori e , ordinare alla ditta C.F. , in persona del legale Per_1 Per_2 Org_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Arcore (MB), Via De Gasperi n. 50, di versare direttamente pagina 2 di 23
alla sig.ra le somme statuite come dovute in relazione al mantenimento della prole, detraendo CP_1 detto importo dalla retribuzione netta mensilmente dovuta al resistente, anche in aggiunta a quanto già trattenuto nella misura di 1/5 in forza del pignoramento presso terzi notificato ad istanza della ricorrente e sino alla sua integrale soddisfazione;
9. disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre, in qualità di genitore collocatario;
10. Dichiarato il grave inadempimento di al contenuto dell'ordinanza 24.02.2023 ed CP_2 accertato che la condotta deprivativa posta in essere da controparte in occasione del rilascio della casa coniugale ha snaturato l'habitat domestico, recando grave pregiudizio anche alla prole, come meglio specificato con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., disporre, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. a carico di il risarcimento del danno morale cagionato nei confronti della moglie e della prole, che si CP_2 quantifica nella somma di € 15.000,00 ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il resistente: Voglia l'On.le Tribunale adito così giudicare: In via preliminare: modifica ex art. 709 comma 4 c.p.c.
- Rigettare la richiesta di modifica dell'Ordinanza Presidenziale formulata dalla controparte ex art. 709 comma 4 c.p.c. Nel merito: separazione coniugale e addebito.
- Accertato che la loro convivenza è divenuta intollerabile, pronunciare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi, e , in relazione al matrimonio concordatario contratto CP_2 CP_1 dagli stessi il 25.08.2005, trascritto nei registri dello stato di civile del Comune di Bellusco, come atto n. 20, parte 2, serie A, anno 2005.
- Accertare e dichiarare che ha tenuto sempre un comportamento esemplare e pianamente CP_2 conforme ai doveri derivanti dal matrimonio, sia nei confronti della consorte, sia nei confronti dei figli.
- Per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di addebito della separazione, formulata nei suoi confronti da . CP_1
- Accertare e dichiarare che ha svolto la domanda di addebito della separazione con mala CP_1 fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c.
- Per l'effetto, condannare al risarcimento del consequenziale danno cagionato a CP_1 CP_2 ex art. 96 I comma c.p.c., da determinarsi nel corso del processo, anche in via equitativa ex art.
[...]
1226 c.c., oppure ad una somma equitativamente determinata in sede di pronuncia sulle spese ex art. 96 c.p.c.
- Accertare e dichiarare che ha tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal CP_1 matrimonio, per avere la stessa violato l'obbligo di assistenza morale e materiale e l'obbligo di fedeltà ex art. 143 II comma c.c. e che tali violazioni hanno causato la dissoluzione del rapporto coniugale.
- Per l'effetto, dichiarare ex art. 151 II comma c.c. l'addebito della separazione a . CP_1
Nel merito, in ogni caso: affidamento dei figli.
- Revocare l'affidamento dei figli al Comune di residenza.
- Disporre l'affidamento superesclusivo o esclusivo dei figli in capo a CP_2
Nel merito: collocazione dei figli, assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento dei figli. In via principale. pagina 3 di 23
- Disporre la collocazione prevalente dei figli presso essendo egli in cassa integrazione ed CP_2 avendo egli tutto il tempo necessario per prendersi cura direttamente e pienamente dei medesimi figli.
- Assegnare la casa familiare sita in Bellusco (MB), Via San Nazzaro, 43/M, con tutto quanto l'arreda, a
CP_2
- Disporre che possa prelevare e tenere con sé i figli, fatto salvo ogni diverso accordo con CP_1
compatibilmente con le esigenze degli stessi figli: CP_2
a fine settimana alternati con il padre, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica.
due sere a scelta della stessa madre, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 sino alle ore 22.00;
per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per le vacanze di Natale (24 – 31 dicembre), quelle di Capodanno (31 dicembre – 6 gennaio), quelle di Pasqua (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) e tutte le altre festività riconosciute dal calendario nazionale in modo alternato, a partire dalla stessa . CP_1
- Disporre, a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante CP_1 pagamento dell'importo mensile di €. 800,00 (€. 400,00 per ciascun figlio), direttamente in favore di CP_2
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, contributo soggetto ad automatica rivalutazione monetaria
[...] annuale secondo gli indici Istat, a decorrere dall'anno 2022.;
nonché l'obbligo di corrispondere a CP_2 il 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute per la mensa scolastica, per abbonamenti a
[...] trasporti per esigenze di istruzione e per le ricariche
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice rel. dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3597/2021 promossa da:
) nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._1
l'Avvocato Luisa Flore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Viale della Libertà n. 24;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato CP_2 C.F._2
Massimo Morandi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Piazza Garibaldi n. 6;
RESISTENTE
e con l'intervento di
, nominata con decreto del Tribunale di Monza emesso il 20.5.2022 curatore Controparte_3 speciale dei minori , nato a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
Segrate il 5.12.2011, che rappresenta in proprio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliata in Milano, Via
Solari n. 19;
INTERVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 23 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2023. Per la ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, previo rigetto delle domande avversarie, ivi compresa quella di addebito della separazione alla moglie, così giudicare: Nel merito
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito ex art. 151/II c.c.;
2. revocare l'affidamento dei minori all'Ente con ripristino integrale della responsabilità genitoriale in capo alla ricorrente, disponendo l'affido super esclusivo della prole in favore della madre, fermo il monitoraggio degli incontri padre-figli da svolgersi in spazio neutro secondo le modalita' stabilite dai Servizi per il periodo necessario ad assicurare il benessere dei minori;
3. Confermare l'assegnazione della casa famigliare sita in Bellusco, via San Nazzaro n. 43M a , CP_1 affinchè vi abiti con i figli, da collocarsi presso la stessa sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
4. Autorizzare , in qualita' di assegnataria esclusiva dell'immobile sito in Bellusco, via San CP_1
Nazzaro n. 43M, all'utilizzo dell'impianto a pannelli solari (contratto n. 200729-110-A132-02-S), onde consentire a il compimento delle azioni necessarie ad assicurare l'operativita' del sistema, ivi CP_4 compresa la creazione dell'anagrafica a nome di ;
CP_1
5. Dato atto che la ricorrente provvede integralmente al rimborso della rata mensile del mutuo n. 2222036, cointestato a contratto per l'acquisto della casa coniugale, abilitare , in qualita' CP_2 CP_1 di assegnataria esclusiva dell'immobile sito in Bellusco, via San Nazzaro n. 43M alla rinegoziazione di miglior favore delle condizioni economiche poste dalla mutuante Parte_1
6. Dato atto che la ricorrente provvede integralmente al rimborso della rata mensile del mutuo n. 2222036, cointestato a contratto per l'acquisto della casa coniugale, ordinare al resistente di CP_2 corrispondere a il 50% delle somme da questa corrisposte a CP_1 Parte_1
7. In ragione dell'elevata conflittualità e della mancata rifusione paterna delle spese straordinarie necessarie alla prole, porre in capo a l'obbligo di versare un assegno di mantenimento CP_2 onnicomprensivo in favore dei figli per l'importo complessivo di € 800,00 mensili (€ 400,00 ciascuno), da corrispondersi mediante bonifico a entro il giorno 5 di ciascun mese, e da aggiornarsi CP_1 annualmente in base all'indice con decorrenza dal mese di ottobre 2022, il quale rincomprenda Org_1 in via forfettaria anche la quota del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, maturate con decorrenza dalla relativa statuizione e con esclusione delle spese inerenti le visite specialistiche e gli esami richiesti per e dal prof. , con Per_1 Per_2 Persona_3 riferimento ai noti problemi della crescita;
in subordine, qualora non venga disposto un assegno onnicomprensivo, porre in capo a il versamento di un assegno di mantenimento in favore CP_2 dei figli per l'importo complessivo di € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario a CP_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, e da aggiornarsi annualmente in base all'indice ISTAT con decorrenza dal mese di ottobre 2022, ponendo sin da ora a carico di se del caso in deroga a quanto CP_2 statuito dal Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, anche la quota del 50% delle spese inerenti le visite specialistiche, nonche' gli esami richiesti per e dal prof. ;
Per_1 Per_2 Persona_3
8. Considerato il persistente inadempimento del sig. agli obblighi di mantenimento dei figli CP_2 minori e , ordinare alla ditta C.F. , in persona del legale Per_1 Per_2 Org_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Arcore (MB), Via De Gasperi n. 50, di versare direttamente pagina 2 di 23
alla sig.ra le somme statuite come dovute in relazione al mantenimento della prole, detraendo CP_1 detto importo dalla retribuzione netta mensilmente dovuta al resistente, anche in aggiunta a quanto già trattenuto nella misura di 1/5 in forza del pignoramento presso terzi notificato ad istanza della ricorrente e sino alla sua integrale soddisfazione;
9. disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla madre, in qualità di genitore collocatario;
10. Dichiarato il grave inadempimento di al contenuto dell'ordinanza 24.02.2023 ed CP_2 accertato che la condotta deprivativa posta in essere da controparte in occasione del rilascio della casa coniugale ha snaturato l'habitat domestico, recando grave pregiudizio anche alla prole, come meglio specificato con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., disporre, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. a carico di il risarcimento del danno morale cagionato nei confronti della moglie e della prole, che si CP_2 quantifica nella somma di € 15.000,00 ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il resistente: Voglia l'On.le Tribunale adito così giudicare: In via preliminare: modifica ex art. 709 comma 4 c.p.c.
- Rigettare la richiesta di modifica dell'Ordinanza Presidenziale formulata dalla controparte ex art. 709 comma 4 c.p.c. Nel merito: separazione coniugale e addebito.
- Accertato che la loro convivenza è divenuta intollerabile, pronunciare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi, e , in relazione al matrimonio concordatario contratto CP_2 CP_1 dagli stessi il 25.08.2005, trascritto nei registri dello stato di civile del Comune di Bellusco, come atto n. 20, parte 2, serie A, anno 2005.
- Accertare e dichiarare che ha tenuto sempre un comportamento esemplare e pianamente CP_2 conforme ai doveri derivanti dal matrimonio, sia nei confronti della consorte, sia nei confronti dei figli.
- Per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di addebito della separazione, formulata nei suoi confronti da . CP_1
- Accertare e dichiarare che ha svolto la domanda di addebito della separazione con mala CP_1 fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c.
- Per l'effetto, condannare al risarcimento del consequenziale danno cagionato a CP_1 CP_2 ex art. 96 I comma c.p.c., da determinarsi nel corso del processo, anche in via equitativa ex art.
[...]
1226 c.c., oppure ad una somma equitativamente determinata in sede di pronuncia sulle spese ex art. 96 c.p.c.
- Accertare e dichiarare che ha tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal CP_1 matrimonio, per avere la stessa violato l'obbligo di assistenza morale e materiale e l'obbligo di fedeltà ex art. 143 II comma c.c. e che tali violazioni hanno causato la dissoluzione del rapporto coniugale.
- Per l'effetto, dichiarare ex art. 151 II comma c.c. l'addebito della separazione a . CP_1
Nel merito, in ogni caso: affidamento dei figli.
- Revocare l'affidamento dei figli al Comune di residenza.
- Disporre l'affidamento superesclusivo o esclusivo dei figli in capo a CP_2
Nel merito: collocazione dei figli, assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento dei figli. In via principale. pagina 3 di 23
- Disporre la collocazione prevalente dei figli presso essendo egli in cassa integrazione ed CP_2 avendo egli tutto il tempo necessario per prendersi cura direttamente e pienamente dei medesimi figli.
- Assegnare la casa familiare sita in Bellusco (MB), Via San Nazzaro, 43/M, con tutto quanto l'arreda, a
CP_2
- Disporre che possa prelevare e tenere con sé i figli, fatto salvo ogni diverso accordo con CP_1
compatibilmente con le esigenze degli stessi figli: CP_2
a fine settimana alternati con il padre, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica.
due sere a scelta della stessa madre, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 sino alle ore 22.00;
per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per le vacanze di Natale (24 – 31 dicembre), quelle di Capodanno (31 dicembre – 6 gennaio), quelle di Pasqua (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) e tutte le altre festività riconosciute dal calendario nazionale in modo alternato, a partire dalla stessa . CP_1
- Disporre, a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante CP_1 pagamento dell'importo mensile di €. 800,00 (€. 400,00 per ciascun figlio), direttamente in favore di CP_2
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, contributo soggetto ad automatica rivalutazione monetaria
[...] annuale secondo gli indici Istat, a decorrere dall'anno 2022.;
nonché l'obbligo di corrispondere a CP_2 il 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute per la mensa scolastica, per abbonamenti a
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