Trib. Siena, sentenza 17/04/2024, n. 250

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 17/04/2024, n. 250
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 250
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
causa n. 414/2024 rgl separata dalla n. 799/2021 rgl
Svolgimento del processo.
e altri/e 8 ricorrenti Parte_1
(difesa e difese/i dagli avv. Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo) a mezzo ricorso depositato il 11/11/2021 (causa n. 799/2021 rgl)
contro
Controparte_1
(che sarà difesa, in origine, dall'avv. Marcello Giustiniani, dalle avv. Antonella Negri e Anna Grazia Sommaruga, dagli avv. Pietro Burroni, Alessandro Lepri)(successivamente cessato l'avv. Burroni).
esercitavano azione giudiziale di accertamento e condanna formulando le conclusioni contenute in ricorso, alle pp. 11-12.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1 do chiedendone in sintesi il rigetto (conclusioni: memoria difensiva, p. 37).
*
All'udienza 20/5/2022, nella causa n. 799/2021 rgl sono comparsi, da remoto (Teams): per e altri, l'avv. Francesco Cirillo;
Parte_1 per la , l'avv. Anna Grazia Sommaruga. Controparte_1
Ai fini della pratica forense le dott.sse e e il Persona_1 Persona_2 dott. . Persona_3
Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
1


Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto allo stato del fallimento del tentativo.
In ordine ai conteggi prodotti parte ricorrente sin d'ora argomenta la genericità e la inconferenza della contestazione avversaria (pp. 33-37 memoria difensiva). Il giudice invita espressamente le parti ad affrontare anche il profilo contabile controverso nelle note difensive finali.
La in ogni caso ribadisce la propria contestazione anche sull'an. CP_1
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 26/9/2022, ore 10:00 stessa modalità (aula virtuale in possesso delle parti) con termine per note al 16/9.
All'udienza 26/9/2022, nella causa n. 799/2021 rgl sono comparsi, da remoto (Teams): per e altri, l'avv. Francesco Cirillo;
Parte_1 per la , l'avv. Anna Grazia Sommaruga e Controparte_1
l'avv. ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_4
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, il giudice pronuncia al termine ordinanza: rilevato, come noto alle parti, che nel più vasto ambito del contenzioso di riferimento, il giudice ha ritenuto opportuno l'ampliamento oggettivo e soggettivo della controversia, coinvolgendo coattivamente ex art. 107 cpc e per comunanza di causa e opportunità;
CP_2 CP_3 ritenuto opportuno, prima di provvedere eventualmente in modo analogo anche nella controversia in esame, verificare nell'ambito del contenzioso, di imminente trattazione (26/10/2022), se i terzi si siano costituiti e quale attività difensiva abbiano nel caso svolto;
si riserva in ordine alla ulteriore programmazione, eventualmente anche decisoria, della causa.
Sciolta la riserva assunta nella causa n. 799/2021 rgl, a mezzo ordinanza 9/6/2023, il giudice fissava per la discussione l'udienza del 6/12/2023 ore 11:00, autorizzando note al 26/11.
2
All'udienza di rinvio del 28/2/2024, nella causa n. 799/2021 rgl sono comparsi, da remoto (Teams): per e altri, l'avv. Francesco Cirillo;
Parte_1 per , l'avv. Anna Grazia Sommaruga. Controparte_1
Il giudice, rilevata la possibilità conciliativa per la maggior parte delle posizioni interessate per approfondimento di auspicata ipotesi transattiva aggiorna la causa, stessa modalità (aula virtuale accessibile alle parti) al 17/4/2024, ore 10:30.
Mentre le altre parti ricorrenti aderivano infine ad ipotesi conciliativa, all'udienza 17/4/2024 per separazione dalla causa n. 799/2021 rgl sono comparsi, da remoto (Teams) nella causa adesso iscritta al n. 414/2024 rgl:
per i ricorrenti e l'avv. Francesco Cirillo;
Parte_2 Parte_3 per la , l'avv. Anna Grazia Sommaruga;
Controparte_1 per l'avv. Luca Montesarchio;
CP_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa la causa il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente, alle ore (attestazione di deposito telematico) concordemente assenti le parti pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione);

Motivi della decisione.
Indice:
§ 1. Il diritto affermato dal/la lavoratore/rice a fronte dell'inottemperanza della . Controparte_1
§ 1-b x art. 100 cpc.
§ 1-ter: l'ombra dell'art. 3 e dell'art. 36 Cost.
§ 2. Corte Cost. sent. 2019/n. 29 e la giurisprudenza di legittimità più recente (materiali).
§ 2-bis: osservazioni sparse su alcuni argomenti della giurisprudenza di legittimità e altri argomenti.
§ 3. La questione assicurativa-contributiva e Cass. SL ord. 2023/n. 9143, tra principi ed anomalie.
§ 4. E la subordinazione?
3
§ 5. Cenno al rapporto di lavoro di fatto.
§ 6. Brevi rilievi e osservazioni sulla tematica dell'appalto e sua interferenza sull'oggetto del giudizio. Una discriminazione ulteriore.
§ 7. A proposito della mora del creditore.
§ 8. La persistenza dell'obbligazione retributiva del cedente dichiarato illegittimo, tra natura risarcitoria, aliunde perceptum e sottintese istanze coercitive.
§ 9. Giudici legislatori, grandi e piccoli.
§ 10. Orientamenti giurisprudenziali dissenzienti e aggiornamento giurisprudenziale.
§ 11. Il rilievo del criterio di ragionevolezza e conclusioni decisorie.
*
§ 1. Il diritto affermato dal/la lavoratore/rice a fronte dell'inottemperanza della . Controparte_1
Il/la lavoratore/rice ha prestato attività alle dipendenze della
[...]
. Controparte_1
Dall'1/1/2014 è passato/a alle dipendenze di CP_2
La nuova, contestatissima, titolarità datoriale consegue a cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. La cessione, già invalida e inefficace, per effetto di sentenze di merito, sottoposta al vaglio della Cassazione, a mezzo sent. n. 7364 del 2021, si è confermata tale, avendo il giudice di legittimità rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, confermativa della pronuncia di primo grado di accoglimento delle domande di lavoratori/rici, già dipendenti della di accertamento della perdurante esistenza del rapporto di lavoro CP_1 in ra ella "dedotta illegittimità e inefficacia della successione di CP_2 in tali rapporti ex art. 2112 c.c. in esito alla cessione da parte della
[...] CP_1 ramo d'azienda cui i lavoratori erano addetti”. Anche il Tribunale di Siena ebbe ad occuparsi della vicenda, con sentenza del 13/4/2015, ad es. in causa n. 988/2013 rgl, accertando la invalidità (nullità) e inefficacia del trasferimento di azienda oggetto di controversia, tra la cedente e la cessionaria del Controparte_1 CP_2 nte permanente s i un rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e la
[...]
a decorrere dall'1/1/2014, condanna Controparte_1 CP_1 correlata attuazione conformativa con riammissione della parte ricorrente in servizio e ogni necessario adempimento normativo.
La , nonostante l'ordine, la condanna del Controparte_1 giudice, non ha inteso ripristinare effettivamente la titolarità del rapporto, titolarità giuridica che non ha peraltro bisogno di alcuna cooperazione della creditrice della prestazione lavorativa discendendo dalla efficacia dell'accertamento giurisdizionale ancor prima dell'autorità del giudicato, quindi
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sopravvenuto. Così come l'ordine di reintegrazione del/la lavoratore/rice illegittimamente licenziato/a ripristina sul piano giuridico la lex contractus, ma non la fattualità che non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro, avendo ad oggetto un facere infungibile (v. anche C.Cost. sent. 2018/n. 86). Pur a fronte della costituzione in mora della creditrice ex art. 1217 c.c. proveniente dal/la lavoratore/rice con l'intimazione di ricevere la prestazione e compiere gli atti che sono necessari per renderla possibile, la BA ha inteso affermare la supremazia del potere economico sul diritto, la forza dell'economia contro la forza dei diritti, la sottoposizione della giurisdizione non alla legge, art. 101, co. 2, Cost., ma al potere economico, senza alcuna buona fede e senza che abbia rilevanza alcuna il precedente prevalente orientamento giurisprudenziale applicativo dell'istituto dell'aliunde perceptum come della disciplina dell'art. 1180 c.c. con conseguente efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dal cessionario, e senza in alcun modo potersi parlare di “un comportamento fino a quel momento lecito” solo in seguito trasformatosi “in un comportamento illecito ex tunc”: non è dubbio essere rimasta non adempiuta la volontà dell'ordinamento impersonata dalla giurisdizione, nell'attesa dapprima di una riforma in appello risultata vana, quindi di un favorevole intervento della Corte di Cassazione, attesa risultata vana anch'essa. Solo “a decorrere dal 01/04/2020 il Suo rapporto di lavoro proseguirà alle Contr dipendenze di in ottemperanza alla sentenza che ha annullato il Suo trasferimento t. 2112 c.c.” - come coloro che non hanno mai fretta - comunicherà la in corso di causa, sia pure ai fini di una riammissione in CP_1 servizio solo in vvisoria e con contestuale distacco alla cessionaria. Queste considerazioni, già svolte in proprio precedente, non sono risultate gradite alla BA (che vi ebbe a replicare già a suo tempo in specifico § delle note difensive finali), ma non sono molto lontane da quelle svolte dalla Corte di Appello di Trento, sent. 10/12/2020, in causa n. 37/2020 rgl, con il suo riferimento ai “contraenti
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