Articolo 370 del Codice di procedura civile

Art. 370.
(Controricorso).

La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non puo' presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano 1e norme degli articoli 365 e 366, in quanto e' possibile.

Il controricorso e' depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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