Articolo 73 del Codice del processo amministrativo

Art. 73


Udienza di discussione

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche ((, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza,))fino a venti giorni liberi.
2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
Entrata in vigore il 23 novembre 2011
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