Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/07/2018, n. 17909
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Nell'esaminare le varie questioni prospettate dalle parti, il giudice è tenuto a dare priorità solo a quelle che, per loro natura e contenuto - come le pregiudiziali e le preliminari - meritano logica e giuridica precedenza mentre, negli altri casi, seppure l'opportunità di un loro coordinamento logico può suggerire una considerazione prioritaria di talune questioni rispetto ad altre ed un particolare ordine di gradualità logica può apparire utile o apprezzabile, è tuttavia da escludere che il rispetto di un qualsiasi ordine prestabilito costituisca una condizione di legittimità della decisione, la quale può affrontare le varie questioni secondo la distribuzione ritenuta più opportuna. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i giudici di secondo grado fossero incorsi nel vizio di ultrapetizione nel dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione in prime cure senza valutare il profilo dell'inosservanza dei termini a comparire, benché con l'appello fossero stati contestati, innanzitutto, la nullità della citazione per mancato rispetto dei suddetti termini e, in via subordinata, l'inesistenza della notifica stessa, con conseguente nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata).
Sul provvedimento
Testo completo
17909 - 18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROFESSIONI - prestazioni Dott. LORENZO ORILIA Presidente - professionali - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - Ud. 05/04/2018 - Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - CC Grow. 17909 R.G.N. 25051/2014 Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere - - Rel. Consigliere - Rep. e I. Dott. GIANLUCA GRASSO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25051/2014 proposto da: RO NO, rappresentato e difeso da se stesso, presso l'avvocato Ugo elettivamente domiciliato in Roma Altomare in via Giuseppe Mercali n. 13;
- ricorrente -
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contro
AZ TO, rappresentato e difeso in forza di procura speciale rilasciata in calce al controricorso dall'avvocato Francesco Santoro ed elettivamente domiciliato in Roma, via Virginio Orsini 19, presso lo studio dell'avvocato Vittorio Maestri;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1189/2014 della Corte d'appello di Bari, depositata il 22 luglio 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso;
04 1510/18 vista la memoria difensiva depositata dal ricorrente ex art. 380 bis 1 c.p.c.
Ritenuto che
con atto di citazione notificato il 14 marzo 2006 l'avvocato Luciano Garofalo conveniva in giudizio VI CO dinanzi al Tribunale di Bari per il pagamento di prestazioni professionali;
che il convenuto non si costituiva in giudizio;
che con ordinanza del 22 ottobre 2007 ex art. 186 quater' c.p.c., il giudice adito condannava il CO a pagare € 12.739,46 oltre ad accessori e a spese legali, fissando per il prosieguo l'udienza del 14 febbraio 2008;
che con ordinanza del 19 febbraio 2008 il Tribunale di Bari invitava l'attore a documentare la comunicazione o la notifica dell'ordinanza a controparte;
che all'udienza del 21 maggio 2008 il giudice dava atto della non ritualità della precedente notifica attestante il trasferimento di CO in America;
Ч che alle successive udienze del 5 febbraio 2009 e 4 giugno 2009 le parti non comparivano, sì che la causa veniva cancellata dal ruolo;
Q che il CO, ritenuta l'estinzione del giudizio in data 20 luglio 2010, appellava l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. con atto notificato il 27 luglio 2010;
che si costituiva l'avvocato Garofalo contestando ammissibilità e fondatezza dell'appello;
che la Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 22 luglio 2014, ha accolto l'impugnazione, dichiarando la nullità dell'ordinanza e disponendo la regressione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, liquidando le spese del gravame;
-2- che avverso la sentenza della Corte d'appello, l'avvocato Luciano Garofalo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
che ha resistito in giudizio VI CO con controricorso.
Considerato che
con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenzia (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli articoli 276 e 352 c.p.c.). Si prospetta, al riguardo, un duplice profilo di nullità: per aver la corte territoriale posto a base della sentenza conclusioni mai rassegnate dalle parti e per aver deliberato la sentenza in composizione diversa da quella che ha assistito alla discussione. Tali evidenze si ricaverebbero dall'esame dei verbali di udienza;
che il motivo è infondato;
che dall'esame della documentazione emerge che all'udienza del 9 aprile 2013 il presidente sostituì, quale relatore della causa, il dott. Gaeta al dott. Labellarte e, quindi, le conclusioni furono precisate anche innanzi al nuovo relatore. A quella udienza il Presidente, in considerazione del rilevante carico dei ruoli dei giudici del collegio, rinviò la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8 aprile 2014, data in cui innanzi al medesimo collegio furono nuovamente precisate le conclusioni;
che con il secondo motivo si contesta, cumulativamente, la nullità della sentenza (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli articoli 111, comma 5, Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.), violazione e falsa applicazione di