Trib. Palermo, sentenza 16/04/2024, n. 2234
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14650 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Clesi, presso il cui studio a Palermo, via Marchese Ugo
n. 52, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 21/03/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ritualmente avvisato e non Controparte_1
costituito in giudizio.
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 9579/2016, emesso da questo Tribunale in data 06–26/10/2016;
1
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono nati cinque figli: (08/10/1993), (05/05/1997), Per_1 Per_2
(18/06/1998), (04/11/2000), tutti maggiorenni ed economicamente Per_3 Per_4
indipendenti, nonché (29/08/2006), unica minorenne. Per_5
In sede di separazione consensuale, alla luce dello stato detentivo del i coniugi CP_1 avevano concordato l'affido esclusivo alla madre dei figli (allora minorenne) e Per_4
Per_5
Con il ricorso introduttivo al presente giudizio la ricorrente ha chiesto la conferma di tali statuizioni ed all'udienza del 21/04/2023 la ricorrente ha dichiarato testualmente: “ci siamo sposati nel 2000 e abbiamo avuto cinque figli;
di fatto io e mio ex non viviamo insieme da 13-
14 anni circa;
anche il procedimento di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14650 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Clesi, presso il cui studio a Palermo, via Marchese Ugo
n. 52, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 21/03/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ritualmente avvisato e non Controparte_1
costituito in giudizio.
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 9579/2016, emesso da questo Tribunale in data 06–26/10/2016;
1
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono nati cinque figli: (08/10/1993), (05/05/1997), Per_1 Per_2
(18/06/1998), (04/11/2000), tutti maggiorenni ed economicamente Per_3 Per_4
indipendenti, nonché (29/08/2006), unica minorenne. Per_5
In sede di separazione consensuale, alla luce dello stato detentivo del i coniugi CP_1 avevano concordato l'affido esclusivo alla madre dei figli (allora minorenne) e Per_4
Per_5
Con il ricorso introduttivo al presente giudizio la ricorrente ha chiesto la conferma di tali statuizioni ed all'udienza del 21/04/2023 la ricorrente ha dichiarato testualmente: “ci siamo sposati nel 2000 e abbiamo avuto cinque figli;
di fatto io e mio ex non viviamo insieme da 13-
14 anni circa;
anche il procedimento di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi