Articolo 299 del Codice di procedura civile

Art. 299.
(( (Morte o perdita della capacita' prima della costituzione). ))((Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis))
Entrata in vigore il 2 novembre 1950

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