Articolo 327 del Codice di procedura civile

Art. 327.
(Decadenza dall'impugnazione).

Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo ((decorsi sei mesi))dalla pubblicazione della sentenza.

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.
Entrata in vigore il 1 luglio 2009

Sentenze53

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