Trib. Lagonegro, sentenza 06/02/2024, n. 71

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 06/02/2024, n. 71
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 71
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 1774/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1774/2017 promossa da:
T R A
(C.F. con gli avv.ti DELUISE FILIPPO (C.F. Parte_1 C.F._1
) e SCARPITTA GIUSEPPINA (C.F. ), giusta procura in C.F._2 C.F._3 atti;

RICORRENTE
E

(C.F. ) con l'avv. ASSUNTA MITIDIERI (C.F. Controparte_1 C.F._4
, giusta procura in atti;
C.F._5
RESISTENTE
NONCHÈ

Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
pagina 1 di 8

INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole all'accoglimento del ricorso, reso in data 23/11/23
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27.12.2017 e notificato il successivo 26.01.2018, Parte_1
, premettendo di essersi unita in matrimonio concordatario con celebrato in
[...] Controparte_1 data 19.04.2008 a Grumento Nova (PZ) e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Grumento
Nova, anno 2008, atto n. 2, Parte II, serie A, esponeva e deduceva che:
– dalla loro unione erano nate le figlie ed rispettivamente in data 05.04.2009 e 05.07.2013;
Per_1 Per_2
– con decreto del Tribunale di Lagonegro depositato l'11.05.2016 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni stese in calce al verbale di udienza di comparizione;

– proprio in quella sede era stabilito che il resistente si impegnava al pagamento delle spese del CP_1 passaggio di proprietà in suo favore dell'auto in uso familiare, impegno, tuttavia, rispettato solo parzialmente, rendendosi inadempimento al pagamento dei tributi erariali a cui doveva provvedere la ricorrente;

– il resistente, dando priorità agli impegni lavorativi, si rifiutava di collaborare nella gestione delle figlie minorenni, oltre che alla corresponsione di quanto loro dovuto a titolo di documentate spese straordinarie;

– con riguardo al diritto di visite delle figlie, teneva un comportamento egoista e provocatorio, pretendendo di vederle a suo piacimento, con episodi di violenza verbale e minacce a danno della ricorrente in occasione di suoi giustificati atteggiamenti ostativi alla permanenza notturna presso il padre delle figlie;

– potendo provvedere al proprio sostentamento, rinunciava all'assegno divorzile in suo favore, ma chiedeva un nuovo e più consistente assegno di mantenimento in favore delle figlie minori. pagina 2 di 8
Per tutte le premesse svolte, così concludeva: ''a. dichiarare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio dei Sigg.ri e , celebrato in Grumento Nova (Pz) in data Parte_1 Controparte_1
19.04.2008, con conseguente trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione, per la sua prescritta annotazione nei Registri di Matrimonio;
b. confermare i precedenti provvedimenti sia in punto di affidamento delle figlie minori ed che di modalità per l'esercizio del relativo diritto di visita e frequentazione da parte Persona_3 Per_2 del padre;
c. adottare i provvedimenti afflittivi ritenuti necessari ed urgenti, primo fra tutti l'ammonimento all'ex coniuge
ad astenersi dagli antescritti comportamenti egoistici e prevaricatori, sicuramente lesivi del benessere e della Controparte_1 tranquillità psicofisica di moglie e figlie;
d. determinare e porre a carico del menzionato Sig. un assegno Controparte_1 mensile sicuramente più congruo ed aggiornato ai tempi rispetto a quello concordato all'epoca della separazione, da versarsi a titolo di concorso per il mantenimento delle sole due figlie minori ed , potendo la (ex) moglie Per_1 Per_2 Parte_1
provvedere autonomamente al proprio mantenimento, assegno da indicizzarsi alle variazioni del potere di acquisto della
[...] moneta;
e. amministrare, infine, le spese secondo giustizia, anche in dipendenza dell'atteggiamento processuale di controparte
.''
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in data 23.03.2018, che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili contestava le ulteriori pretese, premetteva di aver adempito con regolarità a tutti gli impegni assunti con l'atto di separazione con riguardo al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie ed esponeva che la ricorrente aveva violato le statuizioni con riguardo alla frequentazione delle stesse, avendo la impedito al padre le visite alle minori Pt_1 ostacolandone il rapporto, tanto da vedersi costretto ad instaurare un procedimento ex artt. 709 ter, 710
c.p.c.
e 337 ter e quinquies c.c.. Contestava le accuse mosse circa atteggiamenti prevaricatori ed egoistici ad egli imputati, eccependo che in realtà le fattispecie descritte fossero addebitabili esclusivamente alla madre.
Lamentava l'infondatezza della richiesta di corresponsione delle spese straordinarie, in particolar modo quelle
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