Articolo 331 del codice di procedura penale

Art. 331.Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio1.Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
2.La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3.Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4.Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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