Trib. Palermo, sentenza 04/06/2024, n. 3231

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 04/06/2024, n. 3231
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 3231
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 471 cel registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 03/02/1989 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 03/10/1989 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 73, presso lo studio dell'avv. Salerno Daniela, che li rappresenta e difende per mandato in atti;

CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 12/01/2024
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
21/05/2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, così come modificato con la nota del 09/05/2024.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:


“ 1. RAPPORTI PERSONALI TRA I CONIUGI.
I ricorrenti dichiarano di volersi separare consensualmente e di voler condurre la propria vita futura nel reciproco rispetto, con esclusione di qualsiasi intromissione nei rispettivi affari personali, restando entrambi liberi di fissare la propria dimora, domicilio o residenza ove ciascuno lo riterrà più opportuno.

2. RAPPORTI CON LA PR.
Dichiarano concordemente i coniugi che:
- il figlio minore frequenta attualmente la classe 1° della scuola secondaria di Per_1 primo grado dell'Istituto “ " in Palermo, e frequenta dopo la scuola la Org_1 Org_2
“ sita in Palermo Viale Michelangelo nei giorni di Lunedì – Mercoledì e
[...] Org_3 venerdì. ;
Per_
- le figlie minori e , gemelle, frequentano attualmente la classe 1^ della scuola Per_3
Primaria presso l'istituto di Palermo ed attualmente non svolgono alcuna attività Org_4 parascolastica;
Per_ I tre figli minori , e restano affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_3 genitori, pur rimanendo a vivere stabilmente con la madre presso la residenza della stessa, in
Palermo, Via Rocky Marciano 7 H .
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente sin d'ora a consultarsi su tutti i problemi che potranno insorgere in ordine alla salute, alla educazione ed agli studi dei figli ed a provvedervi ciascuno nei limiti delle rispettive possibilità.
Ogni decisione di interesse per i tre figli minori sarà adottata da entrambi i coniugi.
Concordano i ricorrenti che il SI. potrà frequentare i figli tutte le volte che lo Parte_1 vorrà, prelevandole dalla abitazione della madre, dandone congruo preavviso alla stessa, e potrà comunicare telefonicamente o con ogni altro mezzo con figli, anche quotidianamente.
In ipotesi di disaccordo resta convenuto che il padre potrà comunque tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana, compatibilmente con i propri impegni di lavoro che lo impegnano fuori Palermo, dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
Il SI. potrà, inoltre, trascorrere con i figli due fine settimana al mese, Parte_1 secondo il criterio della alternanza, prelevandoli dalla abitazione della madre il sabato
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